Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che per legge o statuto gravano sugli amministratori nell’esercizio della funzione gestoria e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali.
Per essere almeno potenzialmente produttive di danno le irregolarità denunciate devono, in particolare, essere attuali, persistere cioè al momento dell’adozione del provvedimento, ed essere idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando estranee all’abito applicativo dell’art. 2409 c.c., le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a soggetti terzi o all’interesse del singolo socio.
Il controllo giudiziario sulla gestione non è uno strumento di risoluzione dei conflitti all’interno della compagine sociale o tra un singolo socio e la società per cui l’ordinamento predispone altri rimedi e deve essere esercitato con particolare rigore e prudenza nella delicata fase di accesso della società a rimedi negoziali di composizione della crisi ove l’amministratore diviene la figura chiave nell’impostazione e attuazione del piano di risanamento dell’impresa anche a discapito delle diverse visioni o intenzioni dei soci, come si evince dal principio generale desumibile dall’art. 120-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, dettato in materia di strumenti di regolazione della crisi proprio con lo scopo di porre l’impresa in crisi al riparo dalle spinte dissolutive derivanti dai conflitti e ricatti interni alla compagine sociale.
Gli apporti finanziari infragruppo, come pure la presenza di amministratori della capogruppo nell’organo amministrativo delle controllate, non costituiscono di per sé un’anomalia gestoria né assurgono come tali a potenziale fonte di danno per le società coinvolte se non nelle ipotesi debitamente circostanziate in cui tali operazioni si risolvano in un pregiudizio nell’ottica dell’impresa unitaria del gruppo in quanto, ad esempio, dirette a sviare risorse all’esterno.
La particolare gravità dell’insistenza del socio ricorrente in una denuncia ex art. 2409 c.c. del tutto pretestuosa dopo l’avvio della composizione negoziata della crisi in cui può risultare decisiva, nel corso della trattativa con i creditori, la percezione di solidità e stabilità dell’organo amministrativo e per cui l’art. 4 comma 1 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza impone il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede non solo al debitore e ai creditori ma anche “ad ogni altro soggetto interessato”, cioè a qualsiasi titolo coinvolto nella sistemazione della crisi e dell’insolvenza, ivi inclusi i soci, può integrare i presupposti per l’insorgere di responsabilità aggravata per abuso del processo di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c..
Quando il preteso illecito consiste nell’aver tradito l’interesse del rappresentato da parte del rappresentante, avendo quest’ultimo agito infedelmente con la connivenza dell’altro contraente, il motivo dell'illiceità non può dirsi comune a entrambi i paciscendi. In questo caso, il motivo che ha supportato il rappresentante nella stipulazione non può farsi risalire alla parte rappresentata per l’evidente conflitto di interessi; ne consegue che la tutela rispetto a tale vizio è presidiata dall'ipotesi di cui all’art. 1394 c.c. e dal rimedio della annullabilità e non della nullità ex art. 1345 c.c. Anche in materia societaria il conflitto di interesse tra il rappresentante e il rappresentato trova tutela attraverso la categoria dell’annullamento (art. 2475 ter c.c.).
Deve distinguersi il negozio in frode alla legge da quello in frode ai terzi. Il primo è quello che persegue una finalità vietata dall’ordinamento in quanto contraria a norma imperativa o ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume o perché diretta a eludere una norma imperativa ed è nullo. Al contrario, non si rinviene nell’ordinamento una norma che stabilisca in via generale l’invalidità del contratto stipulato in frode ai terzi, ai quali ultimi, invece, l’ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall’altrui attività negoziale. In tale categoria di contratti, rientra la fattispecie di frode posta in essere dal mandatario, il quale aliena beni del mandante contro l'interesse di quest’ultimo, o comunque per ragioni diverse da tale interesse (infedeltà patrimoniale).
La nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto o per incertezza nei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c. sussiste solo ove tali elementi siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti e comunque inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto, posto che la lettura dell'art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica. L’esigenza di adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, indispensabile garanzia dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, è soddisfatta con l’identificazione dei fatti che concorrono a costituire gli elementi costitutivi della responsabilità al fine di consentire alla controparte di approntare tempestivi e completi mezzi difensivi.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, a tal fine, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata.
I termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», utilizzati dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, indicano sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola. Ancora, per meglio specificare i termini “concretizzazione del danno”, si ritiene che il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il fatto da cui può sorgere una responsabilità da illecito doloso o colposo ha causato un danno.
Quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica dovendo pertanto ritenersi preclusa.
La forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto si configura solo se si tratta di un valore estetico autonomo, di per sé decisivo nell’esercitare un’autonoma forza attrattiva sul consumatore.
L'attività illecita, consistente nell'appropriazione o nella contraffazione di un marchio mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.
Il verificarsi di danni in capo al titolare del marchio contraffatto non è in re ipsa, ossia nella sussistenza dell’accertata condotta di contraffazione ex articolo 2598 c.c., talché il titolare che domanda il risarcimento dei danni è gravato dall’onere, ai sensi dell’articolo 121 – secondo comma c.p.i., di provarne l’an ed il quantum. In proposito, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l’attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo.
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di "dipendenza" (altro…)
Deve escludersi la responsabilità dell'amministratore di s.r.l. per aver venduto terreni della società amministrata, poi fallita, ad altra società a lui stesso riconducibile, se il fallimento attore non fornisce la prova che (altro…)