La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c. è strumentale all’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio, perché l’ordinamento non prevede per la s.r.l. un’azione di merito di revoca dell’amministratore di cui la misura cautelare possa anticipare gli effetti. Ne consegue che, ai fini del fumus boni iuris, il socio deve allegare e provare, sia pure nei limiti della cognizione sommaria, che le gravi irregolarità imputate all’amministratore abbiano già cagionato alla società un danno patrimoniale suscettibile di aggravamento con la sua permanenza in carica; in mancanza, la domanda cautelare di revoca è inammissibile.
Il dato letterale dell’art. 2476, terzo comma, c.c. collega la facoltà del socio di chiedere la revoca cautelare dell’amministratore all’azione sociale di responsabilità disciplinata dalla stessa disposizione, come indicano l’avverbio «altresì» e la collocazione della norma, diversamente dalle disposizioni che codificano espressamente un’azione di merito di revoca, quali l’art. 2259, terzo comma, c.c. per le società di persone e l’art. 2487, ultimo comma, c.c. per il liquidatore delle società di capitali. Il criterio teleologico dell’art. 12 disp. prel. c.c. può prevalere sulla lettera soltanto quando l’effetto giuridico che ne risulta sia incompatibile con il sistema normativo; l’interprete non può correggere la norma per il solo fatto che tale effetto gli appaia inadatto alla finalità pratica cui essa è intesa.
Ricavare dall’azione cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. un’azione di merito di revoca contrasta con il principio di tassatività delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.); la previsione di una cautela tipica di revoca sarebbe d’altra parte superflua se esistesse un’azione di merito, i cui effetti potrebbero essere anticipati con un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
L’art. 2259, terzo comma, c.c., che consente a ciascun socio di società di persone di chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore per giusta causa, non si applica in via analogica alla s.r.l., perché la maggior tutela dei soci di società di persone si giustifica con la loro responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali e perché, quando ha voluto estendere alla s.r.l. regole dettate per le società di persone, il legislatore vi ha fatto espresso rinvio, come nell’art. 2475 c.c. Nella disciplina della s.r.l. il silenzio del legislatore esprime spesso la scelta di non regolare un istituto, e in particolare di non introdurre azioni costitutive che incidano in via autoritativa sulla vita della società, e non integra una lacuna da colmare in via analogica.
Dopo l’estensione alla s.r.l. del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. (art. 2477, ultimo comma, c.c.), la revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, terzo comma, c.c. e la denuncia al tribunale sono rimedi autonomi e concorrenti, con presupposti solo in parte coincidenti. La prima, cui è legittimato ciascun socio, ha carattere sanzionatorio e tutela l’interesse al ristoro del pregiudizio patrimoniale già prodotto; la seconda, che richiede una legittimazione qualificata e si accontenta della sola potenzialità del danno, è funzionale al ripristino della corretta gestione, anche ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa.
La mancata approvazione dei bilanci [di due esercizi consecutivi] e l’assenza di una situazione patrimoniale aggiornata, non giustificate dall’amministratore, impediscono ogni valutazione sulla situazione economica e finanziaria della società e le decisioni dei soci in tema di continuità aziendale, finanziamenti e operazioni sul capitale, e sono indice di inadeguatezza degli assetti amministrativi e contabili. Esse costituiscono una grave irregolarità gestoria, che tuttavia non consente la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale già cagionato alla società.
Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. il socio fa valere in nome proprio il diritto della società, che è litisconsorte necessaria; se l’amministratore di cui si chiede la revoca ha la rappresentanza della società, prima dell’inizio del processo va nominato alla società un curatore speciale ex art. 78, secondo comma, c.p.c., per il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. La revoca può essere chiesta anche ante causam, ex art. 669-ter c.p.c., perché l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità non ne costituisce presupposto processuale.
Il giudizio sulla responsabilità dell’amministratore investe la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio dell’operazione, nell’adottare le cautele e nell’assumere le informazioni normalmente richieste, restando insindacabili le scelte di gestione in quanto tali. Viola il dovere di diligente gestione l’amministratore che consenta alla società di continuare a produrre e vendere a un unico cliente, del quale conosce la grave crisi [nella specie, una società da lui stesso amministrata, poi ammessa al concordato preventivo], per importi ingenti e in assenza di qualsiasi garanzia di pagamento, sulla base della mera speranza di una ristrutturazione del debito del cliente; il danno è pari ai crediti che non si sarebbero accumulati se la produzione fosse stata interrotta.
