Il conferimento di un’azienda in una società realizza un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2558 ss. c.c.: il conferente, salvo che risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda anteriori al trasferimento, mentre la corresponsabilità della società conferitaria nei confronti dei creditori aziendali postula, quale elemento costitutivo essenziale, l’annotazione dei debiti nei libri contabili obbligatori ai sensi dell’art. 2560, comma 2, c.c. Data la natura eccezionale della norma, l’annotazione non può essere surrogata dalla prova che l’acquirente conosceva comunque l’esistenza dei debiti.
L’art. 2560, comma 2, c.c. tutela, oltre ai creditori, l’esigenza del cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti; tale specificità manca quando i dati riportati nelle scritture contabili sono parziali e carenti nell’indicazione del titolare del credito, e un’annotazione generica delle operazioni non può essere integrata mediante il ricorso ad elementi esterni di riscontro.
L’onere di provare l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente grava sul creditore che agisce nei confronti dell’acquirente dell’azienda. I bilanci non rientrano nella nozione di scritture contabili obbligatorie richiamata dall’art. 2560, comma 2, c.c. [e comunque è irrilevante il bilancio relativo a un esercizio chiuso dopo il conferimento].
Quando il convenuto autorizzato alla chiamata del terzo, indicato come vero responsabile, non contesta la propria legittimazione sostanziale e chiede soltanto di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell’eventuale soccombenza, si versa in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Se il terzo chiamato in garanzia fallisce in corso di causa, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti diviene improcedibile ai sensi degli artt. 24 e 52 l.fall. e va coltivata esclusivamente mediante insinuazione al passivo, nel rispetto della par condicio creditorum; le domande proposte contro gli altri condebitori e garanti in bonis restano estranee al foro fallimentare.