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Competenza della sezione specializzata secondo il petitum sostanziale: ripetizione delle somme versate per conferimenti in una costituenda s.r.l.
In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che...

In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.

Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società: il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti, e chi ha incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto, e senza provarne l’impiego, è tenuto a restituirle al solvens.

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Responsabilità dell’amministratore e del professionista incaricato per omessa o inesatta tenuta della fiscalità sociale
La violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all’esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale costituisce atto di cattiva...

La violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale costituisce atto di cattiva gestione societaria ex art. 2476 c.c.

Il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti.

L'amministratore convenuto è tenuto a dimostrare l’adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell’impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione.

Il professionista incaricato dalla società per gli adempimenti fiscali può concorrere nell’illecito dell’amministratore.

Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ovvero l’unico danno. E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

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Revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c.: gravità delle irregolarità, inerzia dopo l’ispezione, efficacia immediata del decreto e spese
Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte...

Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte degli amministratori postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge – e segnatamente delle norme civili, penali, amministrative e tributarie – e dello statuto nonché, in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c., delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo, doloso o colposo, di amministratori e sindaci, poiché il procedimento non è direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma è volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria ed è privo di finalità sanzionatoria.

Quando l’ispezione giudiziale abbia confermato le gravi irregolarità denunciate [nella specie, perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio], in violazione dei doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c., e l’organo amministrativo persista nell’inerzia rispetto alle verifiche dell’ispettore e alla tempestiva adozione dei rimedi, si impone l’adozione della misura più grave prevista dall’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, che può essere individuato nello stesso ispettore in ragione della conoscenza già acquisita della vicenda societaria; la convocazione dell’assemblea disposta dagli amministratori il giorno prima dell’udienza e non comunicata a tutti i soci non vale a escludere la misura.

Il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario è immediatamente efficace, anche se reclamabile, in forza dell’art. 92, comma 1, disp. att. c.c., che priva l’imprenditore dell’amministrazione della società dalla data del decreto, e dell’art. 103 disp. att. c.c., disposizioni speciali rispetto all’art. 741 c.p.c. e coerenti con la natura cautelare del provvedimento; quando l’intero consiglio di amministrazione di una s.p.a. è revocato, gli atti degli organi revocati, comprese la redazione e l’approvazione dei progetti di bilancio e la convocazione dell’assemblea, sono inefficaci.

Le spese dell’ispezione sono a carico della società quando il ricorso ex art. 2409 c.c. sia stato presentato dal collegio sindacale, e a carico della società sono sempre le spese dell’amministrazione giudiziaria, da liquidarsi all’esito dell’incarico ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.c.; l’ispettore giudiziario rientra tra gli ausiliari del giudice di cui all’art. 68 c.p.c. e il suo compenso si liquida secondo gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., mentre le spese del procedimento seguono la soccombenza degli amministratori revocati.

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Responsabilità degli amministratori di società di capitali per mala gestio e criteri di liquidazione del danno
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393...

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non determina la sua nullità per indeterminatezza, ma fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.

La responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 I. fall. - può limitarsi, in applicazione della regola di cui all’art. 1218 c.c., ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, dovendo solo provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Con riferimento alla violazione degli obblighi dell’amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, la parte che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio. Il divieto sancito dall’art. 2486 c.c. è riferito a quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla conservazione del patrimonio della società in funzione della liquidazione del relativo patrimonio, sono costituiti dagli amministratori in vista del conseguimento di utili d'impresa con assunzione di ulteriori vincoli per la società. In presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori sono pertanto esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: per i danni derivanti dal ritardo o dall'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e per i danni arrecati per gli atti o le omissioni compiute in violazione del predetto divieto. La perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione degli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c. è solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. "di periodo".

In tema di responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, ha natura latamente processuale, in quanto non incide sulla condotta inadempiente dell’amministratore, sull’an della responsabilità o sul diritto al risarcimento, ma si limita a codificare un criterio di liquidazione equitativa del danno già elaborato dalla giurisprudenza. La disposizione, pertanto, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, trattandosi di norma diretta a stabilire un criterio valutativo del danno e non un nuovo criterio di riparto degli oneri probatori. In particolare, l’art. 2486, comma 3, c.c. individua nel criterio dei netti patrimoniali il parametro ordinario di liquidazione equitativa, salvo che siano allegati e provati elementi di fatto idonei a rendere maggiormente aderente alla concreta fattispecie un diverso criterio; il criterio del deficit fallimentare resta utilizzabile quando i netti patrimoniali non siano determinabili per mancanza, irregolare tenuta delle scritture contabili o altre ragioni, purché il ricorso a tale parametro sia logicamente plausibile rispetto al caso concreto. In entrambi i casi, la norma opera quale criterio di valutazione del danno ex art. 1226 c.c., presupponendo l’accertamento della responsabilità dell’amministratore.

