hai cercato per: Giuliana Scampoli
Giuliana Scampoli

Giuliana Scampoli

Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che giudiziale) in favore di imprese. E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

24 Marzo 2023

Curatore speciale: non è necessaria la nomina se la delibera impugnata è stata sostituita da un’altra

Nella fase di merito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare non è necessaria la nomina di un curatore speciale della società, sebbene già nominato nella precedente fase cautelare, qualora sia intervenuta l’adozione di una nuova delibera sostitutiva di quella impugnata che non sia oggetto di sospensione o impugnazione. L’adozione di una delibera sostitutiva ai sensi dell’art. 2377, c. 8, c.c. – a differenza della fase cautelare in cui tale delibera non era intervenuta – legittima il Presidente del C.d.A. a rappresentare la società, dovendosi escludere in concreto la ricorrenza del conflitto di interessi. [ Continua ]

Cessione di quote sociali: azione revocatoria di atto stipulato anteriormente all’insorgenza del credito

Nel caso in cui sia richiesta la revocatoria di atto di cessione di quote sociali stipulato in data anteriore all’insorgenza del credito è indispensabile fornire prova della “dolosa preordinazione richiesta dall’art. 2901 c.c. e della partecipazione degli acquirenti alla dolosa preordinazione dell’alienante. [Nella specie, il Tribunale ha ritenuto carente la prova del dolo attinente ad attività di infingimenti, raggiri, azioni ambigue, scaltre predisposizioni premeditate per sottrarre anticipatamente il patrimonio alla garanzia del credito e che, pertanto, la domanda revocatoria dovesse essere integralmente respinta poiché non provata.] [ Continua ]

Banche popolari: applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle operazioni sulle proprie azioni

In tema di operazioni sulle proprie azioni, l’art. 2358 c.c. è dettato per le società per azioni, alla disciplina delle quali rimanda l’art. 2519 c.c. per integrare la disciplina di legge delle società cooperative, nel cui ambito sono incluse le banche popolari, una delle due forme con cui secondo l’art. 28 TUB le società cooperative possono esercitare l’attività bancaria. Non si ravvisa alcunché di incompatibile con la disciplina delle cooperative nei disposti relativi ai limiti, presupposti e ai modi della deliberazione di concedere finanziamento per l’acquisto delle azioni della società, previsti dall’art. 2358 c.c. commi 3, 4, 5, 6 e con l’obbligo ivi previsto di iscrivere una riserva indisponibile corrispondente. Poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i rischi insiti nel finanziamento dell’acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti perché il divieto del comma 1 dell’art. 2358 c.c. sia superato: sia quelle di forma e di competenza, sia quelle relative ai presupposti, sia quelle relative alla pubblicità. Appare, pertanto, in primo luogo rilevante la necessità che l’operazione di assistenza finanziaria sia programmata unitariamente e resa pubblica. Va inoltre escluso che la disciplina civilistica, posta a tutela del capitale sociale, sia in qualche modo esclusa dal fatto che le società cooperative sono sottoposte a forme di vigilanza (per le Banche, da parte di Consob, banca d’Italia e, dal 2014, in forza del reg. UE 575/2013, anche dalla BCE) in mancanza di norme che in tal senso dispongano. Con specifico riferimento alle banche popolari, l’art. 150-bis TUB autorizza ad escludere che il legislatore abbia inteso permettere alle banche popolari di finanziare l’acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma; e in secondo luogo a concludere, in particolare, che si sia inteso applicabile, ad esse, l’art. 2358 c.c. [ Continua ]
28 Dicembre 2021

Cessione di quote societarie: è ammissibile la prova indiziaria del pactum fiduciae

In tema di intestazione fiduciaria di quote va considerata ammissibile la prova indiziaria in ossequio all’orientamento di legittimità secondo cui “il pactum fiduciae che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem” (in tal senso Cass. n. 9139/2020 e, analogamente, in tema di pactum fiduciae con oggetto immobiliare, Cass. Sez. Un. n. 6459/2020). Il carattere fiduciario del negozio di cessione delle quote sociali deve risultare da elementi indiziari aventi carattere di univocità e non contraddetti da elementi di segno contrario.   [ Continua ]
26 Dicembre 2021

Cessione di quote sociali: requisiti formali per l’iscrizione degli atti digitali presso il Registro delle Imprese

