Le norme di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c., riferite espressamente alle s.p.a., devono ritenersi entrambe applicabili analogicamente, ex art. 12 disp. prel. c.c., anche alle s.r.l., attesa l’identità della
ratio ad esse sottesa, nonostante il riferimento all’azione di cui all’art. 2394 c.c. non sia contemplato dall’art. 2476 c.c.; l’opposta interpretazione, infatti sarebbe illogica, irragionevole e presenterebbe dei probabili profili di incostituzionalità. Per effetto del fallimento di una società di capitali, dunque, la responsabilità degli amministratori sia nelle s.p.a., sia nelle s.r.l., ex artt. 2392 c.c. (azione sociale), e 2394 c.c. (azione dei creditori), confluiscono in un’unica azione unitaria e inscindibile esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall.
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