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Elementi di differenza tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione
A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l’interesse all’esatto adempimento della...

A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione.

Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non risulta decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. La caratteristiche principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita, fondamentalmente, nella circostanza che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.

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Azione promossa nei confronti dei commissari prefettizi e incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in...

Nell’ambito della misura della gestione straordinaria e temporanea dell’impresa per l’esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell’utile di impresa derivante da quel contratto, l’azione di responsabilità proposta dalla società nei confronti dei commissari non appartiene alla competenza per materia della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di azione promossa, non avverso l’organo amministrativo della società, ma contro professionisti, persone fisiche, nominati dal Prefetto. Non sussistendo fra la società attrice e i suddetti professionisti alcun rapporto societario, gli atti dannosi riferibili ai commissari prefettizi non sono posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria della società né trovano fondamento nel rapporto organico, ma sono esclusivamente svolti in esecuzione dell’incarico pubblico ricevuto e sono relativi alla sola gestione del o dei contratti oggetto di commissariamento.

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine...

I principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono la c.d. clausola generale del bilancio di esercizio in quanto criteri cardine legislativamente disposti per la redazione del bilancio medesimo. La chiarezza del bilancio indica la sua comprensibilità al fine di assolvere la funzione informativa nei confronti dei soci e dei terzi, anche al di là della mera osservanza formale delle specifiche norme dettate per la minuta disciplina delle singole poste contabili; quanto al principio della rappresentazione veritiera e corretta, la sua applicazione implica la redazione del documento contabile conformemente alla struttura ed ai criteri di valutazione dettati dalla normativa civilistica. I principi enunciati sono sovraordinati rispetto alle altre regole che sovraintendono alla redazione del bilancio poste dall’art. 2423-bis c.c., cioè i criteri di prudenza, competenza, funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, continuità di gestione e non modificabilità dei criteri di valutazione.

Nell’azione di nullità della delibera assembleare – a differenza che nell’azione di annullamento, ove la preselezione operata dal legislatore in punto di legittimazione attiva qualifica il relativo interesse – il terzo che impugni la delibera deve allegare e dimostrare un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità stessa, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione. In particolare, ai fini della proponibilità dell’impugnazione ex art. 2379 c.c. non è sufficiente un generico interesse al rispetto della legalità, laddove ne venga denunciata la nullità, ma è necessaria l’allegazione di un’incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Ciò sta a significare che la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto purchè titolare di un interesse concreto ed attuale all’impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione.

L’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., la cui carenza è rilevabile ex officio, implica a carico dell’attore l’onere di dimostrare l’attualità della lesione del proprio diritto ed il conseguente pregiudizio derivante dalla decisione impugnata alla cui eliminazione è diretto il provvedimento giurisdizionale richiesto. Tale requisito deve essere valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua sussistenza non può essere negata sulla base del presupposto che quanto sostenuto dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza al merito della domanda. Pertanto, nel caso dell’azione volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio di esercizio di una società, l’attore che assuma di aver subito un pregiudizio dal difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio ha l’onere di enunciare quali siano esattamente le poste iscritte in violazione dei principi legali vigenti lesive del suo diritto alla corretta informazione relativamente ai dati riportati in bilancio. L’esame delle singole poste e la verifica della loro conformità ai precetti legali è, tuttavia, compito logicamente successivo, che attiene al giudizio di fondatezza della domanda ma non al requisito dell’interesse ad agire.

Il diritto ad ottenere informazioni corrette e veritiere rispetto alla situazione finanziaria della società non è configurabile in capo a chiunque, bensì solo a beneficio di quei soggetti che siano titolari di una posizione giuridica rilevante rispetto alla società, da cui discende tale diritto (ad esempio, un creditore che ha interesse a ricostruire con esattezza il patrimonio sociale in quanto garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c.)

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Azione sociale di responsabilità in sede arbitrale: competenza per la nomina del curatore speciale
L’art. 80 cod. proc. civ., che al 1° comma statuisce “l’istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al...

L’art. 80 cod. proc. civ., che al 1° comma statuisce “l’istanza per la nomina del curatore speciale va proposta al presidente dell’ufficio giudiziario dinnanzi al quale si intende proporre la causa”. L’ultimo inciso consente logicamente di ritenere il potere di nomina del presidente dell’ufficio giudiziario circoscritto all’ipotesi in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato.

Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50-bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ. Se il potere di nomina del curatore speciale è rimesso al giudice della causa di merito pendente, deve ritenersi demandato agli arbitri, allorquando il giudizio già penda dinnanzi agli stessi.

L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale costituisce un subprocedimento di volontaria giurisdizione che si traduce in un atto sempre modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività. Il provvedimento di nomina del curatore speciale
di cui all’art. 78 c.p.c. è diretto non già ad attribuire o negare un bene della vita, ma ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante; ha pertanto una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo (e quindi nel caso in cui il giudizio sia già iniziato non può non essere deciso dal Giudice che procede e quindi dall’arbitro in caso di pendenza del giudizio arbitrale) ed è sempre revocabile e modificabile ad opera di chi lo ha pronunciato.

