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Della revoca di amministratori / liquidatori successivamente alla iscrizione a Registro Imprese della decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi
La ratio dell’art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinviene nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza...

La ratio dell’art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinviene nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza sull’accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII), in tal modo si intende limitare o escludere qualsiasi ingerenza dei soci che possa, in qualche modo, ostacolare il risanamento, subordinando la stessa revoca degli amministratori non già ad una qualsiasi deliberazione assembleare incidente sulla loro rimozione, ma alla ricorrenza di una “giusta causa” sottoposta alla successiva e determinante valutazione del tribunale. Orbene, in questo contesto, resta evidente che una delibera assembleare che si limiti a revocare l’amministratore, pur in presenza di una ritenuta giusta causa (in assenza del necessario provvedimento del Tribunale), e contemporaneamente nomini un nuovo amministratore con piene funzioni, finisce per creare in concreto un “ostacolo” al processo di ristrutturazione, posto che le azioni dell’amministratore revocato (con revoca non ancora assentita dall’autorità giudiziaria) potrebbero restare in contrasto con quelle assumibili dal nuovo amministratore, con evidente confusione e possibile pregiudizio per gli obiettivi di superamento della crisi. Solo con l’intervenuta assentita revoca per giusta causa, come disposta dal tribunale – in perfetta sintonia con la disciplina della revoca dei sindaci – si realizzano gli effetti della nomina del nuovo amministratore e/o liquidatore, non prima, e ciò vale non solo nel rapporto con i terzi, ma pure in relazione alle dinamiche interne della società, in quanto tali sottratte alla libera determinazione dei soci. Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l’equilibrio interno tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell’ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.
Così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi. Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell’impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale. Pertanto, sebbene l’art. 120 bis, comma 4, CCII faccia espresso riferimento in proposito alla sola omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessa altresì con l’adozione degli altri provvedimenti che chiudono la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per quanto si riferisce al caso della liquidazione giudiziale, in corrispondenza della relativa sentenza di apertura. Conseguentemente, una volta intervenuta quest’ultima, il riparto di competenze tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori.

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Presupposti per il corretto esercizio della azione posta a tutela del creditore direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori
L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori,...

L’art. 2476, co. 7, c.c. (analogamente a quanto previsto dall’art. 2395 c.c.) a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, ha introdotto un'azione individuale del terzo (o del socio), il quale ha diritto al risarcimento del danno subito ove sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori. Si tratta di una azione di natura extracontrattuale e pertanto comporta che il soggetto che agisce (oltre a dimostrare la sua veste di creditore ovvero la sussistenza del proprio credito, certo, liquido ed esigibile nei confronti della società) deve anche allegare in maniera specifica e provare a) l’addebitabilità, agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.

Ne consegue che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente, secondo la previsione del citato art. 2476 co. 7 c.c. atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti imputabili in via immediata a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi. L'avverbio "direttamente" delimita -infatti- l'ambito di esperibilità dell'azione ex art. 2476 co. 7 c.c. (e ex art. 2395 c.c.) e nel contempo la differenza dalle altre azioni, valendo ad escludere che l'inadempimento della società e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità.

L’azione contemplata dall’art. 2476, co. 7, c.c. riguarda fatti che siano addebitabili esclusivamente agli amministratori e non riversabili sulla società, onde differisce dall’azione che può essere proposta direttamente nei confronti della società per violazione di specifici obblighi contrattuali o extracontrattuali su di essa gravanti. Con riferimento all’azione individuale promossa dal terzo che abbia concluso con la società un contratto rimasto inadempiuto, la responsabilità che viene in rilievo per gli effetti di cui agli artt. 2476, co. 7, c.c. non può farsi discendere da un mero inadempimento contrattuale della società, ma postula la addebitabilità all’amministratore di attività ulteriori e diverse che, per la loro illiceità di natura extracontrattuale, ledano il diritto soggettivo patrimoniale del terzo.

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Impossibilità di funzionamento e continuata inattività dell’assemblea: differenze e rilevanza ai fini dello scioglimento della società
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa: (a) dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi; (b) delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero (c) dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.
Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia: L’«impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. A proposito giova chiarire che le patologie che vengono in rilievo, ai fini dell’accertamento della causa di scioglimento di cui all’art. 2483, n. 3) c.c., sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, di vitale importanza per la vita della società tali per cui l’organo assembleare appaia stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni istituzionali e così, per esempio, le deliberazioni dell’assemblea di approvazione del bilancio (per almeno due esercizi consecutivi) o di nomina degli organi sociali. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’«impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente.

