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Marchio registrato dalla società e diritto al nome del socio: difetto di legittimazione all’azione di contraffazione e tutela ex art. 7 c.c. dopo la cessazione del rapporto
Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società,...

Il socio non ha legittimazione attiva all’azione di contraffazione se il marchio è stato registrato a nome di una società, quindi da un soggetto giuridico autonomo che è titolare dei diritti di sfruttamento economico del segno distintivo e del potere di agire in giudizio per ottenerne la tutela, né la legittimazione discende dal fatto che il segno registrato contenga il nome e cognome del socio, trattandosi di segno distintivo autonomo rispetto al diritto al nome; parimenti è la società titolare dell’attività d’impresa, e non il socio che vi presta la propria opera, il soggetto legittimato a far valere il danno da sviamento di clientela.

Ai sensi dell’art. 7 c.c., integra violazione del diritto al nome l’utilizzo, a fini promozionali o pubblicitari, del nome e dei segni distintivi di una persona senza il suo consenso, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando tale uso sia idoneo a richiamarne l’identità e la notorietà. A tal fine, è irrilevante accertare la paternità di eventuali slogan o espressioni utilizzate, rilevando invece l’abbinamento degli stessi al nome, all’immagine o a segni riconducibili al soggetto, anche se riprodotti o imitati da terzi, ove ciò sia finalizzato ad attribuire indebitamente la riferibilità dell’attività o del prodotto alla persona medesima. L’uso non consentito del nome di una persona nota per promuovere i propri servizi, protratto nonostante la diffida, lede un diritto personalissimo e genera un danno alla sfera personale e patrimoniale da liquidare in via equitativa, tenuto conto della natura della condotta, della sua durata e della sua attualità.

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Azione sociale ex art. 2393 bis c.c. e contratti conclusi in conflitto di interessi
L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex...

L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.

La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.

Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.

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Società in accomandita semplice: l’azione per la tutela del patrimonio sociale spetta alla società
In tema di società in accomandita semplice, la società e non i soci devono attivarsi per la tutela del patrimonio...

In tema di società in accomandita semplice, la società e non i soci devono attivarsi per la tutela del patrimonio sociale contro atti provenienti da (e diretti a) terzi. L’interesse del socio (accomandante) al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società.

Al socio accomandatario spetta il diritto di tutelare la partecipazione alla società, mentre la tutela del patrimonio sociale spetta alla società che, quindi, dovrà attivarsi per tutelarsi da e contro i terzi. Inoltre, con specifico riferimento all’azione di invalidità, spetta alla società, e non al socio, la legittimazione ad agire per la nullità del contratto concluso da una s.a.s., in ragione della distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio e che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all’opposto, non risponde dei debiti della società), il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile solo sul piano dei rapporti interni e non anche nei rapporti con i terzi. Conseguentemente, rispetto al potere di agire in giudizio, a nulla rileva la responsabilità illimitata del socio accomandatario di s.a.s, attenendo tale profilo ad un ambito diverso da quello del diritto all’azione per la tutela del patrimonio sociale.

Il dolo rileva quale causa di annullamento del contratto unicamente quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.; in particolare, ricorre il "dolus malus" sole se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2), c.c., relativo all’errore essenziale.

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Inadempimento contrattuale della società e responsabilità dell’amministratore verso il socio o il terzo
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c., ha natura...

L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., ha natura extracontrattuale e non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché la norma esige che il singolo socio sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti colposi o dolosi dell’amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società, potendo al più il socio farlo valere in sostituzione di quest’ultima (ex art. 81 c.p.c.).

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, l’eventuale responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva da tale loro qualità (dunque, dall’aver agito in nome e per conto della società) e dal mero inadempimento della società alle proprie obbligazioni, ma richiede da parte degli amministratori il compimento di una condotta illecita in sé idonea a produrre nella sfera del terzo il danno diretto, secondo i presupposti degli artt. 2395 e 2476, settimo comma, c.c. che non a caso integrano fattispecie di responsabilità extracontrattuale (nel caso di specie, è stato escluso il concorso tra tale responsabilità contrattuale della società mandataria e quella, extracontrattuale, dei suoi amministratori - ex art. 2476, comma 7, c.c. o ex art. 2043 c.c. - in quanto il comportamento ascritto agli amministratori non rivestiva la natura di autonomo atto illecito ex art. 2043 c.c., ponendosi all’interno della stessa esecuzione dell’incarico affidato e in lesione degli interessi dei mandanti coincidenti con l’aspettativa al corretto adempimento del contratto).

