Laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 108/110.
Attualmente iscritta al Registro Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.
In costanza di concordato preventivo, i creditori sociali mantengono la propria legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori giacchè questi, il cui patrimonio è addizionale rispetto a quello sociale, sono soggetti terzi rispetto al concordato. La volontà negoziale espressa con riferimento al concordato infatti deve ritenersi valere in riferimento al patrimonio e alle obbligazioni assunte dalla società e non anche per quello degli amministratori.
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In materia di sanatoria di delibera assembleare nulla, l'art. 2377, VIII co., c.c. deve essere interpretato nel senso che l'effetto sanante si produce solo se, in sede di vaglio incidentale operato dal giudice, la delibera sostitutiva risulti immune da vizi, anche qualora la stessa non sia stata oggetto di impugnazione. Ne consegue la mancata produzione della c.d. rinnovazione sanante, con conseguente declaratoria di nullità, qualora ...[ Continua ]
La revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata per gravi irregolarità gestorie, ex art. 2476, III comma, c.c., che può essere adottata anche all'esito di un procedimento cautelare ante causam, va ricondotta nel novero delle misure cautelari a strumentalità attenuata ex art. 669 - octies, VI e VIII comma, c.p.c. ...[ Continua ]
Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma ...[ Continua ]
L'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili non può essere ritenuta ex se fonte di responsabilità per gli amministratori, essendo necessario rilevare un pregiudizio al patrimonio sociale potenzialmente ricollegabile a tale violazione in termini di lucro cessante e danno emergente. [ Continua ]
Il direttore generale di una S.r.l. non può essere ritenuto responsabile per la mancata convocazione dell'assemblea per la riduzione e l'aumento del capitale sociale, o per l'accertamento della causa di scioglimento, ex artt. 2482-ter, 2484 e 2485 c.c., riferendosi tali disposizioni esclusivamente agli amministratori. ...[ Continua ]