hai cercato per: Giovanni Celano
Giovanni Celano

Giovanni Celano

Avvocato

Avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e della crisi di impresa; esercita la professione forense prevalentemente presso il Foro di Pisa ed ha maturato importante e solida esperienza nell'ambito della contrattualistica di impresa, del diritto societario (operazioni societarie, start-up ed operazioni M&A) e del contenzioso societario, nonché della crisi di impresa. E' stato Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa per il periodo 2012-2018 ed ha fondato lo Studio Legale Celano con sede in Pontedera nel 2018.

1 Settembre 2023

Tempestività dell’avviso di convocazione assemblea di s.r.l.

Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito. [ Continua ]
12 Ottobre 2023

Sulla responsabilità solidale del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 8, c.c.

Perché il socio di s.r.l. sia responsabile solidalmente con l’amministratore ex art. 2476, co. 8, c.c. occorre che abbia intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi. Le espressioni “decidere” e “autorizzare” assumono valore in considerazione della specifica disciplina normativa riferita dal codice civile alle s.r.l. e tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui, in assenza di un conferimento formale al socio di potere gestorio, questi abbia di fatto “concorso” nell’operazione intrapresa dall’amministratore ovvero il socio abbia espresso la propria approvazione in termini autorizzativi, quindi ex ante. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2476, co. 8, c.c. e formalizzato dall’uso del termine “intenzionalmente”, esso introduce, in sostanza, un limite alla responsabilità dei soci: occorre, infatti, che si provi il dolo degli stessi, i quali dovrebbero aver previsto e voluto l’atto (deciso o autorizzato) dannoso per la società. Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale del socio è richiesta una specifica connotazione soggettiva dell’agire del socio stesso, il quale potrà essere coinvolto nella responsabilità degli amministratori solo con riferimento ad atti gestori dannosi decisi o autorizzati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dell’atto e delle possibili conseguenze, non essendo invece sufficiente la mera volontà di intervenire nella gestione della società. In tal senso, l’esercizio del diritto di voto del socio in assemblea – ivi compresa quella di approvazione del bilancio – costituisce prerogativa della qualità del socio che non appare censurabile di per sé ai fini della responsabilità di cui all’art. 2476, co. 8, c.c., in assenza di ulteriori elementi di allegazione o prova in ordine all’ingerenza nell’attività gestoria [in applicazione di tale principio, è stato considerato non censurabile ai sensi dell’art. 2476, co. 8, c.c. la condotta del socio che si sia limitato ad esprimere il proprio voto favorevole all’approvazione dei progetti di bilancio che, di anno in anno, davano atto dell’avvenuta restituzione dei finanziamenti elargiti dai soci alla società in violazione della regola di postergazione]. Non è possibile considerare annullabile, o nullo, il rimborso del finanziamento al socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., opponendovisi la natura del pagamento che costituisce un atto o un fatto giuridico e non un negozio, nonché la natura del credito postergato ex art. 2467 c.c. che, pur essendo un credito temporaneamente inesigibile, è un credito effettivo ed esistente e come tale il suo pagamento ne determina l’estinzione. [ Continua ]
22 Agosto 2023

Invalidità del contratto di cessione di quota sociale

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. [ Continua ]
28 Febbraio 2024

Sull’amministratore di fatto di società di capitali

In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. Le norme di legge che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione dell'ente, sono applicabili non soltanto alle persone fisiche immesse, nelle forme stabilite dalla legge, mediante atto negoziale di preposizione gestoria nelle funzioni di amministrazione, ma anche a coloro che si siano, di fatto ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita; con la conseguenza che i responsabili delle violazioni di dette norme vanno individuati, anche nell'ambito del diritto privato non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate. [ Continua ]
31 Maggio 2024

Compensi degli amministratori di s.r.l. e responsabilità degli amministratori privi di deleghe

Per le s.r.l., a differenza che per le s.p.a. per le quali l’onerosità dell’incarico di amministratore è prevista dall’art.2389 c.c., la remunerazione della carica degli amministratori è regolamentata dallo statuto o, in mancanza, da una specifica delibera societaria. In tale ultimo caso, l’approvazione dei compensi corrisposti agli amministratori, contestuale a quella del bilancio di esercizio, è legittima soltanto nel caso in cui l’assemblea vi abbia provveduto in modo espresso.

