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Tribunale di Bari, 15 Luglio 2024, n. 3363/2024

Cessione di quote e dei crediti del socio, intestazione fiduciaria e prova dei vizi del consenso negli atti tra coniugi

Tribunale di Bari, 15 Luglio 2024, n. 3363/2024
Cessione di quote e dei crediti del socio, intestazione fiduciaria e prova dei vizi del consenso negli atti tra coniugi

La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si determina con valutazione ex ante della domanda e si estende, per connessione, alle domande di annullamento di donazioni e compravendite immobiliari tra coniugi prospettate come parte della medesima vicenda di trasferimento delle quote.

Il socio che, ceduta la partecipazione, pretenda dalla società la restituzione dei finanziamenti e dei versamenti in conto futuro aumento di capitale difetta di titolarità dei crediti quando li abbia ceduti con coeve scritture private, sottoscritte alla presenza di testimoni e non disconosciute, la cui esistenza trovi conferma nelle note integrative dei bilanci della società che danno atto della rinuncia o della cessione dei finanziamenti in favore del nuovo socio. Gli atti con cui il fiduciario retrocede al fiduciante le quote e i crediti oggetto di intestazione fiduciaria, acquisiti con provvista messa a disposizione dal fiduciante, costituiscono adempimento dell’obbligo gravante sull’intestatario e non possono essere qualificati come donazioni, neppure ai fini dell’applicazione degli artt. 48 e 50 della legge notarile, e la dichiarazione del cedente di ricoprire le posizioni solo fiduciariamente ne conferma la giustificazione causale.

Il dolo invalidante richiede raggiri, anche omissivi, preordinati a indurre in errore, e il mero silenzio non basta se non inserito in un comportamento malizioso; non ricorre quando il donante avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, valutare diversamente la richiesta del coniuge. L’errore sul motivo della donazione rileva ai sensi dell’art. 787 c.c. solo se risulti dall’atto come unico motivo determinante, e tale non è la dichiarazione di imputare la donazione alla legittima. L’annullamento per violenza richiede la prova di una minaccia specificamente finalizzata a estorcere il consenso, proveniente dalla controparte o da un terzo e idonea a incidere con efficienza causale sulla determinazione del contraente; non bastano tensioni familiari, timori meramente interni o personali valutazioni di convenienza, tanto più quando il contraente abbia successivamente dichiarato per iscritto di nulla avere a pretendere.

Data Sentenza: 15/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro: RG 5735 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Raffaele Agostinelli
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