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Diritti disponibili e rapporto sociale: la devoluzione agli arbitri delle controversie patrimoniali tra socio e società
In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad...

In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitrato irrituale le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, la domanda di ripetizione di indebito proposta dal socio per la restituzione di somme versate in occasione di un aumento di capitale sociale è improponibile davanti al giudice ordinario. Trattandosi di controversia concernente posizioni patrimoniali disponibili e non l'acquisto o la perdita dello status socii, l'eccezione di arbitrato comporta la revoca del decreto ingiuntivo eventualmente emesso e la devoluzione della lite alla cognizione degli arbitri

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Arbitraggio ex art. 1349 c.c.: presupposti e limiti all’impugnazione della valutazione per manifesta iniquità o erroneità
Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b),...

Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la controversia avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quota sociale, in quanto la domanda, seppure fondata sull’inadempimento del contratto preliminare di vendita di quota, riguarda un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e inerisce ai rapporti societari, essendo destinata ad incidere sulla struttura della società.

La relazione di stima del valore della quota sociale affidata dalle parti a un terzo costituisce arbitraggio ex art. 1349 c.c., e non perizia contrattuale, quando sia diretta a completare l’incompleta volontà negoziale delle parti mediante la determinazione di un elemento del contratto non ancora compiutamente definito. Nell’arbitraggio ex art. 1349 c.c., le parti, inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla; l’arbitratore, sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. L’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, e sono suscettibili di controllo in sede giudiziale nel caso in cui la determinazione dell’arbitratore sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, ravvisabile quando emerga una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. In tema di arbitraggio, ai fini dell’impugnabilità della determinazione dell’arbitratore, l’erroneità o l’iniquità devono essere manifeste, quindi riscontrabili ictu oculi, dovendo la manifesta erroneità tradursi in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto. Per stabilire quando la determinazione sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 c.c.; la motivata scelta di utilizzare un metodo di valutazione della partecipazione piuttosto che un altro non è, di per sé, indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione rilevanti ex art. 1349 c.c.

La perizia contrattuale, invece, ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che, nel caso di perizia contrattuale, va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio.

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve...

L’eccezione di compromesso riferita ad una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario.

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Arbitrato irrituale e competenza per la nomina del curatore speciale
La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti,...

La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti, trova il suo fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.

Da ciò consegue che, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale, possa verificarsi un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.

Alla luce di quanto sopra deriva, inoltre, che l’art. 80 c.p.c. 1° comma, ultimo periodo, che individua nel giudice che procede colui il quale provvede alla nomina del curatore speciale in corso di causa, non possa che riferirsi al giudice ordinario e al collegio in arbitrato rituale, ma non anche al collegio in arbitrato irrituale dato che, quest’ultimo, integra un’ipotesi di accertamento privatistico a rilevanza esclusivamente contrattuale.

(Quindi la nomina del curatore speciale ad opera dal giudice ordinario e non ad opera del collegio in arbitrato irrituale, non può minare la validità del contradditorio in modo tale da integrare un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio - come lamentato dall’attore nel caso di specie - in quanto essa è stata fatta dal giudice munito dell’investitura per farlo; né può dirsi che l’art. 80 c.p.c. sia norma dettata anche per l’arbitrato irrituale, il cui collegio non assume mai lo status di giudice ordinario).

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Arbitrato rituale e irrituale e successione nella clausola compromissoria in caso di cessione di azienda
L’arbitrato costituisce un rimedio alternativo alla risoluzione delle controversie, che presuppone in primo luogo la volontà delle parti di accedervi...

L’arbitrato costituisce un rimedio alternativo alla risoluzione delle controversie, che presuppone in primo luogo la volontà delle parti di accedervi attraverso un patto compromissorio che definisce, tra i vari elementi, anche il tipo di arbitrato cui le parti intendono accedere, che può essere rituale o irrituale. Con il primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Con l’arbitrato irrituale, esse intendono invece affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione – appunto – della loro volontà
Se è vero, per un principio a carattere generale che la clausola compromissoria inerente al contratto cui accede in funzione integrativa o complementare, si trasferisce anch’essa all’acquirente dell’azienda, essendo lo strumento per realizzare, con effetto per tutte le parti, l’osservanza dell’accordo sostanziale cui essa clausola inerisce , è pur vero che tale trasferimento può ipotizzarsi con riferimento alle clausole compromissorie che prevedono un arbitrato rituale; mentre deve negarsi tale trasferimento quando la clausola compromissoria preveda un arbitrato irrituale.

