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Nullità della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti per omessa convocazione
Il riferimento, nell’art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel...

Il riferimento, nell'art. 2378 c.c., alla contestualità tra il deposito del ricorso ed il deposito della citazione, va letto nel senso che il legislatore ha inteso correlare la proposizione dell'istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, con ciò mirando ad escludere unicamente la presentazione di una richiesta cautelare ante causam. Una volta che il giudizio di merito risulti già instaurato, nulla osta alla proposizione dell'istanza anche non contestualmente all'introduzione del giudizio, ma in un momento successivo.

Non vi è distinzione ai fini della cautela provvisoria fra esecuzione ed efficacia: il limite che può precludere la pronuncia della sospensione è costituito dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si “siano definitivamente realizzati ed esauriti”  ovvero sia intervenuta l“irreversibilità” degli stessi. Tuttavia  la funzione cautelare non sarebbe completa se il provvedimento di sospensione non potesse pronunciarsi quando, pur senza necessità di (ulteriori) atti di esecuzione, l’atto impugnato risultasse suscettibile di continuare a produrre effetti rispetto all’organizzazione sociale.

Bisogna escludere che il termine di otto giorni di cui all’art. 2366, comma 3, c.c., sia riferito alla spedizione dell’avviso di convocazione (come è nella disciplina delle società a responsabilità limitata secondo il chiaro disposto di cui all’art. 2479 bis, comma 1) e non già alla sua ricezione.

Il mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea, traducendosi in una impossibilità di partecipazione, dà luogo a nullità (e non già ad annullabilità) della relativa delibera.

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Inconfigurabilità dell’interposizione fittizia nell’atto costitutivo di società di capitali
Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione...

Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione fittizia dei soci che risultano aver sottoscritto il capitale sociale della società e ciò in ragione dell’inderogabile principio della tutela dei terzi di fronte alla apparenza del diritto come risulta dal sistema di pubblicità legale costituito dal registro delle imprese. Il contratto sociale, infatti, non è mero atto interno tra soci, ma è destinato ad incidere nella sfera dei terzi estranei contraenti e, pertanto, dopo l’iscrizione di un ente dotato di autonoma personalità giuridica non può avere rilevanza alcuna divergenza tra la reale volontà dei contraenti e le risultanze della pubblicità legale. L’eventuale pactum fiducia tra il socio e un terzo ha rilevanza solo tra detti soggetti, ma solo il fiduciario può essere considerato socio. In ogni caso, la domanda volta all’accertamento dell’interposizione fittizia è diversa da quella volta all’accertamento dell’interposizione reale in quanto fondata su fatti differenti e il giudice non può pronunciarsi sulla seconda ove non sia stata proposta tempestivamente.

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Il thema decidendum del procedimento di descrizione
La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione...

La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.

Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.

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Il rappresentante comune in caso di comproprietà di una partecipazione sociale
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e...

Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ., va inquadrato nella figura del mandatario ovvero di colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altro soggetto, con la conseguenza che le ipotesi di mancato diligente espletamento dell’incarico da parte del rappresentante comune (ad es. per il voto non conforme alle istruzioni ricevute dai compartecipanti alla comunione della quota o per eventuali inadempimenti rispetto alle indicazioni ricevute dai contitolari della quota) troveranno sanzione in un giudizio di responsabilità ex mandato.

La circostanza che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune. Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione.

La nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l’acquisto mortis causa della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ., richiamati dall’art. 2468 cod. civ.

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