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Del consorzio: invalidità delle delibere consortili e natura del fondo consortile
L’art. 2606 c.c., stabilendo che se lo statuto non dispone diversamente, le delibere consortili non conformi alla legge o all’atto...

L’art. 2606 c.c., stabilendo che se lo statuto non dispone diversamente, le delibere consortili non conformi alla legge o all’atto costitutivo possono essere impugnate nei trenta giorni dalla loro comunicazione o iscrizione, non esaurisce bensì tutti i casi di invalidità delle deliberazioni, che, se nulle o inesistenti, sono impugnabili senza limiti di tempo; i casi di nullità sono da individuarsi nelle ipotesi di illiceità o di impossibilità dell’oggetto, nella mancanza di forma scritta quando sia prevista come obbligatoria dalla legge o da statuto, o nell’incidenza sul contratto costitutivo del consorzio o su temi per i quali è prevista la unanimità, se si tratta di deliberazioni assunte a maggioranza.
Il fondo consortile costituito dai conferimenti degli associati e dai beni del consorzio, in quanto non corrisponde ad un valore legale minimo, non corrisponde affatto al capitale sociale: esso è semmai equiparabile al patrimonio sociale. Pertanto, l’incremento delle quote dovute annuali dei consorziati e delle quote di ingresso, che vanno a costituire e ad incrementare il fondo consortile, non è per nulla assimilabile ad un aumento del capitale sociale in una società di capitali.

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Acquisto di azioni proprie senza autorizzazione assembleare: conseguenze
Partendo dalla distinzione – corrispondente all’interpretazione costantemente fornita in dottrina dell’art. 2357, 2° co., c.c., anche nell’identico testo anteriore alla...

Partendo dalla distinzione – corrispondente all’interpretazione costantemente fornita in dottrina dell’art. 2357, 2° co., c.c., anche nell’identico testo anteriore alla riforma del 2003 – tra il potere autorizzativo dell’assemblea dei soci e il potere decisionale in ordine all’opportunità ed alla convenienza dell’acquisto, che compete solo e soltanto agli amministratori, si osserva come l'acquisto di azioni proprie passi, anzitutto, per la delibera del C.d.A. che esprima la volontà di acquistare in proprio le azioni e dia avvio alla sequenza procedimentale che dovrà poi portare, passando per la previa autorizzazione dell’assemblea, al perfezionamento dell’acquisto delle partecipazioni del socio intenzionato a vendere. La successiva delibera dell’organo assembleare non rappresenta, dunque, una ratifica della decisione di acquistare assunta dall’organo amministrativo in carenza di potere, bensì un necessario passaggio nell’iter dell’acquisto di azioni in proprio: essa, cioè, si colloca nel pieno rispetto della distinzione tra competenze degli amministratori e competenze assembleari.
L’acquisto di azioni proprie senza la previa autorizzazione dell’assemblea dei soci non è invalida, a motivo del fatto che secondo l’art. 2357, 4° co., c.c., in presenza di un acquisto avvenuto in violazione dei commi 1-3 della norma (e dunque anche senza autorizzazione), le azioni debbono essere rivendute entro un anno dal loro acquisto e, in mancanza, annullate con una corrispondente riduzione del capitale. Ciò farebbe pensare a una validità dell’operazione, escludendo la nullità per violazione di norma imperativa.

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Principi in tema di notifica della riassunzione, di transazione parziale e di obbligazioni solidali
La notificazione dell’atto di riassunzione al domicilio eletto nel corso del giudizio dal de cuius, anziché a quello effettivo, deve...

La notificazione dell'atto di riassunzione al domicilio eletto nel corso del giudizio dal de cuius, anziché a quello effettivo, deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullità, tenuto conto del principio ormai comunemente recepito secondo cui l'ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando essa sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa e sia pertanto inidonea a realizzare lo schema tipico dell'istituto, come accade quando la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo assolutamente non riferibili al destinatario ovvero quando non vi sia stata una qualsiasi consegna dell'atto da notificare.

E’ pacifico che in caso di transazione parziale (limitata alla sola quota interna del debitore solidale stipulante) si determina lo scioglimento della solidarietà passiva tra il debitore stipulante e gli altri condebitori e che il debito residuo, ancora solidale tra i condebitori che non hanno transatto, deve essere ridotto. Ma in ordine all’ammontare della riduzione, la transazione parziaria non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, sicché il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per i soggetti rimasti ad essa estranei.

In tema di obbligazioni solidali, se la transazione stipulata tra il creditore ed uno (o più) dei condebitori solidali ha avuto ad oggetto la sola quota del condebitore che l'ha stipulata, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido occorre distinguere se la somma pagata sia pari o superiore alla quota ideale di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore: nel primo caso, infatti, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo; nel secondo caso, invece, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto.

 

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Pegno e pignoramento di quota di società di persone
La possibilità di un pignoramento e successiva espropriazione di una quota di s.n.c. viene in generale esclusa in ragione dell’intuitus...

