Se da un lato l’onere di allegazione nell'azione di responsabilità contrattuale contro l'amministratore
ex art. 2392 c.c. è comune a quello nell'azione di responsabilità extracontrattuale contro l'amministratore
ex art. 2043 c.c. (e quindi l’attore deve indicare puntualmente, in modo determinato, la condotta che assume inadempiente e dannosa, la contrarietà all'obbligo di diligenza dell’amministratore o a specifici obblighi di legge o il profilo di colpa o dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta), dall'altro il riparto dell’onere della prova è differente.
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