Sia l’“impossibilità di funzionamento”, sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale. L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea costituisce quindi una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo prolungato, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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Responsabilità degli amministratori per irregolare tenuta della contabilità
Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del...

Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori.

Il criterio del deficit fallimentare, ossia la valutazione equitativa del danno consistente nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare, è applicabile ove sia stata già data prova di condotte di mala gestio astrattamente causative di un danno patrimoniale alla società.

Dalla sola omessa o irregolare tenuta della contabilità non può derivare la conseguenza che il danno si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.

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Estinzione della società e surrogazione del socio nell’azione sociale di responsabilità
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce...

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, conseguendone che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio.

L’azione sociale di responsabilità deve essere deliberata, da ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio di liquidazione, non potendo il socio promuoverla dopo aver partecipato alla delibera di approvazione del bilancio finale, o avendo egli omesso di impugnarla, e surrogandosi alla società ormai estinta.

La confessione stragiudiziale dell’amministratore non costituisce piena prova della sua responsabilità diretta, soprattutto se, nonostante tali dichiarazioni, l’assemblea gli abbia rinnovato la fiducia, lasciandolo al suo posto e approvando il successivo bilancio di liquidazione necessario per l’estinzione della società.

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Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori
L’azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno...

L'azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri.

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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Differente natura di ditta e denominazione sociale e applicabilità dei principi previsti in materia di registrabilità di marchi
Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva...

Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore: quest'ultima si perde con la cessazione dell'attività di impresa.

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, al pari della ragione sociale per le società di persone. E' ritenuto ammissibile che essa sia distinta dalla dita che è invece il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività e quindi più propriamente distingue l'attività imprenditoriale. Una società di capitali può quindi utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. La denominazione sociale è un bene immateriale e corrisponde al nome civile dell'imprenditore, ciò in quanto con il riconoscimento della personalità giuridica la denominazione sociale acquisisce il valore di elemento obiettivo di identificazione dell'ente, ma usufruisce di una tutela rafforzata rispetto a quella del nome. La sua formazione è libera, salva l'indicazione obbligatoria del tipo di società e il rispetto del principio di verità, non potendo apparire ingannevole per il pubblico.

La ditta, come la denominazione sociale, costituisce un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. Essa, più specificamente, contraddistingue l'impresa, mentre il marchio contraddistingue i prodotti. Entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte, pertanto entrambi hanno una funzione concorrenziale.

Il divieto contenuto nell'art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. di utilizzare marchi descrittivi che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio, non è assoluto ma dev'essere inteso come riferito a quelle denominazioni d'origine che possono astrattamente definire o descrivere la provenienza geografica di un determinato prodotto o servizio, le cui qualità o caratteri siano dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. Possono invece essere registrati come marchi quelle indicazioni di provenienza geografica che si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia, svincolati dall'effettivo luogo di origine o provenienza del prodotto o servizio che contraddistinguono, oppure quei nomi che, pur consistendo in un nome geografico, abbiano raggiunto per la loro notorietà una rilevante forza distintiva, svincolata dalla mera indicazione della zona in cui il prodotto viene realizzato.

I principi in materia di novità e carattere distintivo previsti per i marchi sono applicabili anche alla denominazione sociale, pertanto anche con riferimento ad essa parole di uso comune e denominazione geografiche che di per sé non hanno capacità distintiva, possono acquisirla se combinate fra loro o con parole fantastiche o non di uso comune.

Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali ex art. 2564 c.c., non vanno considerate tanto le attività in concreto svolte dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato.

La ditta è tutelata indipendentemente dal fatto che possieda un contenuto originale, essendo sufficiente che abbia un elemento differenziatore rispetto a quello di altre imprese operanti nella zona ove viene esercitata l'attività complessiva dell'impresa.

