L’azione individuale del socio o del terzo nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società. L’amministratore risponde del danno diretto al socio o al terzo quando questo sia conseguente ad atti illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni sue proprie e tipiche ovvero gestorie, mentre non è responsabile, se non verso la società medesima, per gli atti gestori che, per il necessario tramite dell’amministratore, sono compiuti a nome della società.