La possibilità di un pignoramento e successiva espropriazione di una quota di s.n.c. viene in generale esclusa in ragione dell’intuitus personae che contraddistingue il contratto sociale, ammettendola nel solo caso in cui la quota sia dichiarata liberamente cedibile ad iniziativa del socio debitore, senza il consenso degli altri soci e fatto salvo il diritto del creditore particolare di far valere i suoi diritti sugli utili e di compiere atti conservativi sulla quota (art. 2770 c.c.). Analogamente, il pegno della partecipazione sociale in una società di persone, pur se in astratto ammissibile, esige in ogni caso il consenso di tutti i soci se si tratta di società semplice o in nome collettivo.

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Clausole di price adjustment nel contratto di acquisizione di partecipazioni sociali: termine di prescrizione e dies a quo
Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il...

Nell’ambito dei contratti di acquisizione di partecipazioni sociali, le clausole di price adjustments, ossia le clausole che prevedono che il corrispettivo della cessione possa essere adeguato per far fronte alla minore consistenza patrimoniale societaria, attengono alla determinazione della misura dell’obbligazione a carico dell'acquirente e assolvono alla loro funzione di tutela di quest'ultimo intervenendo ex ante, mediante l’adeguamento della prestazione ancora da adempiere.
Tali clausole, quindi, differiscono dalle clausole di indemnity, le quali hanno – al contrario – ad oggetto l’assunzione volontaria di un’ulteriore obbligazione autonoma in capo al venditore, consistente nella dazione all'acquirente di un indennizzo al ricorrere di prederminate circostanze.
Le clausole di price adjustment non sono soggette al termine ordinario decennale di prescrizione (come le clausole di indemnity) ma, per la loro natura e il loro modo di operare, sono soggette alla disciplina dell’art. 1495 c.c. A tal riguardo, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria. Posto che ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di cessione di partecipazioni sociali tale data coincide con la data dell'atto definitivo di cessione delle quote e dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese.

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Presupposti dell’impugnazione della delibera del C.d.A. da parte del socio ente pubblico
Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il...

Al fine di garantire la stabilità delle decisioni del consiglio di amministrazione e di non paralizzare la gestione societaria, il legislatore limita il potere di impugnare la delibera contraria a legge o statuto, al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti. Al socio non è invece consentito impugnare la delibera contraria a legge o statuto, se non nel caso in cui la stessa sia lesiva dei suoi diritti, ossia quando comporta una lesione diretta, e non meramente riflessa, di un diritto soggettivo, patrimoniale o amministrativo (e non di un mero interesse), che appartiene al socio in ragione della partecipazione alla compagine sociale e quindi uti socii.
Il fatto che l’interesse che si assume leso sia un interesse pubblico oppure che il socio sia un ente pubblico non incide sulla disciplina dell’impugnabilità delle delibere del consiglio di amministrazione di una s.p.a., in quanto se l’ente pubblico sceglie di perseguire alcune delle proprie finalità istituzionali mediante partecipazione in una s.p.a., è sottoposto alla disciplina dettata dal codice civile per tale società. Nessuna deroga prevede, infatti, l’art. 4 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), trattandosi di normativa che si limita ad individuare le condizioni alle quali le amministrazioni pubbliche possono acquistare e mantenere partecipazioni in società.

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Responsabilità degli amministratori: Business Judgement Rule e quantificazione del danno
All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di...

All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Il danno cagionato alla società non può essere quantificato nella perdita economica subita ex post in conseguenza del minor valore, rispetto ai costi sostenuti, di vendita degli immobili realizzati, dovendo essere limitato alla minor somma corrispondente al valore medio di vendita prevedibile al momento dell’assunzione della scelta gestoria, ai sensi dell’art. 1225 c.c. secondo cui “il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”.

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Determinazione del prezzo dell’opzione di vendita della quota di partecipazione mediante arbitraggio
Non è soggetta alla giurisdizione arbitrale l’istanza di nomina di un perito prevista in un patto parasociale per la determinazione...

Non è soggetta alla giurisdizione arbitrale l'istanza di nomina di un perito prevista in un patto parasociale per la determinazione del valore di una partecipazione oggetto di un'opzione di vendita da parte di un socio. La diversità di funzioni tra gli istituti dell’arbitrato e dell’arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo – comporta che presupposto fondamentale dell’arbitrato è l’esistenza di un rapporto controverso che invece difetta nell’arbitraggio. Ove una clausola del patto parasociale preveda una modalità per stabilire il prezzo da pagare a seguito dell’esercizio dell’opzione e, quindi, per integrare il contenuto del contratto mediante l’individuazione di un suo elemento (in particolare, il corrispettivo), si è in presenza di arbitraggio che ha ad oggetto l’incarico di determinare uno degli elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti.

La procedura per la nomina dell’arbitratore dev’essere seguita anche nel caso sorga tra le parti una controversia circa la validità e l’efficacia di un contratto di compravendita tramite cui sia stato dalle parti convenuto di affidare ad un terzo la determinazione del prezzo secondo la previsione dell’art.1473 c.c.. Ai sensi dell'art.1473, 2°c., c.c., del resto, si procede alla nomina dell’arbitratore in sede di volontaria giurisdizione a prescindere dai motivi che non hanno portato alla nomina congiunta del medesimo.

