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Tribunale di Firenze, 19 Marzo 2025, n. 999/2025

Responsabilità della società bancaria per comunicazioni sociali false

Tribunale di Firenze, 19 Marzo 2025, n. 999/2025
Responsabilità della società bancaria per comunicazioni sociali false

Le interviste rilasciate alla stampa non sono formali comunicazioni sociali, e non vi è nulla di illecito nel fatto che, fuori dai bilanci o dai prospetti informativi ex art. 94 TUF, amministratori impegnati nel salvataggio o rilancio di una società rilascino dichiarazioni improntate all’ottimismo.
Affinché sia integrata la responsabilità della società bancaria per aver tratto in inganno i risparmiatori/azionisti con comunicazioni sociali false (nello specifico bilanci e prospetti informativi) occorre: (i) che sia certa la falsità dei bilanci e (ii) che quei bilanci falsi avessero portata decettiva, tale da indurre in errore i risparmiatori.
Una differente svalutazione dei crediti, negli anni, non è necessariamente indicativa di errori di contabilizzazione compiuti negli anni in cui essa è stata minore: in ipotesi, può derivare dal fatto che in un anno ci sono stati meno crediti da svalutare e in un altro anno più crediti; oppure, se errore vi è stato, questo potrebbe essere stato compiuto quando la svalutazione è stata maggiore; oppure, ancora, perché sono mutati i criteri di valutazione dei crediti, ma nessun errore è stato commesso.

Data Sentenza: 19/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 11513 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/05/2026
Massima a cura di: Simone D'Alessandro
Simone D'Alessandro

Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Trento, collabora con un primario studio legale interazionale presso la sede di Milano.

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