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Indici rivelatori dell’esistenza di una società di fatto e liquidazione della quota del socio
L’esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o...

L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività).

La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta, per il giudice del merito, l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento (ivi comprese le presunzioni semplici), dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale, i cui elementi costitutivi sono: a) il fondo comune, costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; b) l'alea comune dei guadagni e delle perdite; c) l'affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

Il convincimento sulla ricorrenza di una società di fatto fra l'imprenditore e chi con lui collabora nell'attività d'impresa, cioè di un accordo tra due o più persone avente ad oggetto il conferimento di beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, dunque, può basarsi su ogni circostanza concreta concludente, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette, specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni.

In particolare, i finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora - alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto - siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Per quanto attiene alla domanda con cui un socio chiede la condanna al pagamento del valore della sua quota di partecipazione alla società, nella società semplice di persone costituita da due soli soci, ciascuno dei quali ha disgiuntamente l'amministrazione ai sensi dell'art. 2257 cod. civ., con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, unico legittimo contraddittore del socio (per le controversie relative ai rapporti sociali, allo scioglimento, alla liquidazione della quota ovvero alla ripartizione del patrimonio sociale), non può che essere l'altro socio, non essendo prospettabile, in siffatta situazione, un centro di imputazione di rapporti negoziali e processuali differenziato rispetto a quello dei soci, e, per quanto riguarda i rapporti interni, una volontà e un interesse della società distinti e potenzialmente antagonisti a quelli dei soci.

In merito al momento di cessazione delle società di persone, è noto che per esse, vieppiù quelle cc.dd. "collettive irregolari", ossia non iscritte nel Registro delle Imprese, il momento estintivo si determina in base al c.d. principio di "effettività" e coincide, ipso facto, con la concreta cessazione dell'attività d'impresa, non essendo richiesti ulteriori adempimenti pubblicitari.

Venendo al procedimento di liquidazione della quota, nelle società di fatto o "collettive irregolari", il diritto alla liquidazione della quota è esercitabile anche al di fuori della fase di liquidazione, mediante la proposizione di azione giudiziaria dal socio di fatto dopo la cessazione dell'attività. Sul punto, però, la costituzione del rapporto societario e l'originario conferimento a capitale sociale rappresentano il presupposto giuridico del diritto del socio alla quota di liquidazione, ma non rilevano come fatto genetico di un contestuale credito restitutorio del conferente, configurandosi la posizione di quest'ultimo come mera aspettativa o diritto in attesa di espansione, destinato a divenire attuale soltanto nel momento in cui si addivenga alla liquidazione, e alla condizione che, a tale momento, dal bilancio finale o di esercizio, risulti una consistenza attiva sufficiente a giustificare l'attribuzione pro quota al socio stesso di valori proporzionali alla sua parte.

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Finanziamenti e cessioni di crediti infragruppo e gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.
Non integra grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c. il finanziamento infragruppo disposto dall’amministratore in favore di altra società da...

Non integra grave irregolarità rilevante ex art. 2409 c.c. il finanziamento infragruppo disposto dall’amministratore in favore di altra società da lui amministrata [per l’investimento della liquidità in titoli], quando l’operazione sia palese e documentata, non abbia comportato occultamento o distrazione di somme, sia sostenibile in ragione delle liquidità della società e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale, perché il mero rischio di un futuro ed eventuale inadempimento della beneficiaria non configura un danno per la società. La successiva revoca di un’analoga operazione dopo la proposizione del ricorso non consente di presumerne né l’irregolarità né la dannosità.

Neppure integra grave irregolarità la cessione, da parte delle controllate alla società correlata, di crediti litigiosi verso banche per un corrispettivo assai inferiore al valore nominale, quando il corrispettivo sia stato integralmente pagato e manchino indizi di futuri inadempimenti, perché l’eventuale non convenienza dell’operazione attiene al merito delle scelte gestorie, sottratto al sindacato del tribunale, e il pagamento, sia pure tardivo, esclude l’attualità dell’irregolarità.

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Gravi irregolarità rilevanti ai fini dell’art. 2409 c.c.
Costituisce grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c., il prelievo di somme dal conto corrente della società, già...

Costituisce grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini dell'art. 2409 c.c., il prelievo di somme dal conto corrente della società, già scoperto, verso una cassa capiente, ove ciò determini l’aggravio degli interessi passivi applicati dalla banca; in tal caso, pur in assenza di distrazione di risorse o di inesattezza del saldo di cassa, non ricorre un mero pericolo di danno, ma un danno effettivo e concreto per la società.

Parimenti rilevante è la mancata integrale svalutazione di un credito da lungo tempo inesigibile, in assenza di iniziative concrete per il recupero e in presenza di elementi agevolmente conoscibili circa l’insolvibilità del debitore, siccome altera la consistenza dell’attivo esposto in bilancio e integra un fondato pericolo per la società, inducendo a confidare in poste attive sulle quali non può farsi alcun affidamento.

In tema di normativa antiriciclaggio, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite volta per volta stabilito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell’intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali; ne consegue che l’accettazione di plurimi pagamenti in contanti, riferibili al medesimo debito commerciale, espone la società al rischio di sanzione amministrativa ed è rivelatrice di una condotta imprudente dell’organo amministrativo.

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Procedimento ex art. 2409 c.c. con riguardo a operazioni infragruppo: limiti e presupposti di applicabilità
Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l’art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti,...

Le gravi irregolarità a cui fa riferimento l'art. 2409 c.c. consistono non soltanto nella violazione di specifici obblighi e divieti, ma anche nella violazione dei doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società che incombono sui suoi amministratori, restando fuori dall'applicazione dell'istituto soltanto il controllo di merito sull'opportunità delle operazioni, sempre precluso all'autorità giudiziaria. Deve inoltre trattasi di irregolarità di gestione, sicché l'eventuale illegittimità di uno specifico atto, eliminabile con una specifica impugnativa, appare al di fuori del raggio d'azione della norma in parola.

Elementi peculiari delle gravi irregolarità sono la loro attualità e il carattere dannoso, quest'ultimo individuabile nella violazione di disposizioni di legge idonee a procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento dell’attività sociale.

Con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, non sussiste grave irregolarità gestoria rilevante ai fini dell’art. 2409 c.c. laddove l’operazione censurata sia palese e documentata, non abbia determinato occultamento o distrazione di somme e non risulti foriera di un danno attuale o potenziale.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di snc e conoscenza dei motivi di revoca. Profili della diligenza richiesta all’amministratore di snc
Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente...

Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente la conoscenza da parte dell'amministratore dei motivi di revoca, come appresi grazie ad una pluralità di iniziative dei soci prima della adozione della delibera. Nel caso in cui essa sia stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la volontà della società di procedere alla revoca dell’amministratore ben può ritenersi integrata dalla precedente enunciazione degli addebiti contenuti nel precedente ricorso cautelare: non si è cioè in presenza di una revoca dell’amministratore ad nutum e giustificata a posteriori e sono rispettati i principi di correttezza e buona fede.

La diligenza richiesta nello svolgimento del rapporto gestorio al socio amministratore di una agenzia di commercio costituita sotto forma di snc contempla anche lo svolgimento, o quanto meno il controllo, delle attività relative alla corretta costituzione della posizione previdenziale di tutti i soci, a tutela delle loro legittime aspettative sul futuro trattamento pensionistico. La predetta diligenza nello svolgimento del rapporto gestorio impone, altresì, che i rapporti con un importante cliente, anche se curati da un procacciatore di affari, emergano chiaramente dalla documentazione contabile

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