In un marchio d'insieme, ove l'aspetto denominativo rappresentato da una parola è collegato in maniera inscindibile all'aspetto figurativo, la combinazione di tali due elementi conferisce nel loro insieme ai marchi un carattere sufficientemente individualizzante e caratterizzante e pertanto consente di ritenere che essi abbiano capacità distintiva. Pertanto, in relazione ad un marchio d'insieme, la valutazione della contraffazione va condotta con riguardo a tale impressione complessiva, mentre nessun singolo elemento costitutivo, in quanto di per sé non distintivo, può essere autonomamente protetto.

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L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare
L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l’attuazione delle...

L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. L'espressione "giudice che ha emesso il provvedimento cautelare", con la quale l'art. 669 - duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l'attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all'ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.

Quando si tratta di attuare ordini di consegna o rilascio, e più in particolare obblighi di fare o non fare, il ricorso al processo esecutivo per l'attuazione del provvedimento cautelare è estraneo alla logica della cautela. Infatti, il significato dell'art. 669 duodecies c.p.c. consiste nel fatto che l'attuazione dei provvedimenti cautelari del contenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un'ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento (in deroga a quanto previsto dall’art. 26 c.p.c.), giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell'ordine. Secondo la logica sottesa alla norma in esame, infatti, ciò può conseguirsi in modo più efficace se si lascia al giudice della cautela il compito di disporre per l'attuazione della misura data, se del caso modificandola, o tornando ad intervenire per contrastare ostacoli frapposti dall'obbligato dopo la prima attuazione, attraverso la possibilità di un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti.

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni.

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La tutela dei disegni e modelli industriali: i requisiti e la nozione di utilizzatore informato
A mente dell’art. 11 del Regolamento (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il disegno o modello che sia connotato da novità e...

A mente dell’art. 11 del Regolamento (CE) 12/12/2001, n. 6/2002, il disegno o modello che sia connotato da novità e da carattere individuale “è protetto come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità".

Nel chiarire la portata del concetto di divulgazione al pubblico, è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione "esterna" rispetto alla realtà aziendale di appartenenza.

E' disegno o modello l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, intendendosi per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Nell’accordare protezione ai disegni o modelli comunitari, il Regolamento menzionato impone che essi siano muniti di novità e di carattere individuale (art. 4), con ciò rispettivamente intendendosi, in relazione alle ipotesi di mancata registrazione:
- che non vi sia stata divulgazione anteriore di nessun disegno o modello identico – cioè non divergente se non per dettagli irrilevanti – rispetto alla prima divulgazione al pubblico del disegno o modello per cui è chiesta tutela;
- che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione significativamente differente dall’impressione generale suscitata da altro disegno divulgato al pubblico in precedenza, tenendo conto del margine di libertà dell’autore.

Il fatto che il disegno o modello susciti nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da altro prodotto è ciò che conferisce al disegno o modello il carattere di individualità e ne legittima la tutela. L’accertamento del carattere di individualità impone di considerare il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello (art. 6, par. 2, Reg. n. 6/2002 cit.), mentre il disegno o modello non offre protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica (art. 8, Reg. cit.). In base a quanto sancito dal Considerando n. 14 del suddetto Regolamento comunitario, la valutazione circa l’individualità del modello o disegno dev’essere finalizzata a stabilire se l’impressione globale prodotta su un utilizzatore informato, che esamini il disegno o modello in questione, differisce nettamente da quella prodotta su detto utilizzatore dai disegni o modelli già esistenti, prendendo in considerazione la natura del prodotto e, più in particolare, il comparto industriale cui appartiene e il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello. Anche la giurisprudenza nazionale si attesta in tal senso, valutando se il prodotto asseritamente contraffattorio susciti o meno nel c.d. utilizzatore informato un’impressione generale differente rispetto a quella determinata dal modello o disegno registrato, sulla base della combinazione delle caratteristiche estetiche e tenendo conto del settore merceologico più o meno affollato da prodotti simili. Più specificamente, la valutazione in merito all’impressione generale deve tenere conto, tra le caratteristiche estetiche del prodotto e dei modelli o disegni, degli elementi formali aventi carattere individualizzante, vale a dire quelli muniti di specifica originalità e tali da distinguere il prodotto tutelato dal titolo di privativa. Quanto al metodo di valutazione dell’impressione generale, si suole far riferimento a un giudizio sintetico, vale a dire condotto alla stregua dell’impressione globale che il modello fornisce all’utilizzatore in base all’insieme delle forme e non della mera sommatoria dei singoli particolari che lo caratterizzano, tralasciando la rilevanza degli elementi banali e comuni a tutti i modelli del settore.

