L’associazione non riconosciuta e gli enti assimilati [quale la società di mutuo soccorso non registrata] si estinguono automaticamente al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dall’art. 27 c.c., che costituisce norma generale applicabile a tutti i fenomeni assimilabili alle associazioni non riconosciute; l’estinzione prescinde dal positivo accertamento della causa da parte dell’autorità amministrativa, richiesto per le persone giuridiche. Venuti meno tutti gli associati e divenuta impossibile la deliberazione assembleare di scioglimento, spetta all’autorità giudiziaria prendere atto dello scioglimento verificatosi ipso iure.
L’art. 6 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che demanda all’autorità amministrativa l’accertamento delle cause di estinzione previste dall’art. 27 c.c. prima della cancellazione della persona giuridica dal registro, non si applica analogicamente alle associazioni non riconosciute né alle società irregolari, perché quell’accertamento si giustifica con l’efficacia costitutiva dell’iscrizione e della cancellazione ai fini della personalità giuridica, mentre per gli enti non personificati vige il principio della libertà delle forme e dell’autonomia dei consociati nella gestione delle vicende del gruppo.
La società di mutuo soccorso priva dei requisiti richiesti dalla l. n. 3818 del 1886 per il riconoscimento della personalità giuridica, ossia la costituzione e l’approvazione dello statuto per atto notarile e l’iscrizione nel registro delle società, poi trasfusa nel registro delle imprese, è una società di mutuo soccorso irregolare o non registrata, priva di personalità giuridica. Ne consegue l’inapplicabilità della disciplina delle società (ed eventualmente delle cooperative) e l’applicazione in via analogica del regime generale delle associazioni non riconosciute.
Estinta l’associazione non riconosciuta, la liquidazione del patrimonio si attua secondo le modalità stabilite dallo statuto o dall’assemblea, senza che si applichi ex lege il procedimento di liquidazione previsto per le associazioni riconosciute dagli artt. 29, 30, 31 e 32 c.c. e dall’art. 11 disp. att. c.c.
All’associazione non riconosciuta si applica per analogia, per quanto non disposto dalla legge, la disciplina delle associazioni riconosciute e degli altri enti personificati, con esclusione delle norme con essa ontologicamente incompatibili, quali tutte quelle che presuppongono l’acquisto da parte dell’ente della personalità giuridica.
Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, sicché le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato anziché di irresponsabile o negligente improvvisazione. L’amministratore privo di competenze contabili non è per ciò solo esente da responsabilità, perché la diligenza si parametra sulla natura del ruolo ricoperto e comprende il dovere di conoscere l’andamento degli affari gestiti, di monitorare la situazione patrimoniale ed economica della società e, in ragione dell’incarico e delle competenze personali, di avvalersi di consulenti qualificati e di predisporre una struttura organizzativa dotata delle competenze necessarie a una gestione adeguata e professionale dell’impresa.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486 c.c. mantiene in capo agli amministratori il potere gestorio e lo orienta alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, sicché la prosecuzione dell’attività e il compimento di atti negoziali dopo lo scioglimento sono di per sé leciti. La prosecuzione a ogni costo è tuttavia preclusa in presenza di un grave, cronico e palese dissesto economico, e la continuazione dell’attività caratteristica con le medesime modalità precedenti integra in tal caso un’attività non conservativa, perché implica l’assunzione di nuovo rischio d’impresa e la possibilità di nuove perdite.
Quando [nell’azione di responsabilità promossa dalla curatela] la documentazione contabile prodotta, quali bilanci approvati, libri giornale e partitari, consente di desumere ragionevolmente le condotte contestate agli amministratori (distribuzione di utili in costanza di perdite, rimborso di finanziamenti dei soci, cessione di beni sociali a condizioni sfavorevoli, inadempimento degli obblighi fiscali), spetta agli amministratori dimostrare di aver agito con diligenza e provare un dato diverso da quello risultante dalle scritture e dai bilanci; a tal fine sono inidonee allegazioni generiche e astratte.
Chi agisce in responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. ha l’onere di allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori; spetta agli amministratori dimostrare che tali atti erano giustificati dalla finalità di conservazione della consistenza e del valore del patrimonio sociale, in quanto estranei alla normale attività produttiva, privi di nuovo rischio d’impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate.
La sentenza penale di patteggiamento è priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile di risarcimento e non inverte l’onere della prova; il giudice civile può tuttavia valutarla come elemento di prova, che concorre come ulteriore indizio, in modo preciso e concordante, con gli altri elementi acquisiti all’accertamento della responsabilità degli amministratori.
