L’art. 3, secondo comma, del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative ai rapporti societari inerenti alle società di capitali, senza includere quelli inerenti alle società di persone. La domanda con cui il socio di una società in nome collettivo chiede in via monitoria la restituzione dei finanziamenti erogati alla società deve dunque essere proposta davanti al tribunale ordinario, individuato secondo i fori generali e facoltativi degli artt. 19 e 20 c.p.c., cioè quello della sede della società o, in alternativa, quello del domicilio del creditore quale luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
Il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione specializzata incompetente per materia va dichiarato nullo con sentenza, che definisce in rito il giudizio di opposizione e fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, restando ogni questione di merito riservata a quest’ultimo; l’insistenza del ricorrente nella competenza della sezione specializzata anche dopo l’eccezione della controparte esclude la compensazione delle spese.