La causa del contratto di espromissione è costituita puramente e semplicemente dall’assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l’assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l’intervento di quest’ultimo.
Dal fatto che l’obbligazione preesistente costituisce il necessario presupposto della fattispecie negoziale prevista dall’art. 1272 c.c. discende la conseguenza che se la precedente obbligazione non esiste o viene estinta (come nel caso di specie), l'espromissione cade per mancanza di causa, come dispone l'art. 1234, primo comma, c.c., senza che in contrario possa essere invocato l'art. 1272, secondo comma, c.c., dal momento che in tal caso l'espromittente non oppone al creditore eccezioni relative ai suoi rapporti con il debitore originario, ma fa valere l'inesistenza della causa rispetto al contratto da lui concluso.
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