La disposizione dell’art. 38 comma 2 c.p.c., a mente del quale “quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo”, è applicabile anche al caso in cui l’attore aderisca all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto per essere competente l’arbitro in ragione di clausola statutaria.
La cognizione cautelare degli arbitri in materia di sospensione dell’efficacia della delibera assembleare impugnata può avere luogo solo qualora sia già intervenuta la nomina degli stessi, residuando invece la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze d'urgenza proposte sino a quel momento; ciò al fine di (altro…)