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Tribunale di Napoli, 27 Febbraio 2023

Fideiussioni omnibus: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all’intero contratto

Tribunale di Napoli, 27 Febbraio 2023
Fideiussioni omnibus: la nullità delle clausole anticoncorrenziali non si estende all’intero contratto

In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 della Legge 287/90, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d’Italia di accertamento dell’infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall’art. 19, comma 11, della L. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate.

Con riferimento alle fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto di un’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi il rimedio civilistico della nullità speciale.

Tali clausole, conformi a quelle di cui allo Schema ABI giudicato illecito dalla Banca d’Italia, devono essere dichiarate nulle in virtù del principio di conservazione degli atti negoziali.

L’intero contratto di fideiussione contenente tali clausole, tuttavia, è solo parzialmente nullo, ovvero in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Per l’accoglimento della domanda di nullità assoluta della fideiussione, quindi, è necessario provare che il fideiussore non avrebbe in ogni caso prestato la garanzia senza le sopramenzionate clausole.

Data Sentenza: 27/02/2023
Registro: RG 24035 / 2021
Allegato:
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Data: 16/09/2023
Massima a cura di: Edoardo Cesarini
Edoardo Cesarini

Avvocato presso lo studio legale GR Legal, Edoardo assiste le aziende in materia di proprietà intellettuale con particolare focus su diritto d’autore, marchi, design e concorrenza sleale. In particolare, Edoardo gestisce casi relativi alla proprietà intellettuale sotto il profilo giudiziale e stragiudiziale, curando anche la redazione e negoziazione di contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento e la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale (quali ad es. accordi di cessione, licenza e segretezza) e di contratti commerciali (quali ad es., distribuzione, appalto e subfornitura) sia nel contesto nazionale che in quello internazionale.

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