L’acquisto di un nuovo bene strumentale nella fase di liquidazione, non funzionale alla liquidazione stessa, costituisce di per sé inadempimento dell’obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, a prescindere dal valore del bene al momento dell’acquisto; il danno è pari alla somma inutilmente spesa, dedotto il valore residuo del bene, che spetta al convenuto allegare e provare.
Il liquidatore ha l’obbligo di accertare l’insieme dei debiti sociali e di pagarli nel rispetto del principio della par condicio creditorum e delle cause legittime di prelazione. In presenza di una situazione di sostanziale insolvenza, il liquidatore che esegua pagamenti preferenziali risponde, in mancanza di idonee giustificazioni, del danno pari alle somme pagate in violazione del concorso, mentre non sono fonte di responsabilità i pagamenti di crediti assistiti da privilegio né quelli dei costi correnti, come le utenze, che la liquidazione non fa cessare automaticamente.
Il danno risarcibile nell’azione di responsabilità contro l’amministratore è soltanto quello che costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta inadempiente; il criterio dei netti patrimoniali presuppone la violazione dell’obbligo di gestione conservativa e l’impossibilità di una ricostruzione analitica, mentre il criterio del deficit fallimentare conserva carattere residuale e suppletivo, utilizzabile soltanto quando sia impossibile quantificare altrimenti il danno e l’inadempimento allegato sia astrattamente idoneo a cagionare l’intero dissesto.
L’art. 1227, comma 2, c.c. non impone al curatore danneggiato di promuovere azioni giudiziarie, come le azioni revocatorie, che costituiscono attività gravose e implicanti rischi, né di attendere l’esito del concordato preventivo del debitore della società per ridurre il danno.
Il risarcimento dovuto dall’amministratore e dal liquidatore costituisce debito di valore, da liquidare con la rivalutazione monetaria fino alla data della liquidazione; la rivalutazione integrale sostituisce il danno presunto costituito dagli interessi moratori, e gli interessi legali sulla somma rivalutata decorrono dalla data della liquidazione.
Non è annullabile per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., né per abuso della regola di maggioranza, la delibera assembleare di s.r.l. che determina il compenso dell’amministratore per il solo fatto che sia stata adottata con il voto determinante dello stesso amministratore in veste di socio, perché l’interesse dell’amministratore al compenso non è di per sé confliggente con quello della società; la delibera è invalida soltanto se il compenso risulti manifestamente sproporzionato, avuto riguardo, in primo luogo, alla natura e all’ampiezza dei compiti dell’amministratore e al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in società di analoghe dimensioni e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società, anche nella prospettiva dell’attività sociale successiva. L’onere di allegare e provare tale sproporzione grava sul socio che impugna, e non è assolto dalla generica deduzione dell’eccessività del compenso rispetto alle funzioni svolte e alle dimensioni dell’impresa.
Nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari l’unica legittimata passiva è la società; l’amministratore convenuto in proprio, che dalla delibera impugnata si sia visto riconoscere il compenso, è privo di legittimazione passiva, ma la sua costituzione può essere qualificata come intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c., essendo egli portatore di un interesse giuridicamente qualificato a sostenere la validità della delibera.
È infondata la domanda di annullamento della delibera per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, quando il socio di maggioranza che ha votato a favore risulti titolare della partecipazione in forza di un acquisto iscritto nel registro delle imprese prima dell’assemblea, restando irrilevante la riserva di contestarne in separata sede la validità.
La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per esonerare la parte dall’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda, né per compiere un’indagine meramente esplorativa.
Qualora l’assemblea della società in liquidazione resti inerte nella nomina del nuovo liquidatore dopo aver revocato quello in carica, anche a seguito di un’assemblea convocata a tale scopo e conclusa senza delibera, il tribunale provvede alla nomina ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., senza necessità di un’ulteriore convocazione dei soci, quando risulti l’impossibilità di funzionamento dell’organo assembleare e il carattere dilatorio delle iniziative dei soci [nella specie, una richiesta di consultazione scritta volta a escludere la necessità della nomina e a ottenere la cancellazione della società, formulata in pendenza del procedimento]. Il decreto di nomina può essere dichiarato immediatamente efficace in presenza di ragioni di urgenza.
Il liquidatore revocato ad nutum dai soci o dimissionario continua a operare in regime di prorogatio fino alla nomina del sostituto, in forza di un principio di ordine generale che, in assenza di specifiche disposizioni normative o statutarie, assicura la contestualità tra cessazione e sostituzione dell’organo ed evita vuoti nella rappresentanza della società; è pertanto priva di effetto la diffida con cui i soci, nel revocarlo, gli intimino di astenersi dall’adottare decisioni per conto della società.
