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Tribunale di Ancona, 3 Febbraio 2025, n. 179

Arbitraggio ex art. 1349 c.c.: presupposti e limiti all’impugnazione della valutazione per manifesta iniquità o erroneità

Tribunale di Ancona, 3 Febbraio 2025, n. 179
Arbitraggio ex art. 1349 c.c.: presupposti e limiti all’impugnazione della valutazione per manifesta iniquità o erroneità

Rientra nella competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003 come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n.1 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 27 del 2012,la controversia avente ad oggetto l’inadempimento di un contratto preliminare di cessione di quota sociale, in quanto la domanda, seppure fondata sull’inadempimento del contratto preliminare di vendita di quota, riguarda un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e inerisce ai rapporti societari, essendo destinata ad incidere sulla struttura della società.

La relazione di stima del valore della quota sociale affidata dalle parti a un terzo costituisce arbitraggio ex art. 1349 c.c., e non perizia contrattuale, quando sia diretta a completare l’incompleta volontà negoziale delle parti mediante la determinazione di un elemento del contratto non ancora compiutamente definito. Nell’arbitraggio ex art. 1349 c.c., le parti, inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla; l’arbitratore, sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco. L’equo apprezzamento si risolve in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, e sono suscettibili di controllo in sede giudiziale nel caso in cui la determinazione dell’arbitratore sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, ravvisabile quando emerga una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore. In tema di arbitraggio, ai fini dell’impugnabilità della determinazione dell’arbitratore, l’erroneità o l’iniquità devono essere manifeste, quindi riscontrabili ictu oculi, dovendo la manifesta erroneità tradursi in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto. Per stabilire quando la determinazione sia impugnabile per manifesta iniquità ai sensi dell’art. 1349 c.c., deve farsi riferimento, in mancanza di un criterio legale, al principio desumibile dall’art. 1448 c.c.; la motivata scelta di utilizzare un metodo di valutazione della partecipazione piuttosto che un altro non è, di per sé, indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione rilevanti ex art. 1349 c.c.

La perizia contrattuale, invece, ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale; essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Ne consegue che, nel caso di perizia contrattuale, va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio.

Data Sentenza: 03/02/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriela Pompetti
Relatore: Willelma Monterotti
Registro: RG 5602 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/05/2026
Massima a cura di: giovanni noschese
giovanni noschese

Avvocato specializzato in gestione di Crisi di Impresa - Curatore di Liquidazioni Giudiziali e Commissario Giudiziale di Concordati Preventivi - Docente della Scuola Superiore della Magistratura

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