Il rapporto tra i proprietari delle unità immobiliari di un complesso turistico-alberghiero e la società incaricata della gestione unitaria del complesso integra un mandato con rappresentanza, cui si applicano gli artt. 1710 e 1711 c.c., nonché, in via residuale, le norme sul mandato richiamate dall’art. 1129 c.c.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e onere probatorio
L’azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e...

L'azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che le operazioni compiute siano giustificate o la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Pertanto, parte attrice è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incombenti a tutela del patrimonio, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere proposta dalla società anche in assenza di una previa delibera assembleare. Infatti, nell’ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l’applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all’azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l’azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori e danno indiretto
Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con...

Ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione attiva o passiva, occorre avere riguardo alla prospettazione della domanda attorea, con la conseguenza che solo nel caso in cui dalla prospettazione della stessa emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore, si potrà parlare di carenza di legittimazione attiva (ovvero, specularmente, passiva). Sussiste la legittimazione attiva dell’attore per il solo fatto che egli prospetta di essere titolare del diritto al risarcimento di un danno che afferma di avere patito, indipendentemente dalla fondatezza o meno, nel merito, della prospettata responsabilità del convenuto (di riflesso, sussiste anche la legittimazione passiva del convenuto, individuato dall’attore quale soggetto responsabile del danno da quest’ultimo lamentato).

L’azione di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. spetta ai soggetti terzi che si dicano direttamente danneggiati dall’operato degli amministratori e differisce dall’azione sociale di responsabilità (comma 1 art. cit.) vertendosi, a differenza di quest’ultima, in un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale; pertanto, ove i terzi alleghino che determinati atti gestori hanno causato loro un danno diretto ed immediato, sono onerati della prova piena della condotta illecita (dolosa o colposa) posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri connessi alla carica rivestita, del danno diretto causato al patrimonio del singolo, nonché del nesso causale tra gli addebiti formulati e il danno patito.

Costituisce danno indiretto, e come tale non risarcibile, quello lamentato dal socio di una s.r.l., consistente nella svalutazione del valore della propria partecipazione sociale in conseguenza della diminuzione di valore del compendio della s.r.l., che si allega essere stato causato da atti lesivi addebitati agli amministratori di un’altra società. Pertanto, a prescindere dalla prova della conoscibilità in capo agli amministratori del compimento di tali atti lesivi dell’integrità del compendio – e cioè a prescindere dall’esame nel merito degli addebiti di mala gestio – non può trovare applicazione l’istituto di cui al comma 7 dell’art. 2476 c.c., dal momento che il danno lamentato dal socio consiste nel mero riflesso del pregiudizio sul patrimonio sociale.

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Denuncia al Tribunale, interesse a contraddire e legittimazione passiva
Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come...

Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come più volte ribadito, risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo. Ogni volta che venga sostituito, l’amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l’interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un’azione di responsabilità, e quindi solo nella sede contenziosa, torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.

Per fondare la denuncia ex art 2409 c.c. non basta la mera irregolarità contabile, ma occorre che la grave inosservanza sia tale da poter arrecare (o anche solo poter arrecare) pregiudizio grave alla società

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Compromettibilità in arbitri della azione sociale di responsabilità
La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all’interno di un...

La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc.Inoltre, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c, che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l’azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale. Tanto che, ove venga esercitata l’azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla. In ragione di ciò, ancorché l’azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l’applicazione della clausola compromissoria.

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Cancellazione della società e successione dei soci nei rapporti controversi
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945...

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.

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Questioni in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del...

La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.

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Principi in tema di legittimazione ad agire e cessione di partecipazioni sociali
La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva...

La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.

