Le domande di manleva o di garanzia avanzate nei confronti di una società successivamente dichiarata fallita, in mancanza di contestazione da parte del convenuto autorizzato alla chiamata della propria legittimazione sostanziale rispetto alla domanda proposta dall’attore, sono improcedibili e devono essere coltivate esclusivamente mediante l’insinuazione al passivo nella procedura concorsuale aperta nei confronti di tale società nel rispetto della
par condicio creditorum. Al contrario, la domanda di manleva proposta nei confronti degli altri condebitori e garanti
in bonis, trattandosi di una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non sono attratte al foro fallimentare (conf. Cass. 27856/2008).
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