Nel valutare in sede cautelare la violazione di un disegno o modello non occorre soffermarsi sui singoli elementi di dissomiglianza, ma condurre una valutazione di sintesi degli elementi formali e decorativi che realizzano il pregio estetico ed il carattere individualizzante del modello, da un lato, e un analogo giudizio di insieme dell’impressione generale che, sia pure nell’utilizzatore informato, il prodotto imitante suscita.

L’utilizzatore informato cui occorre fare riferimento è rappresentato da un soggetto che, pur non possedendo le competenze proprie di un esperto di settore, non è neppure un mero consumatore privo di specifiche conoscenze: si tratta, piuttosto, di una figura intermedia che utilizza il prodotto e ne conosce lo specifico mercato in cui opera il modello registrato, così potendo identificare i prodotti in contraffazione e distinguerne con adeguata attenzione, derivante dal suo interesse per i prodotti in questione, le forme nel loro complesso. Infine, la valutazione sulla eventuale contraffazione deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha disposto nel realizzare il disegno o il modello, sotto il profilo della standardizzazione delle forme del prodotto e dell’affollamento del settore: quanto più è limitata la libertà dell’autore per uno di tali profili, tanto più variazioni anche di piccolo dettaglio, purché non irrilevanti, consentono di ritenere una differente impressione generale.

Allo stesso modo, ai fini della sussistenza di una fattispecie di concorrenza per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598 c.c., quale pedissequa riproduzione della forma esteriore di un bene, occorre valutare la confondibilità tra prodotti nella prospettiva del cliente medio, in relazione al mercato di riferimento e in via sintetica, mediante raffronto tra le impressioni d’insieme suscitate dai prodotti stessi, tenuto conto delle caratteristiche di forma che siano distintive del prodotto di un imprenditore, connotate perciò da idonea capacità individualizzante.

 

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Accertamento giudiziale di scioglimento di s.r.l. ex art. 2485
Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall’amministratore o dal collegio sindacale)...

Nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2485, secondo comma, c.c., promosso dal socio (o dall'amministratore o dal collegio sindacale) per l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento in caso di inerzia degli amministratori, il Tribunale svolge un sindacato a cognizione sommaria, meramente incidentale (incidenter tantum), senza accertare in via definitiva né l'intervenuto scioglimento nè la relativa causa, restando sempre esperibile il giudizio ordinario volto alla rimozione del decreto e dei suoi effetti ove risulti l'insussistenza del presupposto.

Ai fini dell'integrazione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea), non è sufficiente una conflittualità endosocietaria meramente contingente, occorrendo una paralisi stabile, cronica e non superabile dall'organo assembleare, incidente sulle deliberazioni essenziali al fisiologico funzionamento della società (tra cui, in particolare, l'approvazione del bilancio, la cui omessa adozione assume rilievo quando concerna almeno due esercizi). Parimenti, l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale rileva quale causa di scioglimento ex art. 2484, primo comma, c.c., solo quando presenti caratteri di assolutezza e definitività tali da rendere inutile la permanenza del vincolo sociale, non essendo, di regola, idonee perdite di gestione che non si traducano in una compromissione irreversibile della prosecuzione dell'attività.

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Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità verso l’ex amministratore di Spa
Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo...

Per la concessione del sequestro conservativo non è necessario che il credito risarcitorio sia esattamente determinato nel suo ammontare, essendo sufficiente una sommaria delibazione in merito alla verosimiglianza del quantum allegato dal creditore; la misura cautelare deve essere negata soltanto laddove si sia al cospetto di un credito meramente ipotetico ed eventuale.

La responsabilità dell'amministratore di società di capitali ex art. 2392 c.c. ha natura contrattuale, con la conseguenza che alla società che agisce per il risarcimento del danno è sufficiente allegare e dimostrare l'inadempimento, mentre la colpa si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c.; spetta all'amministratore convenuto l'onere della prova dei fatti diretti ad escludere o attenuare la propria responsabilità, non essendo sufficiente la prova di una condotta diligente, ma occorrendo la dimostrazione che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Sugli amministratori di società di capitali, quali gestori esclusivi della società e del suo patrimonio ai sensi dell'art. 2380-bis c.c., grava un generale obbligo di gestione e conservazione dell'attivo patrimoniale, quale corollario del dovere di diligenza qualificata stabilito dall'art. 2392, comma 1, c.c., configurandosi in capo ai medesimi una sorta di onere di custodia del patrimonio sociale, in ragione del quale essi sono responsabili in relazione ad ogni accadimento che investa il valore.