  E’ legittimo il rifiuto del Conservatore del Registro delle Imprese di iscrizione di un atto di trasferimento di quote sociali consistente nella scansione di una scrittura privata sottoscritta manualmente dalle parti e digitalmente dall’intermediario abilitato, recante altresì le stampigliature della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate; tale diniego è corretto alla stregua del disposto dell’art. 11 comma 4 d.p.r. n. 581 del 1995, del disposto dell’art. 31 comma 2-quater, l. n. 340 del 2000, art. 36 comma 1-bis del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008 e relative disposizioni regolamentari. L’accoglimento della richiesta di iscrizione (non di un atto notarile né di un atto redatto in formato digitale ab origine ma) di una scansione dell’originale cartaceo sulla quale è apposta una firma digitale, comporterebbe infatti la violazione di disposizioni normative e regolamentari volte a garantire la conservazione ed immutabilità nel tempo degli atti digitali da iscriversi. Ai fini dell’iscrizione è indispensabile l’adeguatezza della forma digitale dell’atto di cessione ai sensi delle norme disciplinati la materia e sopra richiamate. [ Continua ]
18 Febbraio 2023

Iscrizione nel libro soci di un fatto nuovo che modifica l’assetto societario: onere della prova

La società che intende iscrivere nel libro soci un fatto “nuovo” che modifica l’assetto societario fino a quel momento esistente, costruito intorno ad una legittimazione in precedenza pacificamente riconosciuta, è tenuta a fornire la prova del presupposto formale che legittima una annotazione contraria al diritto del socio. La prova del presupposto dell’annotazione risale, infatti, in capo a colui che intende farla valere, in applicazione della regola generale di cui è espressione il principio in virtù del quale chi afferma la titolarità di un diritto sulle azioni, per poter ottenere la legittimazione ad agire in società, deve fornire la prova del diritto e la società deve limitarsi ad un controllo di regolarità formale del titolo, da esercitarsi in maniera oggettiva, e procedere alla corrispondente iscrizione nel libro soci. [ Continua ]
20 Ottobre 2021

Dichiarazione confessoria in sede assembleare e decreto ingiuntivo. Profili processuali.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità delle domande nuove e delle eccezioni che sono conseguenza delle difese dell'opponente deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo in cui l'opposto a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre a pena di decadenza costituendosi tempestivamente, ex art. 166 e 167 c.p.c., le domande nuove e le eccezioni nuove: il momento preclusivo per queste facoltà per l'opposto è la comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente e non la prima udienza ex art. 183 c.p.c. [ Continua ]

Finanziamenti soci: presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2467 c.c.

La disciplina dell’art. 2467 c.c. che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti soci, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori e, in caso di fallimento, la restituzione delle somme corrisposte nell’anno precedente, è circoscritta ai soli finanziamenti erogati nei casi di cui al comma 2, concessi cioè in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento: si richiede, dunque, che alla data dell’erogazione del prestito la società versi in una condizione di significativa difficoltà finanziaria, cosicchè la fattispecie non è applicabile ai casi in cui il credito venga concesso in una situazione fisiologica dell’impresa. E’ pertanto necessario che il requisito dello squilibrio finanziario, previsto dal comma 2, sia valutato con riguardo al momento della concessione del prestito. [ Continua ]
20 Ottobre 2021

La prestazione di garanzie da parte del socio per consentire alla società l’accesso al credito bancario

La prestazione di garanzie da parte del socio alla banca per consentire alla società l'accesso al credito è qualificabile come finanziamento del socio che, in presenza dei presupposti di cui all'art. 2467 c.c., è equiparabile all'apporto di capitale.   [ Continua ]
20 Febbraio 2022

Azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.: natura e onere della prova

La norma di cui all’art. 2476 c.c. struttura la responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge dal primo comma della disposizione menzionata, in cui si fa riferimento alla inosservanza dei doveri quale criterio di valutazione e di imputazione della responsabilità (richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità), e dalla circostanza che il prosieguo della norma consente all’amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa. Il comportamento rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità è solamente quello che abbia causato un danno; la mancanza del danno rende irrilevante il comportamento inadempiente ai fini dell’azione in esame, perché essa tende per sua natura al risarcimento. Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della responsabilità nei confronti della società consegue che sull’attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni agli obblighi (trattandosi di obbligazioni mezzi e non di risultato), anche solo mediante allegazione, oltre agli elementi costitutivi della domanda risarcitoria quali il nesso di causalità e il danno verificatosi; mentre, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti. [ Continua ]