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Clausola compromissoria per arbitrato irrituale: inopponibilità da parte del fideiussore
In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile...

In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile nei confronti della parte sottoscrittrice del contratto (di associazione in partecipazione) contenente la clausola stessa, mentre resta ammissibile nei confronti del fideiussore che, in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale principale, non abbia espressamente aderito alla deroga alla giurisdizione ordinaria.

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L’eccezione di compromesso riferita a una clausola arbitrale irrituale attiene al merito della controversia
Mentre l’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali...

Mentre l’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, l’eccezione riferita a una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale. L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza, o si discuta dell'ampiezza, di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria.

Le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato. Ad un soggetto vincolato da clausola compromissoria è, dunque, sempre consentito adire il tribunale ordinario, il quale rimane competente a decidere la vertenza qualora il convenuto non proponga apposita e tempestiva eccezione, essendo impedito al giudice il rilievo d’ufficio della sussistenza di una clausola compromissoria.

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inapplicabilità dell’art. 820 c.p.c. all’arbitrato irrituale
L’art. 820, co. 4, lett. b) c.p.c., il quale prevede una proroga del termine per la definizione dell’arbitrato  di centottanta...

L'art. 820, co. 4, lett. b) c.p.c., il quale prevede una proroga del termine per la definizione dell’arbitrato  di centottanta giorni nel caso in cui sia disposta la consulenza tecnica d’ufficio, è norma applicabile esclusivamente all’arbitrato rituale e non anche a quello irrituale. Infatti, l'art. 820 c.p.c. è insuscettibile di estensione all'arbitrato irrituale (se le parti nella clausola compromissoria hanno previsto un termine per la conclusione del giudizio arbitrale) poiché l’art. 808-ter c.p.c., che disciplina l’arbitrato irrituale, prevede l’applicabilità delle disposizione del titolo VIII del libro IV del codice di rito solo se le parti non dispongono mediante determinazione contrattuale.

La natura di tale termine è necessariamente determinata: infatti, nell'arbitrato libero, l'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non essendo ammissibile che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo.

La matrice negoziale dell’arbitrato comporta, altresì, che la dichiarazione di scioglimento dell'obbligo assunto con il conferimento dell'incarico di arbitrato, quale espressione di volontà negoziale, deve essere manifestata direttamente dalla parte, ovvero da suo rappresentante munito di procura in cui è conferito esplicitamente il potere di compiere l'attività negoziale, e deve essere portata a conoscenza delle altre parti e degli arbitri, prima del deposito del lodo.

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Arbitrato irrituale: compromettibilità delle controversie societarie e motivi di impugnazione
Le disposizioni relative all’impugnazione delle determinazioni di una società non annoverano mai tra i soggetti legittimati all’impugnazione la società da...

Le disposizioni relative all’impugnazione delle determinazioni di una società non annoverano mai tra i soggetti legittimati all’impugnazione la società da cui tale deliberazione promana, ma attribuiscono la legittimazione ai soci assenti o dissenzienti in assemblea e/o agli amministratori o sindaci e/o a terzi interessati, mentre la società è legittimata passiva nel giudizio di impugnazione, proprio perché da essa promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione, e sarebbe quindi inammissibile attribuirle la legittimazione ad insorgere giudizialmente contro la sua stessa volontà. La società attrice è, dunque, carente di legittimazione in ordine alla domanda che miri alla nullità di clausole del proprio stesso statuto, che la maggioranza dei soci, ove ritenga, può autonomamente modificare.

Il giudice è tenuto in ogni caso a esaminare e interpretare quale sia stata la volontà dei compromettenti circa la qualificazione giuridica della clausola compromissoria, valutando complessivamente il patto compromissorio stesso e applicando le regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 ss. c.c., al fine di accertarne la natura e la validità. La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale, con la quale le parti hanno inteso non già derogare alla giurisdizione, ma conferire un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre una lite, sostituendosi alla volontà dei contraenti, mediante composizione amichevole, conciliativa o transattiva, o mediante negozio giuridico di mero accertamento.

