In tema di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria proposta dalla curatela può ritenersi sussistente quando i sindaci, pur avendo rilevato criticità nella gestione e manifestato osservazioni o dissenso in sede di approvazione dei bilanci, abbiano omesso di attivare gli ulteriori strumenti reattivi loro attribuiti dall’ordinamento, quali, in relazione alla gravità e continuità delle irregolarità gestorie, la convocazione dell’assemblea ex art. 2406 c.c., la sollecitazione degli adempimenti imposti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e ogni altra iniziativa idonea ad assicurare una vigilanza effettiva, sostanziale e non meramente formale sull’operato degli amministratori; ne consegue che la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. non richiede l’individuazione di specifici atti commissivi, ma può fondarsi anche sull’omissione delle condotte doverose che avrebbero potuto impedire o attenuare il danno.
In materia di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., il periculum in mora può desumersi anche dalla sola oggettiva insufficienza del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito azionato, non essendo necessaria, in presenza di una garanzia patrimoniale già inadeguata, la concorrente dimostrazione di specifici atti di depauperamento; in caso di obbligazione solidale, tale requisito va valutato con riguardo alla posizione di ciascun debitore, ma resta escluso quando almeno uno dei coobbligati sia in grado di soddisfare integralmente il credito (circostanza quest’ultima che non ricorre ove i beni allegati a garanzia consistano soltanto in quote indivise di proprietà immobiliare, inidonee ad assicurare una piena e concreta capienza esecutiva).
Ai fini dell’applicazione del novellato art. 2407, comma 2, c.c., il limite parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco integra un tetto massimo della responsabilità patrimoniale risarcitoria e non coincide con la misura del danno risarcibile, né consente di identificare quest’ultimo con la sola somma dei compensi percepiti.