La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. Ciò vuol dire che – salvo il caso di dolo – in assenza di espresse garanzie contrattuali risulta preclusa alla parte la possibilità di chiedere sia l’annullamento del contratto per errore o la sua risoluzione ex art. 1497 c.c., sia qualsivoglia risarcimento, indennizzo o revisione del prezzo di compravendita delle partecipazioni a fronte di questioni inerenti la composizione del patrimonio della società partecipata.

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Principi in tema di rapporti tra coobbligati
Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità...

Costituisce ius receptum che le domande possono essere sinanco mutate – nei limiti descritti nella ben nota giurisprudenza di legittimità formatasi in materia – fino alla memoria depositata ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ma anche che, purché non ne muti la sostanza comunicativa (editio actionis: allegazione di petitum e causa petendi), esse possono ben essere lessicalmente riformulate anche in sede di precisazione delle conclusioni, salve limitazioni e riduzioni sempre ammesse in attuazione del principio dispositivo.

Il credito risarcitorio è un diritto soggettivo relativo, che può predicarsi esistente solo verso un debitore determinato (o più debitori determinati). Tradotta tale situazione sul piano processuale, ne deriva che chi si dica terzo rispetto al rapporti di credito / debito che afferma esistenti solo tra altri non può far accertare l’esistenza del credito soltanto nei confronti dell’altro diverso presunto debitore senza la partecipazione dei titolari del diritto di credito, perché gli sarebbe consentito di agire esercitando un diritto altrui o incidendo su di esso senza la partecipazione al processo del suo titolare, in violazione dell’art. 81 c.p.c. In particolare provocherebbe, da terzo e senza la partecipazione del creditore, l’accertamento su chi è l’unico debitore di questi. Rispetto a questo accertamento, che si concreta nell’esercizio processuale di un diritto altrui, l’attore è privo di legittimazione attiva, talché il processo può svolgersi solo con la necessaria partecipazione del creditore. Se poi si ritenesse che quella sentenza non sarebbe opponibile al creditore per la sua mancata partecipazione al giudizio, allora l’attore sarebbe privo di interesse ad ottenerla. Invero quell’attore, quando condannato a pagare il creditore in separato processo, non potrebbe poi rivolgersi al (presunto) “terzo unico responsabile” né in via di regresso contro il condebitore solidale – poiché, in tal caso, i due alternativi debitori non si trovano in rapporto di solidarietà (art. 2055 c.c.) -, né a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., poiché la sentenza che lo individua come debitore costituisce giusta causa del suo pagamento al creditore.

La domanda di accertamento del diritto del condebitore di approfittare della transazione stipulata con il creditore da altro condebitore deve essere proposta nei confronti del creditore. Il condebitore è privo di interesse a far accertare, verso il condebitore che ha stipulato la transazione, il suo diritto di approfittarne. Invero questo diritto non incide per nulla nella sfera giuridica del condebitore che ha transatto ed invece solo nella sfera del creditore, determinando la liberazione del debitore che non ha transatto. Ma l’accertamento verso il condebitore sarebbe inopponibile al creditore, dunque inutile.

La quota interna di responsabilità di un terzo chiamato può essere stabilita nel simultaneus processus perché, in quella sede, viene accertata anche la responsabilità (o no) dei convenuti/debitori verso l’attore/creditore, sicché è concesso, anche per motivi di economia processuale, accertare anche se ed in quale misura un soggetto pur non convenuto ma partecipante al processo a seguito di chiamata di terzo risponda ed in che misura del debito di cui si discute, accertandosi in questo modo la solidarietà del terzo chiamato nel debito. Nel processo autonomo, tuttavia, è ovviamente necessario che sussista un titolo in forza del quale il debitore/attore agisce verso il preteso debitore/convenuto. La domanda non può essere limitata al mero accertamento delle rispettive quote di responsabilità, accertamento rispetto al quale il debitore/attore non ha interesse, sia perché deve comunque l’intero al creditore, sia perché non sussiste un suo diritto che sia oggetto di turbativa da parte del debitore/convenuto.

Per agire in regresso contro altro debitore, il condebitore solidale deve avere pagato l’intero dovuto al creditore, o, quanto meno, una somma superiore a quella commisurata alla sua quota interna di responsabilità.

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