Il criterio del differenziale dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, si applica, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso alla sua entrata in vigore, perché pone un criterio di valutazione del danno rivolto al giudice anziché un nuovo riparto degli oneri probatori, e il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello alla data della causa di scioglimento, salva la prova di un diverso ammontare.
Il metodo del Dividend Discount Model (DDM), che presuppone un investimento durevole e la percezione di dividendi futuri, non è adeguato a determinare il rapporto di cambio quando una parte dei soci, come la società in fallimento, non può beneficiare del valore in prospettiva dei titoli, perché per una fusione equa occorrono metodi che riflettano valori comparabili e non distorti da ipotesi irrealistiche per una delle parti; in tale contesto è preferibile il metodo dei multipli, basato su dati di mercato e connotato da maggiore oggettività. Il rapporto di cambio va determinato oggettivamente, nell’interesse della società e dell’insieme dei soci, ma, non esistendo un metodo valutativo unico e universalmente valido, la scelta del metodo dipende dalle caratteristiche delle società e dal contesto, sicché la situazione soggettiva del socio può rilevare indirettamente; i Principi Italiani di Valutazione, a differenza dei principi contabili OIC, non hanno valore giuridico e non sono applicabili senza tener conto delle circostanze del caso.
Il rapporto di cambio nella fusione è frutto di una valutazione discrezionale degli amministratori, sindacabile in quanto deve soddisfare i requisiti di congruità e di adeguatezza metodologica; esso è incongruo quando, per scelte apodittiche, logicamente contraddittorie, estranee e ingiustificate rispetto alle esperienze e opinioni dei tecnici di settore, si collochi al di fuori di una ragionevole banda di oscillazione.
Nella fusione tra società non indipendenti è logicamente contraddittorio applicare lo sconto di liquidità (marketability discount) ai titoli che si assume di dover valutare stand alone, senza considerare le sinergie della fusione, perché non è coerente negare al titolo la valorizzazione delle sinergie e al tempo stesso ridurne il valore per considerazioni che riguardano scenari opposti al presupposto valutativo adottato; tanto più quando, per effetto della fusione, tutte le azioni diventano pienamente negoziabili sul mercato e manca un’evidenza empirica a sostegno delle percentuali di sconto.
Nessuna disposizione impone di mettere a disposizione dei soci documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dagli artt. 2501 bis ss. c.c., ma la documentazione soggetta a pubblicazione deve consentire la ricostruzione del processo logico che ha condotto gli amministratori al rapporto di cambio; costituisce quindi un’omissione informativa, idonea a incidere sulla conoscenza dei metodi valutativi da parte dei soci, la mancata messa a disposizione della relazione dell’advisor che ha costituito il punto di partenza e di verifica delle successive relazioni di stima.
Il danno del socio per l’incongruità del rapporto di cambio, risarcibile ex art. 2504 quater, comma 2, c.c., si cristallizza nel momento in cui egli riceve un numero di azioni inferiore a quello corrispondente al valore della sua partecipazione e va valutato, ai sensi dell’art. 1223 c.c., al momento della fusione, perché le successive oscillazioni del valore delle azioni dipendono da fattori di mercato estranei all’illecito.
Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni e i passaggi salienti della consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; quando il consulente abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con l’indicazione delle fonti del convincimento, restando implicitamente disattese le critiche incompatibili, che si risolvono in mere argomentazioni difensive.
L’omesso controllo da parte di soggetti cui la legge attribuisce una posizione di garanzia non consente di far presumere il dolo ogni qual volta si verifichi un evento dannoso che la condotta doverosa omessa aveva lo scopo di impedire. Ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo dei sindaci nelle azioni di responsabilità, la mera inerzia non equivale a dolo, neppure nella forma del dolo eventuale; è necessario accertare, in capo al soggetto rimasto inerte rispetto all’obbligo di controllo, la determinazione di orientarsi verso la lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. È dunque necessario che dato indicativo del rischio di verificazione dell’evento – il c.d. segnale d’allarme –non sia stato soltanto conosciuto, ma anche rappresentato, in base alle proprie specifiche competenze, come sintomatico di fatti potenzialmente dannosi e che ciononostante il sindaco sia rimasto inerte.
La graduazione delle colpe ai sensi dell'art. 2055 c.c. tra condebitori solidali può essere accertata dal giudice di merito solo su domanda di chi abbia esercitato l'azione di regresso – ovvero, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna – giacché solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.