Non occorre affatto, in punto di logica, che vi sia mero prestanome, perché sia configurabile un amministratore di fatto (di società in liquidazione), quando risulti che tale soggetto svolgeva un ruolo gestorio di fatto, accanto e spesso in sostituzione del liquidatore di diritto.
Le attività di revisione, correzione o coordinamento editoriale di una tesi di dottorato, ove si risolvano in interventi formali o stilistici e non comportino apporti creativi autonomi e sostanziali, non sono idonee ad attribuire la qualità di autore o coautore dell’opera.
La qualificazione di un’opera come derivata ai sensi dell’art. 4 l.d.a. richiede una rielaborazione dell’opera originaria con apporti personali dotati dei requisiti di novità e creatività, non potendo a tal fine rilevare revisioni meramente formali o stilistiche.
L’autore dell’opera scientifica è l’unico titolare del diritto di autorizzarne la pubblicazione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico, per i quali l’art. 110 l.d.a. richiede la forma scritta ad substantiam, e può legittimamente revocare il consenso ove non sia posto in condizione di valutare le modifiche apportate all’opera.
Il rifiuto dell’autore di consentire la pubblicazione della propria opera non integra responsabilità aquiliana né precontrattuale, in assenza di un accordo vincolante o di un affidamento giuridicamente qualificato.
In tema di brevetti per invenzione, difetta il requisito dell’attività inventiva quando la soluzione proposta si risolve nella mera sostituzione del meccanismo noto con altro analogo e idealmente intercambiabile con il primo, configurandosi, quindi, come una soluzione evidente per una persona esperta del ramo.
L’azione di responsabilità promossa dal fallimento ex art. 146 l. fall. è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, nell’ambito della quale il Tribunale giudica in composizione collegiale ex art. 50 bis c.p.c., con la conseguenza che tutte le sentenze, definitive e non definitive, debbono essere emanate dall’organo collegiale.
Ai fini dell'accertamento della validità del brevetto, l'oggetto della tutela è delimitato dalle dichiarazioni del titolare formalizzate nelle rivendicazioni, da intendersi in senso oggettivo, e cioè nel senso che a esse può attribuire un tecnico medio del settore dell'invenzione, quando voglia individuare ciò che ragionevolmente l'inventore voleva proteggere.
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della medesima, intervenuta dopo la costituzione in giudizio, costituisce un evento interruttivo del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; pertanto, l'azione giudiziaria intrapresa dalla società estinta ovvero esercitata contro la medesima è inammissibile.
La responsabilità extracontrattuale del liquidatore in relazione al mancato soddisfacimento delle ragioni dei creditori a norma dell'art. 2495, comma 3, c.c. esclude che questi possa subentrare nella titolarità di un rapporto giuridico-obbligatorio altrui.