In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia – sulla base di tale “petitum” sostanziale – è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.
Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società, perché il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti.
Chi abbia incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto ha l’onere di provarne l’impiego, e in mancanza è tenuto a restituirle al solvens, come per la quota di capitale versata in misura inferiore a quella ricevuta. Va invece respinta la domanda nei confronti della società, costituita dopo la scrittura e mai destinataria delle somme, e quella relativa ai bonifici che il solvens abbia eseguito, per sua specifica disposizione, a favore di un’altra società amministrata dallo stesso convenuto, per ripianarne i debiti come condizione per l’ingresso nella nuova iniziativa. In mancanza di domanda non sono dovuti gli interessi.