In fase di liquidazione della società, sussiste un "dovere" del liquidatore di attenersi al principio guida di pari trattamento di tutti i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione, è ipotizzabile una responsabilità risarcitoria in capo al liquidatore. Necessario corollario del menzionato principio è l'ulteriore dovere del liquidatore di dare compiutamente conto in sede di bilancio di liquidazione dell'intera attività svolta e, in presenza di creditori rimasti insoddisfatti, dei criteri seguiti nella gestione delle posizioni debitorie.
In caso di contenzioso per responsabilità contrattuale tra due società francesi (entrambe parti di gruppi di società internazionali), costituisce un “convenuto fittizio” la società italiana, facente parte del gruppo della convenuta, chiamata in causa in virtù di una mera richiesta di condanna in solido non ancorata a un titolo specifico (né contrattuale, né extracontrattuale). (altro…)
Deve qualificarsi come amministratore di fatto di una società la persona che - in assenza di particolari titoli, procure o incarichi lavorativi che legittimino l'espletamento di funzioni dirigenziali, se non la qualifica di amministratore (di fatto, appunto) - abbia esercitato tali funzioni in maniera continuativa, totalitaria (altro…)
Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle deliberazioni degli organi assembleare o amministrativo di società di capitali ai sensi degli artt. 2377 o 2479-ter e 2388 c.c., è richiesta, in capo agli attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori (altro…)