L'amministratore dotato di deleghe operative – e a fortiori colui che cumuli le cariche di amministratore delegato e direttore generale - risponde non già con la diligenza del mandatario, bensì in virtù della diligenza professionale esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., ferma l'applicazione della business judgment rule, secondo cui le scelte gestorie sono insindacabili a meno che, valutate ex ante, risultino manifestamente avventate ed imprudenti.

Provata l'esistenza di ammanchi di magazzino risultanti dalle scritture contabili obbligatorie (scritture ausiliarie di magazzino ex art. 14, lett. d), D.P.R. 600/1973), è onere dell'amministratore dimostrare esattamente "come" e "quando" la merce mancante sia stata impiegata nell'attività di impresa ovvero perduta, sottratta o distratta, in applicazione del principio per cui le scritture contabili redatte dall'organo amministrativo fanno prova contro l'amministratore stesso ai sensi dell'art. 2709 c.c.

L'iscrizione di una determinata posta nelle scritture contabili o nel bilancio d'esercizio, che devono rappresentare in modo chiaro e veritiero le operazioni sociali e la situazione economica e patrimoniale della società, sancisce, salva la sua falsità, l'esistenza di un valore nel patrimonio sociale. Ne consegue che, laddove tale iscrizione, ad un dato momento presente, venga espunta dalle scritture o dal bilancio in epoca successiva, è onere dell'amministratore offrire una puntuale spiegazione delle relative ragioni.

In assenza di evidenze di ammanchi nei bilanci degli esercizi precedenti — regolarmente approvati e non oggetto di contestazione — gli ammanchi risultanti dalle rettifiche inventariali registrate nell'ultimo esercizio di gestione dell'amministratore si presumono verificati nel corso di tale esercizio, con conseguente onere dell'amministratore di dimostrare che essi preesistevano alla data della sua nomina.

Integra colpa grave la condotta dell'amministratore delegato e direttore generale che, munito di ampie deleghe gestionali — ivi compresa quella relativa alla corretta applicazione delle norme contabili — ometta di dotare la società di un sistema adeguato di verifiche e controlli interni sulla gestione del magazzino (procedure di tracciamento, verifiche inventariali periodiche, sistemi di monitoraggio), in violazione degli artt. 2381 e 2086 c.c., allorché ne derivino ammanchi di proporzioni tali da non poter essere considerati fisiologici.

Le differenze inventariali, che per piccole quantità di modesto valore possono essere considerate un fenomeno fisiologico, specialmente in realtà produttive complesse, assumono natura patologica, suscettibile di arrecare grave danno all'impresa, allorché raggiungano proporzioni tali da non poter essere considerate frutto di meri errori scusabili e/o comunque fisiologici, tollerabili e giustificabili.

Integra autonomo profilo di colpa grave la condotta dell'amministratore che occulti ammanchi di magazzino mediante manipolazioni contabili, quali lo storno delle rettifiche inventariali negative e la creazione di magazzini fittizi inesistenti nei quali isolare contabilmente la merce non rinvenuta, in violazione dell'obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e 2219 c.c. e del dovere di redigere il bilancio in maniera veritiera e corretta ai sensi dell'art. 2423 c.c.

L'amministratore delegato è tenuto a rapportarsi con il Consiglio di Amministrazione in merito ad ammanchi di magazzino e irregolarità contabili di rilevante entità, onde consentire all'organo collegiale di "agire informato" ai sensi dell'art. 2381 c.c.; la mancata o insufficiente informativa al CdA costituisce ulteriore elemento di colpa grave.

Non esonera l'amministratore delegato da responsabilità la circostanza di essersi affidato per la tenuta della contabilità di magazzino e la redazione del bilancio all'attività di soggetti delegati (direttore finanziario, controller), permanendo in capo all'organo gestorio l'obbligo di vigilanza e controllo sull'operato dei delegati, nell'ambito del generale dovere di agire informati ex art. 2381, comma 6, c.c.