L'esercizio dell'opzione di vendita (put option) da parte di un socio in relazione alla propria partecipazione sociale comporta il perfezionamento del contratto.

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Risoluzione del contratto, inadempimento e buona fede delle parti
La valutazione dell’esecuzione del contratto in termini di correttezza e buona fede deve essere effettuata con riferimento ad entrambe le...

La valutazione dell’esecuzione del contratto in termini di correttezza e buona fede deve essere effettuata con riferimento ad entrambe le parti; se l’obbligato alla prestazione non ha reso noti alla controparte i cambiamenti che avrebbero necessariamente inciso sulla possibilità di adempiere l’obbligazione residua a proprio carico, tale comportamento è contrario ai principi di correttezza e buona fede ove direttamente incidente sulla successiva impossibilità di garantire l’adempimento divenuta vera e propria impossibilità di adempiere.

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Pandoro-gate: Balocco perde ancora in appello a Torino
Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già...

Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già scaduto il termine per proporre autonomo reclamo, di 10 giorni (ex art. 739 comma 2 c.p.c.) dalla notifica del decreto del Tribunale, notifica che fa decorrere il termine sia per il destinatario della stessa sia per il notificante.

Per espressa previsione normativa, la natura del procedimento ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. (introdotto con L. 31/2019) è quella di un procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; il provvedimento conclusivo è pertanto un decreto, che non ha natura sostanziale di sentenza e idoneità al giudicato, ma è modificabile e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.. A tale conclusione si giunge valorizzando la specifica scelta del legislatore di prevedere che il procedimento dell’azione inibitoria collettiva si svolga con le forme del procedimento in camera di consiglio, a differenza dell’azione di classe (contestualmente disciplinata con la medesima L. 31/2019) per cui è previsto il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e la pronuncia di sentenza (art. 840 ter c.p.c.). Il provvedimento conclusivo dell’azione inibitoria collettiva è dunque un decreto che non ha carattere decisorio in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo e idoneità al giudicato; pronuncia su atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti a seguito di domanda di chiunque vi abbia interesse o di associazioni i cui obiettivi comprendano la tutela degli interessi pregiudicati; è modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; non è soggetto alla disciplina delle impugnazioni incidentali tardive delle sentenze di cui agli artt. 334 e 343 c.p.c..

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. non esclude il potere del giudice di accertare e dichiarare (anche senza emettere ordini o impartire divieti) la responsabilità del soggetto resistente per aver posto in essere la condotta ivi specificata, ovvero atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti. Il procedimento delineato dal legislatore non è preclusivo di una pronuncia dichiarativa; non ha natura cautelare ma di procedimento in camera di consiglio, non risultando pertanto applicabili le deduzioni riguardanti i procedimenti cautelari per inibitoria e sequestro per contraffazione di un prodotto.

Costituisce pratica commerciale scorretta la pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge (art. 20 comma 1 Cod. consumo); ingannevole (art. 20 comma 4 in relazione agli artt. 21 e 22) ove contenga informazioni non rispondenti al vero o che induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio e lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento a la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; anche quale omissione ingannevole (art. 22) in quanto nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che la domanda si propone con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. La pronuncia Cass. S.U. 7036/2006 - secondo cui l’AGCM non è un giudice ma un’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, il riconoscimento alle associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria all’AGCM o al giudice non è in contrasto con le norme comunitarie in materia di pubblicità ingannevole, agli Stati membri era data la possibilità di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all’autorità amministrativa, sia in via esclusiva all’autorità giudiziaria, sia all’una e all’altra - conferma la sussistenza del sistema del c.d. doppio binario di tutela, amministrativa e di ordine giudiziario, in tema di pratiche commerciali scorrette.

La sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

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La clausola di esclusiva e la sua opponibilità ai terzi
L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società,...

L’utilizzo da parte di una società delle prestazioni artistiche di un soggetto, avete un accordo di esclusiva con un’altra società, non implica l’obbligo di corrispondere a quest’ultima alcun compenso nemmeno nel caso in cui la società titolare dell’esclusiva abbia informato in passato, nell’ambito di altre e diverse manifestazioni, la seconda società dell’esistenza del contratto; infatti il mero invio alla seconda società di una raccomandata a cui sia seguita, tempo dopo e in occasione di altre e diverse manifestazioni, l’esibizione dell’artista in questione non costituisce accettazione per facta concludentia di una proposta contrattuale avente durata sine die.

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Il contratto di agenzia e la successione nei contratti
L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2558 c.c. prevede che vi sia una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni...

L’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2558 c.c. prevede che vi sia una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale, che ineriscano all’esercizio dell’azienda e che non siano ancora esauriti.

Le ipotesi in cui il rapporto contrattuale ha carattere personale sono molto limitate e per opinione prevalente riguardano contratti nei quali la prestazione del contraente è oggettivamente infungibile o nei quali è stata inserita una clausola espressa di incedibilità.

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