Con l’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c., il legislatore ha inteso formalizzare i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, cristallizzandoli in un elenco tassativo. Nell’arbitrato irrituale – attesa la sua natura volta a integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto – il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare una simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 c.p.c.; pertanto, l’errore del giudizio arbitrale deducibile in sede di impugnazione deve, per essere rilevante, integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c., mentre non rileva l’errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti. Il lodo arbitrale irrituale può dunque essere impugnato solo in presenza dei presupposti che consentono l’annullamento del contratto.

L’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003 non vieta in via generale la compromettibilità in arbitrato irrituale delle controversie in materia societaria, né la loro decisione secondo equità da parte degli arbitri, ma pone un limite alla decisione equitativa nel caso in cui gli arbitri abbiano conosciuto questioni non compromettibili in arbitrato e quelle afferenti alla validità delle delibere assembleari. Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali: le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c.; le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice.

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Principi in tema di arbitrato irrituale
In base al disposto dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c. deve ritenersi che la convenzione di arbitrato irrituale si connota...

In base al disposto dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c. deve ritenersi che la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti a uno o più arbitri e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale.

L’arbitrato irrituale può anche estendersi dal limite della mera cristallizzazione di una situazione già in essere proprio di un negozio di accertamento, fino a comportare anche addizioni ed integrazioni alla fattispecie giuridica compromessa. L’arbitrato irrituale può quindi configurarsi come un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l’estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c.

Ne consegue che la scelta dell’arbitrato irrituale comporta, per espressa previsione dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c., una deroga all’art. 824 bis c.p.c. e, conseguentemente, al successivo art. 825 c.p.c., palesandosi con essa l’intenzione pattizia di escludere quell’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria del dictum degli arbitri rituali, suscettibile di essere reso esecutivo e trascrivibile.

Pertanto, l’applicazione delle regole proprie del “lodo-sentenza” è, quindi, inequivocabilmente esclusa per il “lodo-contratto”, con la conseguenza che la possibilità di attuare i diritti discendenti dall’arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, potendo, quindi, in caso di sua mancata attuazione, insorgere una nuova controversia sull’esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta.

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Compenso dell’amministratore e clausola compromissoria per arbitrato irrituale
Il compenso dell’amministratore è oggetto di un diritto disponibile. Con la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, le parti hanno convenuto...

Il compenso dell’amministratore è oggetto di un diritto disponibile.

Con la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, le parti hanno convenuto di rinunciare a sottoporre alla giurisdizione la decisione di eventuali loro controversie per rimettersi alla decisione, di natura negoziale, dell’arbitro. L’eccezione di arbitrato irrituale non integra, pertanto, questione di competenza, ma di proponibilità della causa nel merito. Per la stessa ragione, non vi è luogo a translatio iudicii.

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Distinzione tra arbitrato rituale e irrituale. Il provvedimento di correzione dell’errore materiale
La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi...

La distinzione tra lodo rituale e irrituale si sostanzia nel diverso regime processuale dei due lodi, ferma restando per entrambi la comune natura ed efficacia sostanziale di tipo negoziale: ossia nell'attribuzione al lodo rituale degli effetti processuali propri della sentenza e nell'esclusione per il lodo irrituale della possibilità di conseguire effetti esecutivi ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e della impugnabilità innanzi alla corte d'appello in unico grado, per nullità, revocazione ed opposizione di terzo, con un regime impugnatorio incompatibile con quello risultante dagli artt. 827 ss. c.p.c.

Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di gravame per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettino rispetto al regolamento degli interessi in contestazione. Il procedimento di correzione della sentenza non rappresenta una nuova fase processuale, ma mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.

Il debitore ceduto può opporre al cessionario solo le eccezioni opponibili al cedente. Tali eccezioni sono sia quelle dirette contro la validità dell'originario rapporto (nullità - annullabilità), sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito (pagamento - prescrizione). Al contrario, non può il debitore ceduto opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché il debitore è rimasto ad essa estraneo e tale rapporto non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere.

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