L'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal consiglio di amministrazione non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria mala gestio, trovando applicazione i medesimi parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. e gravando sul direttore generale, in via principale, l'onere di predisporre il bilancio secondo i criteri stabiliti dalle norme inderogabili in materia.

La circostanza che la società di revisione non abbia formulato rilievi sul bilancio non esclude la responsabilità dell'amministratore, potendo la responsabilità del revisore al più concorrere con quella dell'organo gestorio ai sensi dell'art. 2055 c.c.

Sull'amministratore neo-nominato, in ragione delle deleghe conferitegli, grava il precipuo obbligo di procedere alla puntuale verifica del magazzino esistente al momento del suo insediamento e alla regolare tenuta delle relative scritture, anche al fine di correggere eventuali errori pregressi e di procedere ad una corretta redazione dei bilanci.

È valida ed efficace la transazione tra la società e l'ex amministratore che faccia espressamente salvi i casi di responsabilità per dolo o colpa grave, con la conseguenza che la società conserva l'onere di allegare e dimostrare, oltre all'inadempimento, anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, in deroga ai principi generali della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

Deve ritenersi valida ed efficace la rinuncia all'azione di responsabilità contro l'amministratore da parte della società, anche ove abbia un contenuto ampio e omnicomprensivo riferito ad ogni tipologia di azione di responsabilità per le condotte poste in essere in costanza della carica ricoperta, purché consti un'espressa deliberazione autorizzativa dell'assemblea ai sensi dell'art. 2393 c.c. L'unico limite alla validità della transazione è quello di cui all'art. 1972 c.c., che sancisce la nullità della transazione relativa a un contratto illecito e l'annullabilità per mancata conoscenza della nullità del titolo.

Ai fini della sussistenza del periculum in mora per la concessione del sequestro conservativo, è sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore rispetto all'entità del credito, senza che sia necessaria la prova che il debitore stia ponendo in essere o possa porre in essere attività di dispersione patrimoniale.

La cessione di quote societarie a familiari dell'amministratore, intervenuta in prossimità temporale della contestazione formale degli addebiti, costituisce elemento significativo ai fini della valutazione del periculum in mora, in quanto indicativa della facilità con cui il debitore può disporre del proprio patrimonio nelle more del giudizio ordinario, ferma restando la sufficienza del solo criterio oggettivo dell'incapienza patrimoniale.

Nella valutazione del rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, non è sufficiente l'idoneità del patrimonio a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.

Qualora la società creditrice abbia legittimamente scelto di agire nei confronti di un solo coobbligato solidale ex art. 2055 c.c., la valutazione della consistenza patrimoniale ai fini del periculum va condotta con esclusivo riferimento al patrimonio del soggetto convenuto, senza tener conto della capacità patrimoniale degli altri eventuali corresponsabili.

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Azione ex art. 2467 c.c. e relativo onere probatorio
Nell’ambito delle diverse ricostruzioni interpretative dell’azione art. 2467 c.c. e, in particolare, tra quella che, facendo leva sul dato letterale,...

Nell’ambito delle diverse ricostruzioni interpretative dell’azione art. 2467 c.c. e, in particolare, tra quella che, facendo leva sul dato letterale, qualifica la stessa come azione di ripetizione dell’indebito e quella che, richiamandosi ai principi del diritto concorsuale, la qualifica come un'azione revocatoria di carattere speciale - trattandosi di un'inefficacia ex lege del rimborso supportata da una presunzione assoluta della scientia decotionis - deve ritenersi preferibile quest’ultima impostazione.

Il curatore che agisca ai sensi dell’art. 2467 c.c. è tenuto a provare non solo che il rimborso dei finanziamenti effettuati sia intervenuto nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, ma anche che detti finanziamenti presentino i requisiti previsti di cui al secondo comma della norma - secondo il quale devono intendersi finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche avuto riguardo al tipo di attività svolta dalla società, sussista un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria della società tale da rendere maggiormente ragionevole un apporto a titolo di conferimento.

Ai fini dell’azione proposta ex art. 2467 c.c., la contabilità sociale esaminata dagli ex soci, da questi mai contestata ed espressamente approvata fa prova nei loro confronti ai sensi dell’art. 2709 c.c., sia con riferimento ai versamenti effettuati a titolo di finanziamento, sia con riguardo ai relativi rimborsi.

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