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Sul dissidio insanabile tra i soci quale causa di scioglimento della s.r.l.
Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2)...

Il dissidio insanabile tra i soci, perché possa determinare lo scioglimento della s.r.l. ex art. 2484, co. 1, nn. 2) e 3) c.c., deve essere tale da rendere l’organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le proprie funzioni essenziali, sì da non rendere possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto.

Non assume rilievo, a tal fine, una mera conflittualità sociale, essendo invece necessario un dissidio che, in ragione delle specifiche e concrete peculiarità dell’assetto sociale (ad esempio, nell’ipotesi di partecipazione paritetica di due soci), determini un’insanabile compromissione delle possibilità di funzionamento della società e, correlativamente, di conseguimento, da parte della stessa, dell’oggetto sociale.

La causa di scioglimento in parola ricorre, ad esempio, laddove l'organo assembleare risulti incapace di assolvere le funzioni di approvazione annuale del bilancio d'esercizio, purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio, e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

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Diritto di controllo del socio non amministratore di Srl e presupposti della tutela cautelare d’urgenza
Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c., ha...

Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., ha natura di diritto potestativo esercitabile in ogni momento, anche nella fase di liquidazione, in funzione di qualsiasi prerogativa spettante al socio, senza bisogno che venga dichiarato il fine a cui il controllo è diretto; in tal modo, il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di tutelarsi rispetto agli abusi della maggioranza.

Il diritto di controllo comprende sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese.

Il diritto di controllo trova il proprio limite nel rispetto del canone di buona fede oggettiva e nel divieto di abuso del diritto: è illegittimo l'esercizio del diritto di consultazione rivolto a fini diversi da quelli strettamente informativi, ovvero finalizzato a ingerenze nell'attività gestoria con intento di turbativa o a osteggiare l'attività sociale. Allo stesso modo, è contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali, così come è abusiva la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.

In sede di tutela cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzata all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., il periculum in mora sussiste per il solo fatto dell'ingiustificato protrarsi della situazione di impossibilità di accesso alla documentazione sociale, poiché il ritardo lede di per sé il diritto di controllo del socio sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi, sia endosocietari sia giudiziari.

In tema di vantaggi compensativi nell'ambito di gruppi societari, l'appartenenza della società a un gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare operazioni che ledano il patrimonio dell'ente a vantaggio di altre società del gruppo. Grava sull'amministratore l'onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta; in difetto, non possono considerarsi compensabili i pregiudizi che comportino il venir meno della liquidità necessaria alla sopravvivenza della società.

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Sul termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c.
La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto...

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto in relazione ai diritti riconducibili all’organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale. Segnatamente, i rapporti sociali soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che sorgono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e a quelle situazioni giuridiche determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, va ritenuto certamente incluso nei crediti attinenti al contratto di società il diritto alla ripartizione degli utili in capo ai soci e il corrispondente diritto della società a ripetere quanto indebitamente percepito dal socio a tale titolo, costituendo la ripartizione degli utili la finalità sottesa al contratto di società, secondo la definizione che ne dà l’art. 2247 c.c. Sotto altro rilevante profilo, giova considerare che, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo unicamente alla possibilità giuridica di far valere il diritto, restando, invece, del tutto irrilevanti eventuali impedimenti soggettivi o l’impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto.

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Violazione del diritto d’autore: liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale
In materia di violazione del diritto d’autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di...

In materia di violazione del diritto d'autore, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, qualora il convenuto abbia ammesso di aver effettuato un numero determinato di vendite illecite dell'opera protetta, il pregiudizio può essere quantificato in via diretta, assumendo come parametro il ricavo che il titolare del diritto avrebbe conseguito se gli acquirenti avessero acquistato legittimamente il prodotto al prezzo di listino.

In caso di danno all'immagine e alla reputazione commerciale derivante da condotte diffamatorie penalmente rilevanti (nella specie, la pubblicazione di video denigratori su una piattaforma online), il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Tra queste, assume particolare rilievo, ai fini della quantificazione, la particolare intensità del dolo del danneggiante, desumibile dalle concrete modalità della condotta e dalla precisa volontà di offendere e arrecare pregiudizio. Sebbene il risarcimento non abbia una funzione sanzionatoria, l'intensità dell'elemento soggettivo incide sulla gravità del pregiudizio subito dal danneggiato e, di conseguenza, sull'ammontare della somma liquidata.

