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Sospensione cautelare di delibere assunte con l’esclusione dal voto di un socio per asserita violazione della prelazione
Ai fini di un procedimento cautelare d’urgenza, laddove lo statuto preveda la competenza di un collegio arbitrale per l’impugnazione delle...

Ai fini di un procedimento cautelare d’urgenza, laddove lo statuto preveda la competenza di un collegio arbitrale per l’impugnazione delle deliberazioni dei cui effetti si chiede la sospensione con ricorso ex art. 700 c.p.c., è sufficiente a determinare la pendenza del procedimento arbitrale il deposito di istanza di nomina degli arbitri. Da un lato perché – prevedendo - il primo atto con cui la parte che agisce manifesta la relativa volontà ed innesca l’inizio del procedimento è appunto l’istanza di nomina degli arbitri rivolta all’autorità giudiziaria preposta alla loro nomina ex art. 810 commi 3 e 4 c.p.c.; dall’altro perché ogni altro e successivo atto non dipende dalla sua attività processuale, ma dall’attività processuale di altri, cioè dell’Autorità alla quale è richiesta la nomina degli arbitri, talché sarebbe del tutto incongruo far dipendere dall’operato di quest’ultima il rispetto o no del termine perentorio di impugnazione che fa capo invece alla parte. Men che meno si potrebbe avere riguardo allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato (art. 816 bis c.p.c.).

Nel caso di specie, risulta sussistente il periculum in mora - che l’art. 2378 commi 3 e 4 c.c. presuppone per la concessione di un provvedimento d’urgenza sospensivo dell’esecuzione e degli effetti della deliberazione dei soci. Invero, tale requisito va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente (che è stato escluso dalla votazione per un’asserita violazione della prelazione) dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse. Orbene, come noto, la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Dunque, dalla sospensione delle deliberazioni la società non subisce alcun pregiudizio. Viceversa il socio escluso dalla votazione subisce un grave pregiudizio consistente: (i) anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50% del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci; (ii) in secondo luogo e soprattutto, nel vedere eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società, e di concorrere alla nomina del presidente e del vice presidente del c.d.a.; (iii) in terzo luogo, l’esclusione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte sua, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto.

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Rigetto della richiesta di nomina di collegio arbitrale per l’azione del curatore ex art. 146 l.fall.
Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione...

Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l'azione sociale sia l'azione dei creditori sociali, quest'ultima tuttavia necessariamente sottratta all'ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria

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Sospensiva cautelare di delibera di nomina degli organi sociali in presenza di clausola compromissoria: sulla nozione di controllo e di periculum in mora
In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell’impugnazione di una...

In caso di clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale la decisione delle controversie, la tempestività dell'impugnazione di una delibera deve valutarsi avendo riguardo al deposito di istanza di nomina degli arbitri, e non alla costituzione del collegio arbitrale e men che meno allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato.

E' estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte. Pertanto, in presenza di  clausola statutaria che preveda il diritto di prelazione a favore dei consoci anche in caso di trasferimento diretto o indiretto del controllo della "società-socia", non è ravvisabile alcuna posizione di  controllo, né tantomeno trasferimento del controllo ai fini dell'operatività della suddetta clausola di prelazione, nell'ambito della "società-socia", qualora questa sia partecipata da due soci, ciascuno titolare del 50% del relativo capitale sociale, entrambi amministratori e legali rappresentanti, e uno di essi ceda la propria partecipazione.

Deve essere rigettata la domanda di sospensione di tutte le successive delibere adottate dal c.d.a. della Società che si contesta essere stato nominato illegittimamente,  per assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda.

Il requisito del periculum in mora va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente  dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse.

In caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione e degli effetti delle deliberazioni assembleari di nomina dei componenti dell'organo gestorio e di controllo, nella valutazione del periculum in mora si deve considerare che la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Pertanto, dalla sopensione delle deliberazioni, la società non subisce alcun pregiudizio.

Viceversa il ricorrente, escluso dal voto, subisce un grave pregiudizio consistente anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50 % del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci. In secondo luogo e soprattuto, il ricorrente ha visto e vede eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società e di concorrere alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del c.d.a., stabiliti per statuto in ragione della previsione del voto di lista. In terzo luogo, l’illegittima applicazione della clausola statutaria di prelazione  comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte del ricorrente, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto. In quarto luogo l’esclusione del ricorrente dal voto implica un grave pregiudizio ai suoi diritti in vista dello svolgimento dell successiva assemblea in cui i soci sono chiamati ad assumere decisioni cruciali per il destino della società e dei loro diritti patrimoniali ed amministrativi, poiché si prospetta da un lato la vendita delle partecipazioni ad un terzo – con conseguenze in tema di patti di covendita e trascinamento – e, dall’altro, sono poste all’ordine del giorno modifiche statutarie tali da incidere in modo molto profondo sugli equilibri di governance della stessa società.

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