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Tribunale di Ancona, 8 Gennaio 2024

Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Tribunale di Ancona, 8 Gennaio 2024
Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.

Il potere ispettivo dell’amministrazione della società riconosciuto al Tribunale in virtù dell’art. 2409 c.c. mira al ripristino della legalità e regolarità della gestione societaria e presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di sé gravanti, nonché la possibilità che da tali irregolarità derivi un danno alla società (o a società controllate).In altri termini, la denunzia di cui all’art. 2409 c.c. è ammessa a tutela dell’interesse della società. Esulano dalle gravi irregolarità rilevanti le doglianze attinenti al merito o alla convenienza dei singoli atti di gestione posti in essere dagli amministratori; sono parimenti irrilevanti le irregolarità attinenti alla sfera personale degli amministratori. Pertanto, devono essere valutate ai fini che interessano le violazioni di norme civili, penali, tributarie o amministrative, ovvero dello statuto sociale, nonché le violazioni dei generali doveri di diligenza, correttezza e fedeltà alla società concretatesi in scelte gestionali palesemente irragionevoli o negligenti, atte a provocare un danno al patrimonio sociale. E ciò in quanto il controllo dell’autorità giudiziaria sulle decisioni gestionali – da effettuare secondo una valutazione ex ante – è di legalità e regolarità della gestione, da intendersi quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione in modo conveniente dell’oggetto sociale. In altri termini, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Fermo restando che il Tribunale può porre a fondamento del proprio controllo non soltanto quanto denunciato nel ricorso introduttivo, bensì anche quanto emerso successivamente (come, tipicamente, nel corso dell’audizione obbligatoria dell’organo amministrativo o dei sindaci nel corso del procedimento di volontaria giurisdizione), è bene osservare, a ulteriore delimitazione del perimetro applicativo dell’art. 2409 c.c., che le irregolarità idonee a determinare l’intervento giudiziario devono essere connotate da gravità, quali fatti gravi e deficienze non altrimenti eliminabili; esse devono poi involgere l’intera attività della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario, difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c.. Le gravi irregolarità a cui la norma si riferisce sono esclusivamente quelle che sono tali da poter produrre un danno, anche potenziale, alla società e che riguardano il complesso della gestione che deve essere indagata in punto di legittimità, cioè di conformità alla legge o allo statuto, e non in punto di merito o di opportunità delle scelte gestionali, visto che la denunzia ex art. 2409 c.c. non ha finalità sanzionatorie. Lo strumento d’intervento di cui alla norma in commento ha natura residuale rispetto agli altri rimedi tipici esperibili nei confronti degli atti ritenuti pregiudizievoli, sicchè va ritenuto che il sindacato sulla gestione preteso dall’art. 2409 c.c. investa la globalità della stessa recuperando al sindacato giurisdizionale vicende che non hanno natura di atti impugnabili, ossia che sono diversi da delibere o atti autonomamente impugnabili, sicchè esulano dal suo ambito fatti ed atti rispetto ai quali l’ordinamento appresta reazioni specifiche. Detta conclusione è confortata dall’eliminazione dell’iniziativa del PM – per le società non quotate – di introdurre il ricorso ex art. 2409 c.c., visto che il venir meno di un interesse pubblico al controllo generalizzato della gestione di tale tipo di società, c.d. “chiuse”, conferisce all’art. 2409 c.c. la natura residuale di presidio volto ad eliminare le irregolarità gestionali che siano gravi e che non siano eliminabili in altro modo. L’indagine ex art. 2409 c.c. non consente la deroga al principio del business judgment rule quale limite al sindacato giurisdizionale sull’amministrazione societaria anche se le scelte possano apparire inopportune o non convenienti, purchè non siano irrazionali o palesemente prive di senso economico. L’estrema invasività del controllo sulla società riconosciuto all’autorità giudiziaria dall’art. 2409 c.c. giustifica e impone che tale controllo sia esercitato soltanto in assenza di altri rimedi ordinamentali tipici. Ulteriore elemento necessario è quello della attualità delle gravi irregolarità, risultando di converso irrilevanti le violazioni superate da successive condotte degli amministratori stessi o che comunque abbiano esaurito i propri effetti, in quanto la finalità propria dell’istituto in commento è di ripristino della legalità e non sanzionatoria (a ciò mirando la diversa fattispecie dell’azione di responsabilità dell’amministratore). Inoltre, è esclusa l’applicazione del potere di controllo del Tribunale qualora vengano denunciate irregolarità c.d. informative o puramente formali che, per quanto gravi, non sono normalmente idonee a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull’attività sociale. Da ultimo, è richiesta l’idoneità delle irregolarità a cagionare danno alla società (con esclusione del danno afferente ai singoli soci, nonché ai creditori sociali o ai terzi). A tal riguardo, viene ritenuto sufficiente il mero pericolo di un danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società. Peraltro, la natura di volontaria giurisdizione del procedimento e la conseguente sommarietà della cognizione, pur legittimando la sussistenza di un danno meramente potenziale, non consentono di ritenere sufficiente un danno puramente ipotetico o semplicemente possibile, come si desume dal tenore della disposizione in commento, che esige l’esistenza del “fondato sospetto” non solo delle gravi irregolarità, ma anche del danno. L’espressa introduzione del requisito del danno, infatti, ponendo fine al dibattito sul punto sviluppatosi sotto il vigore della disciplina previgente, ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a interrompere comportamenti di mala gestio in atto, idonei a costituire, se non interrotti, fonte di danno per la società. In sostanza l’intervento del Tribunale ex art. 2409 c.c. è ipotizzabile esclusivamente quando l’operato dell’organo amministrativo (o anche di quello di controllo) si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività di amministrazione, con conseguente prevedibile verificarsi di conseguenze fortemente negative per la società (come potrebbe ad esempio accadere in presenza di operazioni che esulano palesemente dall’oggetto sociale o che siano in contrasto con esso, oppure in presenza di sistematiche violazioni di norme, oppure nel caso in cui vengano praticate condizioni di favore che si traducono in un una perdita per la società, essendo prive di reale contropartita). Pur potendo la parte ricorrente non essere in condizione di dare prova piena di tali gravi irregolarità gestionali, la stessa ha nondimeno un onere minimo di allegazione quanto alla individuazione delle operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare, dato che l’intervento del Tribunale non può – per espressa previsione di legge – avere ad oggetto un generico controllo delle attività materiali e giuridiche in cui si concreta l’attività di amministrazione necessaria alla realizzazione dell’oggetto sociale, trattandosi di attività che rientrano nell’ambito della discrezionalità gestionale dell’organo amministrativo e sono esenti da controlli esterni finché non assumono quei connotati di grave irregolarità che è onere della parte che li denuncia al Tribunale quantomeno individuare.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/01/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RVG 4111 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/05/2026
Massima a cura di: Francesco Silla
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