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Requisiti di tutela delle opere del disegno industriale e danno in re ipsa
Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d’autore è riservato alla fascia alta di...

Con riferimento alle opere del disegno industriale il riconoscimento della tutela del diritto d'autore è riservato alla fascia alta di opere di design, cioè alle opere che oltre al carattere creativo presentano effettivamente un valore artistico. Il carattere creativo non implica novità assoluta dell'opera di design, ma è espressione e manifestazione dell'idea dell'autore, mentre la valutazione del valore artistico va effettuata facendo leva su indicatori di natura oggettiva. Il valore artistico deve essere identificato con la c.d. storicizzazione dell'opera, vale a dire nel fenomeno per cui un oggetto di design assume una rilevanza culturale e sociale che va oltre la sua grandezza estetica, divenendo un’icona sociale o del costume e che può essere verificato attraverso indicatori, che non devono necessariamente ricorrere tutti in concreto, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità, ovvero la creazione da parte di un noto artista.

In tema di diritto d’autore la violazione di un diritto di esclusiva integra di per sé la prova dell’esistenza del danno, che può quindi essere ritenuta in re ipsa in punto di an, giacché la produzione e commercializzazione di un prodotto identico priva il titolare del diritto dei vantaggi economici che avrebbe potuto ricavare dal diretto svolgimento delle medesime attività poste in essere dal contraffattore.

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Clausola compromissoria: presupposti di validità
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri è...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale che non attribuisce a soggetto terzo il potere di nomina degli arbitri è nulla, in quanto viola la previsione che impone la nomina di tutti gli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società, ai sensi dell’art. 838-bis c.p.c. (e, in precedenza, art. 34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). Tale nullità è rilevabile d’ufficio ed è a tal fine irrilevante la natura rituale o irrituale dell’arbitrato e l’approvazione dello statuto in data anteriore all’entrata in vigore del menzionato art. 34. In ogni caso, una siffatta clausola statutaria – che nulla dispone in relazione alle controversie di cui siano parti gli eredi dei soci – non è opponibile agli eredi del socio defunto, in assenza di deduzione circa l’assunzione, da parte loro, della qualità di socio.
Le cause relative a finanziamenti dei soci di s.r.l. rientrano nella competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, in quanto tali finanziamenti sono sottratti alle comuni regole di diritto civile e ascritte alla speciale disciplina di cui all’art. 2467 c.c.. Tale principio appare estensibile all’erede del socio, quale successore a titolo universale nel diritto di credito alla restituzione della somma finanziata vantato dal de cuius, tenuto conto che l’art. 3, D.Lgs. n. 168/2003 cit. dà rilievo al profilo oggettivo del rapporto societario.

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Necessaria l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti societari in camera di consiglio con più parti
Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei...

Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei confronti di più parti, si può stare in giudizio solo col ministero del difensore. La disposizione di cui all’art. 25 d.lgs. 5/2003, sebbene sia stata abrogata nel 2009, resta, infatti, valido criterio per accertare in quali procedimenti di volontaria giurisdizione sia o meno necessaria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio (ovvero senza l’assistenza di un difensore) dall’amministratore giudiziario per la nomina di liquidatore ex art. 2487 c.c. di s.r.l. poiché il procedimento è senza dubbio destinato ad incidere sulla sfera di soggetti diversi dal soggetto richiedente che pertanto si pongono come contraddittori del ricorrente.

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Potere di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. negli arbitrati rituali e conseguenze della mancata nomina
L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui...

L’omessa nomina del curatore speciale nel caso di conflitto d’interesse costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo, per violazione del principio del contraddittorio e, più in particolare, della garanzia del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Qualora sia prevista la devoluzione in arbitrato rituale di una controversia, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio, quindi, anche il potere di nomina del curatore speciale della società, e ciò sia nel caso in cui il giudizio di merito ancora non sia stato instaurato ma solo preannunziato, sia nel caso in cui l'esigenza della nomina di un curatore speciale si manifesti in un giudizio già pendente e in relazione ad esso, spetta all’arbitro ogni decisione sulla regolarità del contraddittorio.

Permane la competenza dell’arbitro anche nel caso di riproposizione della relativa istanza, poiché la nomina del curatore speciale viene pronunciata all’esito di un sub-procedimento di volontaria giurisdizione che sfocia in una decisione sempre modificabile e revocabile, che non passa in giudicato e non assume una stabilità idonea ad integrare la nozione di definitività, trattandosi non di un provvedimento diretto ad attribuire o negare un bene della vita, bensì di un atto meramente strumentale ai fini del singolo processo in quanto volto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi con il proprio rappresentante.

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