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Tribunale di Milano, 13 Dicembre 2017

Diritto potestativo di consultazione della documentazione sociale del socio di s.r.l. non amministratore

Tribunale di Milano, 13 Dicembre 2017
Diritto potestativo di consultazione della documentazione sociale del socio di s.r.l. non amministratore

Il socio di s.r.l. [che non partecipa all’amministrazione] ha, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., un diritto potestativo di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, cui corrisponde l’onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene. Il diritto comprende la facoltà del socio di estrarre a sue spese copia degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito.

L’esame della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali, contabilità e ogni altro documento relativo all’amministrazione, può essere condotto dal socio anche tramite professionisti di fiducia e comporta la possibilità di estrarre, a spese del socio, copia della documentazione offerta in visione, presso il luogo in cui libri e documenti sono custoditi ovvero in altro luogo idoneo individuato dalla società, previo appuntamento.

Sussistono ragioni di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando la società tiene un atteggiamento ostruzionistico rispetto all’esercizio del diritto di consultazione [negando l’accesso alla sede, sostenendo l’indisponibilità di parte della documentazione rimasta presso il professionista incaricato della contabilità e trasmettendo solo parte dei documenti richiesti], perché le esigenze del socio di accedere alla documentazione per verificare tempestivamente la gestione in corso e quella passata sarebbero frustrate dall’attesa della definizione del giudizio di merito.

L’art. 614-bis c.p.c. trova applicazione anche nei procedimenti cautelari, perché prevede in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare; esso è dunque applicabile anche agli ordini di fare adottati ex art. 700 c.p.c., che come tali sono suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito. L’adozione della misura è giustificata dal comportamento dilatorio e non collaborativo della società, e la somma dovuta per ogni giorno di ritardo è determinata secondo equità in ragione della natura della prestazione e delle caratteristiche della vicenda.

Data Sentenza: 13/12/2017
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elena Riva Crugnola
Registro: RG 57409 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Ilaria Maspes
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