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Tribunale di Genova, 12 Aprile 2017, n. 1006/2017

Direttore generale di s.r.l. e obblighi degli amministratori in caso di perdita del capitale sociale

Tribunale di Genova, 12 Aprile 2017, n. 1006/2017
Direttore generale di s.r.l. e obblighi degli amministratori in caso di perdita del capitale sociale

Il direttore generale di s.r.l. non risponde della mancata convocazione dell’assemblea per la riduzione e l’aumento del capitale sociale o per l’accertamento della causa di scioglimento ai sensi degli artt. 2482 ter, 2484 e 2485 c.c., perché tali disposizioni pongono obblighi a carico dei soli amministratori; ciò vale anche a voler ritenere applicabile alla s.r.l. l’art. 2396 c.c., applicabilità dubbia in quanto la norma non è richiamata nella disciplina di tale tipo sociale, stante l’impossibilità di ipotizzare una responsabilità del direttore per la violazione di obblighi a lui non riferibili.

L’incompletezza e l’inattendibilità delle scritture contabili, pur integrando l’inadempimento di un dovere degli amministratori, non sono di per sé fonte di responsabilità e causa di danno, occorrendo accertare se e quale pregiudizio al patrimonio sociale, in termini di danno emergente o di lucro cessante, sia ricollegabile a tale specifica violazione. La perdita della documentazione contabile non è imputabile agli amministratori cessati dalla carica se non è provato il momento in cui la dispersione si è verificata, né sono loro imputabili le modalità di redazione di un bilancio depositato dopo la cessazione.

Nel contratto di affitto d’azienda l’assunzione da parte dell’affittuario del debito per il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti trasferiti prima dell’affitto è valida nei rapporti interni tra le parti, perché l’art. 2112 c.c. disciplina i rapporti con i lavoratori ed è derogabile nei rapporti interni; tale accollo può determinare la perdita del capitale sociale dell’affittuario.

La sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato costituisce, nel giudizio di responsabilità contro gli amministratori che non vi hanno partecipato, un accertamento dotato di valore indiziario.

In mancanza di una documentazione contabile precisa e attendibile, il momento della perdita del capitale va prudenzialmente individuato nella data di chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, perché l’individuazione di un momento anteriore risulterebbe arbitraria; da tale data gli amministratori diligenti avrebbero dovuto convocare senza indugio l’assemblea e provvedere ai sensi degli artt. 2482 ter, 2484, n. 4, e 2485 c.c., e in caso di ritardo od omissione ne rispondono personalmente e solidalmente.

Nell’azione di responsabilità fondata sulla violazione del divieto di nuove operazioni dopo lo scioglimento per perdita del capitale, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività è ingiustificata in mancanza di uno specifico accertamento, perché parte della perdita può prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento per la sola svalutazione dei cespiti aziendali. È invece corretto il criterio che considera le passività sorte dopo la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, quali i debiti successivi ammessi al passivo, perché lo scioglimento opera automaticamente e tali debiti non sarebbero sorti se gli amministratori avessero omesso nuove operazioni.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore l’individuazione e la liquidazione del danno vanno operate con riguardo agli specifici inadempimenti di ciascun amministratore, sicché, quando si sono succeduti più amministratori, occorre distinguere i debiti sorti nel corso di ciascuna gestione, se del caso rimettendo la causa in istruttoria con sentenza non definitiva sull’an e sull’ammontare complessivo del danno.

Data Sentenza: 12/04/2017
Carica: Presidente
Giudice: Mario Tuttobene
Relatore: Pietro Spera
Registro: RG 12534 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Alessandra Zappulla
Alessandra Zappulla

Laureata presso l'Università di Roma "La Sapienza" con votazione 108/110. Attualmente iscritta al Registro Praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

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