Tutti gli amministratori devono adempiere, ai sensi dell’art. 2392 c.c., i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe posto dagli artt. 2381 e 2392 c.c. conforma l'obbligo di vigilanza dei medesimi non più come avente ad oggetto il generale andamento della gestione, quale controllo continuo e integrale sull'attività dei delegati, ma richiedendo loro, secondo la diligenza esigibile sin dal momento dell'accettazione della carica, di informarsi e essere informati, anche su propria sollecitazione, degli affari sociali, e di trarne le necessarie conseguenze. Il perdurante dovere di controllo in capo ai medesimi può precisarsi come obbligo di informazione attiva e passiva, nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società.

[ Continua ]
20 Aprile 2023

Profili di invalidità della delibera di determinazione del compenso dell’amministratore che sia anche socio

L’elenco delle materie da trattare in assemblea deve essere chiaramente indicato, sia per consentire ai soci una preparazione adeguata, sia per evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti mediante discussione/deliberazione su materie non incluse nella convocazione. A tal fine non è necessaria una indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un’indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l’adozione da parte dell’assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. Per quanto riguarda l’annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi tra socio e società – quando il primo si trovi ad essere portatore, con riferimento ad una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse, cioè da una parte il proprio interesse di socio e dall’altra quello della società –, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa, senza pregiudicare tale interesse, consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio. In tema di annullamento per conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 2373 c.c., della delibera assembleare determinativa del compenso degli amministratori, il vizio ricorre quando essa è diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società, senza che risulti condizionante in sé – ai fini del conflitto di interessi ovvero anche dell’eccesso di potere – la decisività del voto da parte dell’amministratore (beneficiario dell’atto) che sia anche socio; ne consegue che la accertata irragionevolezza della misura del compenso (valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell’impresa, da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione) può risultare anche quando la delibera attua un patto parasociale, in precedenza stipulato sotto forma di transazione fra i soci, compresi gli impugnanti soci di minoranza, che sono legittimati all’impugnazione in quanto dissenzienti e nonostante la partecipazione al predetto accordo. Non risulta annullabile per conflitto d’interessi la deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale. Lo stesso vale in relazione al vizio di eccesso di potere, ritenendosi comunque essenziale l’accertamento della sproporzione del compenso attribuito. A fronte dell’attribuzione all’amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell’assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, la convenienza o l’opportunità della delibera per l’interesse della società, bensì ad identificare, nell’ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell’amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell’amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società. La circostanza che anche il socio amministratore abbia espresso il proprio voto in relazione al (proprio) compenso di amministratore non costituisce di per sé un vizio della delibera; infatti, per potersi configurare una situazione di conflitto di interessi o di abuso di potere è sempre necessario che venga dedotto e dimostrato il perseguimento di un interesse extrasociale in contrasto con quello della società. [ Continua ]

Trasferimento di fatto dell’azienda mediante distrazione cespiti e responsabilità solidale tra gli amministratori della cedente e la cessionaria

