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Gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c.
Costituisce grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c., il prelievo di somme dal conto corrente della società, già...

Costituisce grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini dell'art. 2409 c.c., il prelievo di somme dal conto corrente della società, già scoperto, verso una cassa capiente, ove ciò determini l’aggravio degli interessi passivi applicati dalla banca; in tal caso, pur in assenza di distrazione di risorse o di inesattezza del saldo di cassa, non ricorre un mero pericolo di danno, ma un danno effettivo e concreto per la società.

Parimenti rilevante è la mancata integrale svalutazione di un credito da lungo tempo inesigibile, in assenza di iniziative concrete per il recupero e in presenza di elementi agevolmente conoscibili circa l’insolvibilità del debitore, siccome altera la consistenza dell’attivo esposto in bilancio e integra un fondato pericolo per la società, inducendo a confidare in poste attive sulle quali non può farsi alcun affidamento.

In tema di normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite volta per volta stabilito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali; ne consegue che l’accettazione di plurimi pagamenti in contanti, riferibili al medesimo debito commerciale, espone la società al rischio di sanzione amministrativa ed è rivelatrice di una condotta imprudente dell’organo amministrativo.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. con riguardo a operazioni infragruppo: limiti e presupposti di applicabilità
Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l’art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti,...

Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l'art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti, ma anche nella violazione dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società che incombono sui suoi amministratori, restando fuori dall'applicazione dell'istituto soltanto il controllo di merito sull'opportunità delle operazioni, sempre precluso all'autorità giudiziaria. Deve inoltre trattasi di irregolarità di gestione, sicché l'eventuale illegittimità di uno specifico atto, eliminabile con una specifica impugnativa, appare al di fuori del raggio d'azione della norma in parola.

Elementi peculiari delle gravi irregolarità sono la loro attualità e il carattere dannoso, quest'ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale.

Con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, non sussiste grave irregolarità gestoria rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. laddove l’operazione censurata sia palese e documentata, non abbia determinato occultamento o distrazione di somme e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di snc e conoscenza dei motivi di revoca. Profili della diligenza richiesta all’amministratore di snc
Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente...

Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente la conoscenza da parte dell'amministratore dei motivi di revoca, come appresi grazie ad una pluralità di iniziative dei soci prima della adozione della delibera. Nel caso in cui essa sia stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la volontà della società di procedere alla revoca dell’amministratore ben può ritenersi integrata dalla precedente enunciazione degli addebiti contenuti nel precedente ricorso cautelare: non si è cioè in presenza di una revoca dell’amministratore ad nutum e giustificata a posteriori e sono rispettati i principi di correttezza e buona fede.

La diligenza richiesta nello svolgimento del rapporto gestorio al socio amministratore di una agenzia di commercio costituita sotto forma di snc contempla anche lo svolgimento, o quanto meno il controllo, delle attività relative alla corretta costituzione della posizione previdenziale di tutti i soci, a tutela delle loro legittime aspettative sul futuro trattamento pensionistico. La predetta diligenza nello svolgimento del rapporto gestorio impone, altresì, che i rapporti con un importante cliente, anche se curati da un procacciatore di affari, emergano chiaramente dalla documentazione contabile

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