In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.
Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.
Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. conduce ad affermare che non assume rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità devono, oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori, essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
Il diritto contemplato dall’ultimo comma dell’art. 2320 c.c. è previsto a specifica tutela della posizione del socio che non ha la gestione della società e non a favore dei soggetti estranei alla compagine societaria, ivi compresi i soci accomandatari che hanno esercitato il diritto di recesso.