Nel testo dell’art. 121 c.p.i. modificato dal d.lgs. n. 15/2019, quando la decadenza del marchio per non uso sia fatta valere in via di azione o di eccezione, l’onere di provare l’uso effettivo del marchio incombe sul suo titolare; ne consegue che il titolare che agisca in contraffazione e non dimostri l’uso effettivo del marchio nel quinquennio [offrendo soltanto documenti anteriori relativi a un segno diverso o successivi e funzionali alla lite] vede rigettate le proprie domande per l’accoglimento dell’eccezione di decadenza.
Il cognome altrui può essere registrato come marchio, o inserito in un marchio complesso, da chi non ne è titolare, purché l’uso non sia idoneo a ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portarlo; la riserva prevista dall’art. 8, comma 3, c.p.i. a favore dell’avente diritto opera soltanto se questi provi che il nome ha acquisito notorietà presso una parte significativa del pubblico interessato, da accertare in base alla quota di mercato, all’intensità, all’ambito geografico e alla durata dell’uso e agli investimenti promozionali.
Integra abuso del processo sanzionabile ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. la condotta della parte che abbia cercato di indurre in errore il giudice con una produzione documentale mistificante e abbia rifiutato una ragionevole proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.
Il titolare di un marchio che contraddistingue un’acqua minerale naturale da lui soltanto distribuita, il quale chieda in via cautelare l’inibitoria dell’uso di un segno identico da parte di un concorrente, deve dimostrare di poter validamente porre in commercio l’acqua con quel marchio, e quindi [che il concessionario della sorgente sia stato autorizzato dalla Regione all’imbottigliamento e alla vendita con il marchio azionato e che la relativa etichettatura sia stata approvata]. In difetto mancano sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, perché il pregiudizio lamentato, tanto per la contraffazione quanto per la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., perde i requisiti di irreparabilità, gravità, attualità e imminenza.
Non è provato il preuso invalidante di una denominazione per un’acqua minerale quando [chi lo eccepisce, quale avente causa di precedenti concessionari della sorgente,] non dimostri che questi abbiano effettivamente messo in commercio l’acqua con quella denominazione, perché il preuso non può desumersi dalla sola esistenza della concessione mineraria o del decreto ministeriale di riconoscimento che attribuisce la denominazione.
Ai sensi del d.lgs. n. 176/2011, ogni acqua minerale naturale è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute nell’atto di riconoscimento, ed è vietato attribuire alla stessa acqua denominazioni o designazioni commerciali diverse; è consentito apporre in etichetta una designazione commerciale distinta dalla denominazione soltanto alle condizioni previste dall’art. 12, comma 3, e ogni variazione della denominazione comporta la modifica del decreto di riconoscimento.
La rinuncia al brevetto intervenuta nel corso del giudizio di nullità non determina la cessazione della materia del contendere quando l’attore conservi l’interesse alla pronuncia [in vista di una successiva azione risarcitoria], perché la declaratoria di nullità, a differenza della rinuncia, rimuove ex tunc gli effetti della privativa ai sensi dell’art. 77 c.p.i. e accerta l’insussistenza del diritto anche per il periodo anteriore alla rinuncia.
È nulla ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. la limitazione della frazione italiana di un brevetto europeo, ottenuta dal titolare nel corso del giudizio di nullità, che non riduca ma estenda la protezione conferita dal brevetto concesso, modificando la natura stessa dell’oggetto tutelato, ancorché la nuova formulazione delle rivendicazioni rimanga nei limiti della domanda originaria; e poiché gli effetti della limitazione retroagiscono alla data di deposito della domanda, il brevetto va dichiarato nullo sia come riformulato sia come originariamente concesso.
È inammissibile la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dagli artt. 128 c.p.i. e 696-bis c.p.c. quando la decisione della futura causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche o l’accertamento di fatti estranei alle indagini tecniche richieste al consulente, perché in tal caso la misura non assolve alla sua funzione deflattiva e si risolve in uno strumento esplorativo di precostituzione della prova. Ne consegue che, nella controversia tra contitolari di un brevetto [in cui il ricorrente lamenti lo sfruttamento del titolo da parte di imprese riconducibili all’altro contitolare], la consulenza non può essere disposta se le parti controvertono sull’esistenza del consenso, anche tacito, del ricorrente allo sfruttamento e sulla legittimità della cessione della quota, trattandosi di questioni che attengono all’an della pretesa.
