In tema di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa del pagamento incombe sull’attore che agisce per la restituzione; tale prova può essere fornita mediante scritture contabili della società, liberamente valutabili dal giudice, ove da esse emerga la corresponsione di somme espressamente imputate a titolo di compensi per la carica di amministratore, in assenza di delibera assembleare prevista dallo statuto sociale. Non rileva, ai fini dell’esclusione dell’indebito, la mera allegazione di un rapporto di lavoro contestuale, se non accompagnata da prova che le somme percepite siano riconducibili a tale rapporto.
In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla nota integrativa e quello risultante dalla visura camerale è, notoriamente, una circostanza fisiologica in ragione del fatto che il primo dato include, in genere, alcune tipologie di lavoro dipendente che, invece, non vengono considerate nella visura camerale riportante il mero dato acquisito dall’INPS.
La mancata conclusione dell’operazione a normali condizioni di mercato costituisce un requisito essenziale previsto dall’art. 2427, co. 1, n. 22 bis c.c. ai fini dell’inserimento in nota integrativa dell’operazione come realizzata tra parti correlate.
L’apposizione a carico della società di spese personali degli amministratori non rileva ai fini della correttezza dell’impugnato bilancio, atteso che essa potrebbe costituire, al più, una questione valutabile ai fini di un’eventuale declaratoria di responsabilità, per mala gestio, degli amministratori infedeli.
In materia di concorrenza sleale per storno di dipendenti e conseguente sviamento di clientela, qualora sia accertato con statuizione passata in giudicato che la perdita dei clienti sia stata causata dalla condotta illecita della concorrente – la quale si è avvalsa di personale stornato che ha sfruttato il preesistente rapporto fiduciario e le informazioni riservate sui contratti – è erronea la liquidazione del danno che operi una riduzione del fatturato perso sull'ipotetico presupposto che una quota di clienti avrebbe comunque abbandonato l'impresa per il solo fatto dell'ingresso di un nuovo concorrente sul mercato. In tale scenario, il pregiudizio economico derivante dalla perdita di fatturato deve essere causalmente ricondotto all'illecito concorrenziale e, pertanto, integralmente risarcito.
L'illecita evocazione di una denominazione di origine protetta si configura quando l'uso di una denominazione o di un marchio produce, nella mente del consumatore medio, un nesso sufficientemente diretto e univoco con la denominazione protetta. La valutazione deve essere condotta in modo globale, tenendo conto di una pluralità di elementi, quali l'incorporazione parziale della denominazione protetta, l'affinità fonetica e visiva tra i segni, la vicinanza concettuale e il contesto complessivo di commercializzazione, ivi compresi i contenuti del sito web aziendale e del materiale pubblicitario che creano un legame tra il prodotto e il territorio protetto.
La sentenza pronunciata nei confronti del consorzio appellato, relativa al carattere discriminatorio di una clausola del regolamento consortile, esplica efficacia nei suoi confronti anche in un diverso giudizio, pur se fatta valere da un soggetto che non abbia partecipato a quel processo, purché questi sia titolare di diritti dipendenti dalla, o comunque subordinati alla, situazione giuridica accertata in quella controversia.
Costituisce abuso del processo il frazionamento giudiziale di un credito unitario, allorché la pluralità di azioni promananti dal medesimo rapporto e fondate su identici fatti costitutivi determini un ingiustificato dispendio dell’attività processuale; tale condotta è consentita solo se sussiste, in capo al creditore, un apprezzabile interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata, la cui mancanza comporta l’improponibilità della domanda, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria. Qualora, tuttavia, il giudicato si sia già formato su una delle frazioni, il giudice deve comunque decidere nel merito sulla pretesa residua, potendosi valutare la condotta processuale delle parti in sede di regolazione delle spese di lite.
Nel giudizio avente a oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più amministratori responsabili in solido, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle "domande", nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello.
La qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico di società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore ad un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla.
I contratti di co.co. co. e co.co. pro. stipulati con l’amministratore unico della società, trattandosi di meri strumenti per assicurare a quest'ultimo un compenso fisso, non sono idonei a configurare un rapporto di subordinazione o parasubordinazione dello stesso rispetto alla società, senza comportare, di conseguenza, l'applicabilità dell’art. 64 c.p.i. Quest'ultimo presuppone, infatti, l’esistenza di due autonomi e contrapposti centri di interesse, circostanza che manca quando l’attività inventiva è svolta dall’amministratore unico della società.
Qualora rientri tra le mansioni attribuite al prestatore quella di svolgere attività inventiva, le invenzioni realizzate in costanza di tale rapporto di lavoro vanno ricondotte all'ipotesi di cui all'art. 64 n. 1 c.p.i.
L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale.
Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei dati di bilancio dell'ente che essi amministrano. La liceità o l'illiceità delle condotte attribuite agli amministratori non costituiscono affatto l'antecedente logico della verità o della falsità dei dati esposti nel bilancio, trattandosi di atti gestionali che si collocano "a monte" del bilancio stesso e che, leciti o illeciti, vanno in esso recepiti. Sicché costituiscono due questioni diverse quella della corrispondenza dei dati del bilancio ai fatti gestionali compiuti e quella della liceità di questi ultimi.
In materia di contratto di associazione in partecipazione, il rendiconto è un adempimento dovuto dall’associante, ma l’eventuale inadempimento non comporta necessariamente la risolvibilità del contratto, in quanto il rendimento del conto non è né l’unico né il principale adempimento dovuto dall’associante all’associato.
In caso di mancata contestazione dell’omesso invio del rendiconto durante lo svolgimento del rapporto, può desumersi l’esistenza di una prassi per cui le parti avevano deciso di non utilizzare lo strumento del rendiconto come mezzo per informare l’associato dell’andamento del rapporto e, pertanto, il mancato invio non integra di per sè un inadempimento grave del contratto tale da giustificare la risoluzione del contratto.
In capo all’associante non grava alcun obbligo di investire nell’operazione prevista capitali ulteriori rispetto a quelli disponibili al momento dell’accordo. Pertanto, non può dirsi inadempiente l’associante che non partecipa alla ricapitalizzazione dell’impresa con conseguente messa in liquidazione della stessa.
L’azione di responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. – promovibile nei confronti di enti che esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – postula che i primi svolgano su queste ultime un controllo rispondente al paradigma dell’art. 2359 c.c., norma che esige – fuori dai casi di dominio o influenza assembleare – che lo stesso si fondi su di un particolare vincolo contrattuale, non essendo sufficiente un mero vincolo di fatto, scaturente da una dipendenza economica e tecnologica delle società asseritamente eterodirette e dall’erogazione del credito a lungo termine a loro favore.
In tema di responsabilità dell'amministratore di S.r.l. verso i terzi ex art. 2476, 6° comma, c.c., la condotta illecita dell'organo gestorio che abbia inciso sul patrimonio sociale integra fonte di responsabilità solo ove l'inadempimento della società alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi derivi direttamente e causalmente da tale condotta. Detta responsabilità, inquadrandosi nello schema dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., richiede la specifica allegazione e prova, da parte del terzo danneggiato, tanto del fatto di mala gestio quanto del nesso eziologico immediato tra questo e la mancata esecuzione della prestazione sociale.
Il concorso della banca nella responsabilità dell'amministratore verso il terzo, ex art. 38 TUB, non può essere affermato sulla base di generici richiami a figure "di scuola" quali la concessione abusiva di credito o il ricorso abusivo al credito, ma richiede specifica allegazione e prova di condotte dell'istituto di credito che, in concreto, abbiano agevolato o rafforzato la mala gestio, ponendosi in rapporto causale diretto con il danno lamentato dal terzo.