Nel caso in cui si controverta di obbligazioni della società in nome collettivo assunte verso terzi e il rapporto sociale si sciolga o comunque venga meno in relazione alla posizione di un socio, i soci superstiti che adempiano a tali obbligazioni verso il terzo non possono esercitare l’azione di regresso (altro…)
Si deve ritenere ammissibile l'intervento adesivo del socio accomandante, posto che questi ben può sostenere le ragioni della società ricorrente, essendo portatore di un evidente interesse alla salvaguardia del valore della propria partecipazione sociale e alla corretta formazione della volontà assembleare. (altro…)
Qualora intervenga una rinuncia agli atti da parte dell’attore (a seguito di una definizione transattiva della vertenza), le spese di lite sopportate dal terzo chiamato dal convenuto devono essere poste unicamente a carico dell’attore medesimo, qualora la chiamata in causa sia necessaria a consentire un’adeguata difesa di parte convenuta.
L' assenza di una giusta causa di revoca del liquidatore che vantasse un diritto al compenso, in forza della delibera di nomina, determina il sorgere di una pretesa risarcitoria o indennitaria in capo al liquidatore medesimo, ferma restando la validità della delibera di revoca. Tale pretesa risarcitoria (altro…)
Il fatto costitutivo del diritto del socio alla percezione dei dividendi è (per le s.p.a.: art. 2433 c.c.) la deliberazione assembleare di distribuzione dei medesimi, principio da cui deriva che tale diritto sorge in capo a chi è socio al momento di quella deliberazione, dovendosi invece escludere (altro…)
L’azione svolta dal Fallimento ex art. 146 l. fall. cumula l’azione di responsabilità sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori (artt. 2394 e 2394 bis c.c.), cosicché, con riferimento alla consumazione del termine prescrizionale, occorre verificare se esso si sia perfezionato con riferimento ad entrambe le azioni di cui si discute, negandosi l’estinzione del diritto risarcitorio quando il perfezionamento non si sia verificato almeno con riferimento ad una delle due.
Si configura come abuso dello strumento processuale l’aver azionato lo stesso credito con più domande giudiziali (nella specie, ricorsi monitori) nonostante il carattere di omogeneità delle posizioni giuridiche delle parti opponenti, parti processuali dell’unico rapporto dedotto nel ricorso monitorio. Ciò non può tuttavia scalfire l’ammissibilità della domanda giuziale contenuta nei ricorsi monitori, potendo spiegare rilevanza soltanto sotto il profilo delle spese processuali. Le conseguenze delle condotte abusive in sede processuale non esulano, infatti, da quelle espressamente disciplinate dagli art. 91 e ss c.p.c. (altro…)