Il boicottaggio secondario, consistente nelle pressioni esercitate da un’impresa su altri operatori affinché si astengano dall’intrattenere rapporti commerciali con un concorrente, rientra nell’art. 2598, n. 3, c.c. e presuppone la forza contrattuale del boicottante nel mercato di riferimento, un accordo tra gli altri operatori o comunque la pressione su di essi, e una condotta diretta unicamente a ostacolare fino a escludere il concorrente, distinta dal mero comportamento aggressivo. Non sussiste quando l’attore [editore scolastico] non dimostri il venir meno dei propri rapporti con agenti e distributori e possa comunque rivolgersi ad agenti estranei alle imprese convenute, perché la fattispecie richiede un intervento sul mercato idoneo a determinare l’espulsione del concorrente.
Non integra concorrenza sleale per denigrazione la diffusione di apprezzamenti diffamatori che riguardino la sfera strettamente personale e privata dell’imprenditore, perché inidonei a incidere sulla considerazione di cui l’impresa gode presso il pubblico. Il danno da concorrenza sleale, anche all’immagine, non è in re ipsa e va provato nella sua esistenza e nel nesso causale con l’illecito, sicché non è sufficiente una quantificazione fondata sulla sola consulenza di parte, senza produzione di bilanci o scritture contabili.
Qualora, dopo l’esercizio del recesso dalla s.r.l., la società abbia revocato la delibera che lo legittimava ai sensi dell’art. 2473, comma 5, c.c. e il socio receduto ne contesti la tempestività, sussiste tra le parti un disaccordo sull’efficacia del recesso che rende inammissibile il ricorso per la nomina dell’esperto ex art. 2473, comma 3, c.c., perché tale procedura presuppone che il disaccordo riguardi esclusivamente la determinazione del valore della quota. In questa sede il tribunale non può conoscere, neppure incidenter tantum, delle eccezioni relative alla tempestività della revoca, il cui accertamento va chiesto in un ordinario giudizio di cognizione.
Il conferimento di un’azienda in una s.r.l. in sede di aumento di capitale equivale a una cessione d’azienda e comporta per legge, ai sensi dell’art. 2559 c.c., il trasferimento alla conferitaria dei crediti inerenti alla sua gestione, senza necessità di una specifica pattuizione, compresi quelli della società conferente verso il proprio socio e amministratore risultanti dalla perizia di stima. La conferitaria è quindi legittimata ad agire contro il debitore, e la riconoscibilità del debito, che inverte l’onere della prova del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 c.c., può desumersi dalla garanzia della sua esistenza prestata dallo stesso debitore nella scrittura contestuale al conferimento, dalla predisposizione dell’atto di conferimento sulla base della perizia e dall’approvazione, come amministratore e socio, dei bilanci che lo riportavano.
L’impegno con cui il socio si obblighi a versare alla società una somma determinata per consentirle di pianificare i futuri investimenti, senza alcuna previsione di rimborso, è una promessa di pagamento di un versamento a fondo perduto, di cui la società può pretendere l’adempimento anche dopo la cessione della partecipazione da parte del promittente. La qualificazione dei versamenti dei soci dipende dalla volontà negoziale, ricavabile dal modo in cui il rapporto è stato attuato e, in mancanza, dall’appostazione in bilancio, e il versamento in conto futuro aumento di capitale richiede l’indicazione ex ante di elementi specifici, come il termine entro cui l’aumento verrà deliberato.
Gli interessi maggiorati previsti dall’art. 1284, quarto comma, c.c. si applicano alle obbligazioni pecuniarie di qualsiasi fonte, compresa la promessa di pagamento e il credito relativo al compenso dell’amministratore, ma non sono un effetto automatico della mora e vanno domandati e riconosciuti espressamente in sentenza, con decorrenza dalla domanda giudiziale.
L’art. 2487, secondo comma, c.c. si applica in via estensiva alla mancata sostituzione assembleare del liquidatore dimissionario, ipotesi omogenea alla mancata nomina del liquidatore perché ricorre la medesima inerzia dell’assemblea rispetto all’esigenza di individuare chi gestisca la liquidazione, e non potendosi ricavare dal sistema una prorogabilità indeterminata dell’incarico del dimissionario. Questi, che resta in prorogatio fino alla sostituzione, è quindi legittimato a chiedere al tribunale la nomina del sostituto quando i soci, informati delle dimissioni, restino inerti e non compaiano all’udienza.
Chiusa la liquidazione giudiziale senza cancellazione della società dal registro delle imprese, per la pendenza di un sequestro penale sui beni sociali, si ripristina la carica del liquidatore in bonis; la scelta del sostituto può cadere sul professionista che abbia svolto le funzioni di liquidatore giudiziale nella procedura chiusa, a garanzia della società e dei creditori in pendenza del processo penale, e il decreto può essere dichiarato immediatamente efficace ai sensi dell’art. 741, secondo comma, c.p.c.