La domanda di inibitoria volta a impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta non perde il suo fondamento per il solo fatto che la condotta illecita sia cessata al momento della decisione. La mancata reiterazione delle violazioni non esclude di per sé la possibilità di una futura ripetizione dell'illecito e, pertanto, non elide l'interesse ad agire della parte attrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. La sussistenza di elementi quali il perdurante possesso da parte del convenuto del materiale illecitamente diffuso, la natura dolosa delle condotte pregresse e la commissione di ulteriori illeciti dopo un primo provvedimento cautelare, sono sufficienti a ritenere concreto il pericolo di reiterazione e a giustificare la concessione di un provvedimento inibitorio pro futuro ai sensi dell'art. 156 LDA.

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Il sequestro giudiziario di quote di s.r.l. e i suoi presupposti
In tema di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 n.1 c.p.c. avente ad oggetto quote di società a responsabilità...

In tema di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670 n.1 c.p.c. avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata, la misura è concedibile quando sussista una controversia attuale sulla titolarità o sul possesso del bene (l'azione di merito dovrà pertanto avere quale causa petendi diritti con fonte contrattuale avente ad oggetto la consegna) e risulti opportuno provvedere alla sua custodia o gestione temporanea. Dovendosi intendere il periculum in mora non solo come pericolo imminente di sottrazione o dispersione della quota, ma anche come esigenza di revoca della libera disponibilità del sequestrato per assicurare l'utilità pratica della futura decisione di merito. Quanto al fumus boni iuris, integra idoneo indice la cessione di quote a corrispettivo meramente simbolico o macroscopicamente inadeguato, suscettibile di far ritenere, sia pur in valutazione sommaria, la verosimile fondatezza dell'azione di nullità della vendita delle partecipazioni sociali per carenza di uno degli elementi essenziali del contratto.

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L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea come causa di scioglimento della società ex art. 2484 c.c.
Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3...

Le ipotesi di impossibilità di funzionamento e di continuata inattività dell’assemblea, previste ai sensi dell’art. 2484 c. 1° n. 3 c.c., si verificano quando l’organo assembleare è impossibilitato ad assumere valide delibere a causa dell’esistenza di un dissidio insanabile tra i soci che impediscono alla società di operare attraverso i propri organi, delle continue opposizioni di taluni di essi; ovvero dell’inerzia dell’assemblea, che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale.

Entrambe le situazioni disciplinate dal n. 3 dell’art. 2484 c.c. («impossibilità di funzionamento» e «continuata inattività dell’assemblea») assumono rilievo nella misura in cui sono irreversibili, tuttavia, l’ «impossibilità di funzionamento» si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesce a formare una maggioranza, quindi a deliberare – tipicamente a causa del dissidio insanabile ed irreversibile tra i soci. La «continuata inattività dell’assemblea» si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società. La differenza tra le due ipotesi è che l’ «impossibilità di funzionamento» è una situazione di “stallo” interna all’assemblea, dovuta all’esistenza di insanabili contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell’assemblea stessa, nonostante questa di volta in volta si riunisca e si costituisca validamente; la «continuata inattività dell’assemblea» va intesa, invece, come l’assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell’assemblea, dovuta al fatto che quest’ultima non riesce nemmeno a riunirsi o a costituirsi validamente. Sia l’“impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell’assemblea, per operare come cause debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire nemmeno l’approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale.

L’impossibilità del funzionamento dell’assemblea di cui al n. 3 dell’art. 2484 c.c. costituisce una causa di scioglimento della società di capitali solo e soltanto allorquando essa si manifesta in eventi patologici ed irreversibili che impediscono, in modo definitivo, lo svolgimento dell’attività sociale. Integra la causa di scioglimento in oggetto non la semplice conflittualità sociale, ma una situazione di totale paralisi che non appaia superabile e che persista nel tempo, sì da assumere il carattere della irreversibilità. Viceversa, la semplice incapacità transitoria, o comunque tale da essere suscettibile di essere superata in futuro, non può comportare lo scioglimento della società. In particolare, l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea si determina a seguito di contrasti insanabili ed irreversibili tra i soci che, comportando l’incapacità di formazione delle relative maggioranze, provocano di riflesso una situazione di stallo, per effetto del quale l’organo assembleare non è più in grado di assumere decisioni vitali per la società.

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Azione cautelare di revoca degli amministratori: presupposti e caratteristiche
L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall’art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione...

L’azione cautelare di revoca degli amministratori contemplata dall'art. 2476, terzo comma, c.c., è connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti. Tuttavia il previo esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. non costituisce presupposto processuale per l’esercizio dell’azione cautelare in esame: dal momento che il citato art. 2476, terzo comma, c.c. non contiene una norma di legge processuale speciale, non vi è ragione per escludere, nella sussistenza dei presupposti di natura sostanziale previsti dalla stessa disposizione, l’adozione dello specifico provvedimento cautelare da essa contemplato anche prima dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio, ai sensi dell’art. 669-ter c.p.c.

I presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare tipico ex art. 2476, terzo comma, c.c. sono:
a) il permanere del rapporto gestorio fra la società e la persona fisica di cui è chiesta la revoca dall’incarico per “gravi irregolarità nella gestione della società” al momento della decisione sull’istanza;
b) la prognosi giudiziale di probabile fondatezza dell’azione sociale esercitata dal socio: accertamento, in base a cognizione non piena, della violazione da parte dell’amministratore degli obblighi ad esso incombenti per legge e per statuto in dipendenza del rapporto gestorio con la società e del concreto, probabile, pregiudizio al patrimonio della società derivato, in base a rapporto di causalità diretta, dall’inadempimento in questione;
c) la qualificazione dei fatti imputati all’amministratore con tale azione (di cui è ragionevole pronosticare l’accoglimento) anche in termini di “gravi irregolarità nella gestione della società”, da cui può derivare aggravamento del danno già cagionato al patrimonio sociale ovvero siano suscettibili di determinare ulteriori danni.

Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata. Siffatta particolare tutela può, dunque, essere accordata solo qualora il socio dimostri, sotto il profilo del fumus boni iuris, la probabile verificazione dei comportamenti di cattiva gestione imputabili agli amministratori, oltre all’esistenza e alla consistenza del possibile pregiudizio patrimoniale sofferto dalla società in conseguenza diretta di tali comportamenti. Pertanto, le gravi irregolarità non rilevano in sé ma in quanto produttive di danno. Ciò distingue l’azione della denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. con la quale il socio può chiedere l’ispezione o la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario. I presupposti di questa azione di volontaria giurisdizione sono “gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società”, invece la domanda cautelare di revoca dell’amministratore, essendo incuneata e, quindi, strumentale ad una azione risarcitoria di responsabilità, richiede che sia allegato il danno cagionato dalla condotta violativa degli obblighi di diligente e professionale gestione del liquidatore/amministratore.

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Cessione di quote di S.r.l. e pagamento del prezzo
Nella cessione di quote di S.r.l. chi acquista la quota paga il corrispettivo. Si tratta di una vendita vera e...

Nella cessione di quote di S.r.l. chi acquista la quota paga il corrispettivo. Si tratta di una vendita vera e propria e il corrispettivo viene determinato tenendo conto del valore di mercato della quota S.r.l., la società non deve alcuna somma al socio uscente, è l’acquirente che paga il prezzo del trasferimento della quota al cedente. In altri termini, la cessione di quote di una S.r.l. è un atto di vendita che avviene tra il cedente, ovvero il socio che vende le quote, e il cessionario, il soggetto che le acquisirà diventando un nuovo socio della società. Ne consegue che un’azione di condanna volta ad ottenere il pagamento del prezzo va promossa nei confronti del cessionario, la società eventualmente convenuta non è parte passivamente legittimata a contraddire nel giudizio.

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Il diritto d’ispezione del socio è limitato ai libri sociali e ai documenti relativi all’amministrazione
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta...

Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.

Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.

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Domanda cautelare di revoca di amministratore di srls
L’azione cautelare di revoca di amministratore di s.r.l. è ammissibile anche ante causam.

L'azione cautelare di revoca di amministratore di s.r.l. è ammissibile anche ante causam.

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Presupposto per la nomina di un esperto ex art. 2473 c.c.
La procedura prevista dall’art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l’efficacia del...

La procedura prevista dall'art. 2473 c.c. presuppone che fra le parti non sia in contestazione la validità e l'efficacia del recesso ma sussista tra i soci receduti e la società disaccordo esclusivamente sulla determinazione delle quote; disaccordo da intendersi, concettualmente, come come assenza di intesa o divergenza sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art. 1349 co. 1, c.c. che consente di assumere il meccanismo apprestato dall'art. 2473, co.3, c.c., sotto la generale figura dell'arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell'oggetto del contratto al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto.

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Revoca del rappresentante comune di quote di s.r.l.
Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest’ultimo caso, esclusivamente in...

Il mandato collettivo può essere revocato da tutti i comunisti ovvero da uno solo ma, in quest'ultimo caso, esclusivamente in presenza di una giusta causa ex art. 1727 c.c.

Sussiste giusta causa in tutti i casi in cui circostanze obiettive rendono pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto.

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