Il trasferimento d’azienda può avvenire anche in via di mero fatto, vale a dire in assenza di un formale atto di cessione, ogni qualvolta si determini il passaggio ad un diverso soggetto giuridico di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa. Sono individuabili una serie di circostanze sintomatiche, idonee a disvelare (pur in assenza di un formale contratto tra le parti) l’esistenza di un trasferimento di fatto dell’azienda in ragione della distrazione e del travaso in favore di una seconda società di una serie di elementi che nel loro complesso rappresentano un’utilità economica organizzata idonea a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa; sono tali, ad esempio, l’analogia o l’identità delle attività esercitate, l’identità soggettiva dei soci o delle cariche sociali e dei dipendenti e collaboratori impiegati, il trasferimento di una parte significativa dei beni aziendali e l’esistenza degli stessi clienti e fornitori [indici, questi, tutti ravvisabili nel caso di specie, ove – sebbene tra le due società fosse stato definito un contratto formale di cessione di attrezzature – si era verificata un trasferimento occulto di azienda con sovrapponibilità tra le stesse ed una identità di attività e di fattori produttivi: (i) identità di soggetti coinvolti quali soci ed amministratori; (ii) medesima attività di impresa svolta; (iii) trasferimento di quasi tutti i dipendenti; (iv) acquisizione di numerosi beni strumentali; (v) trasferimento dei contratti di appalto con gli stessi clienti della prima ed alle medesime condizioni giuridiche ed economiche]. Orbene, al trasferimento di fatto d’azienda consegue, quale effetto naturale, un fenomeno successorio anche in relazione ai contratti di impresa e, quindi, il subentro del cessionario, ai sensi dell’art. 2558 c.c., in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Subentro automatico che appare riferibile non solo ai cosiddetti “contratti di azienda”, vale a dire quelli aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma anche ai cosiddetti “contratti di impresa”, vale a dire quelli attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di appalto. Il trasferimento di fatto d’azienda, così come la successione contrattuale che ne discende, non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria, qualora il trasferimento, di fatto appunto, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità e sia finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile o, addirittura, in assenza di corrispettivo. Il trasferimento di fatto dell’azienda tramite spoliazione dei cespiti produttivi e lo svuotamento della prima società in ragione del trasferimento dei beni aziendali in capo ad una seconda, con contestuale cessazione della attività della prima (in ragione della assenza di beni organizzabili per lo svolgimento di una attività di impresa o, comunque, in conseguenza della loro dismissione) costituisce illecito per atti di mala gestio e riveste natura di condotta distrattiva di beni e di avviamento; in tale situazione è riconosciuto alla società danneggiata ed ai creditori sociali il diritto di ottenere il risarcimento dei danni e la condanna – in solido per concorso tra loro – degli amministratori della cedente e della società cessionaria beneficiaria (l’identità dei soci e degli amministratori rendono verosimile ritenere che la società beneficiaria fosse consapevole) del trasferimento di fatto e degli atti distrattivi dell’azienda. [ Continua ]
24 Maggio 2023

I limiti di compenso degli amministratori di società a controllo pubblico

L'art. 11, co. 7, del d.lgs. 175/2016 (c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), rinviando all'art. 4, co. 4, del d.l. 95/2012, si limita a esprimere un limite massimo e onnicomprensivo di spesa con riferimento ai compensi riconosciuti ai vari componenti dell'organo amministrativo di società a controllo publico, non un meccanismo di riduzione automatica e proporzionale dei compensi eventualmente eccedenti tale limite. [ Continua ]
24 Maggio 2023

Responsabilità per operazioni compiute prima della costituzione della società

L’art. 2331 c.c. dispone che per le operazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione al Registro delle Imprese sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito, fermo restando che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato l’operazione, è responsabile anche la società stessa ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito. La norma in questione mira a tutelare l’affidamento dei terzi i quali, non essendo in grado di conoscere la consistenza patrimoniale della persona giuridica, non possono che aver negoziato basandosi sulla solvibilità di coloro che hanno agito per conto della costituenda società.

[ Continua ]
29 Giugno 2023

Attività di direzione e coordinamento: il pregiudizio al valore della partecipazione sociale

Il danno al valore della partecipazione del socio della società eterodiretta non costituisce una proiezione immediata ed automatica del pregiudizio subito dal patrimonio sociale della eterodiretta, frazionato in proporzione alla partecipazione. Piuttosto, il pregiudizio al valore della partecipazione del socio consiste nella diminuzione del valore della partecipazione causato dall’esercizio illecito dell’attività direttiva e sta nella differenza tra il valore che la partecipazione ha dopo l’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento e il valore che avrebbe avuto se quella attività fosse stata esercitata positivamente.

[ Continua ]