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Liquidatore dimissionario in prorogatio e sua legittimazione a chiedere al tribunale la nomina del sostituto
Anche al liquidatore dimissionario si applica l’istituto della prorogatio dei poteri, che, sebbene espressamente previsto solo per gli amministratori di...

Anche al liquidatore dimissionario si applica l’istituto della prorogatio dei poteri, che, sebbene espressamente previsto solo per gli amministratori di società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e di s.p.a. (art. 2385 c.c.), esprime un principio generale volto a evitare vuoti nella rappresentanza della società, assicurando la contestualità tra cessazione e sostituzione del liquidatore.

Fermo restando che fino alla sostituzione il liquidatore dimissionario resta in prorogatio, in caso di inerzia dell’assemblea gli va riconosciuta, per applicazione estensiva e analogica dell’art. 2487 c.c., la legittimazione a chiedere al tribunale la nomina di un nuovo liquidatore in sua sostituzione, come quando i curatori delle due società socie, entrambe in liquidazione giudiziale, abbiano preso atto delle dimissioni senza provvedere alla sostituzione nonostante i ripetuti inviti; si aderisce così all’orientamento favorevole alla legittimazione, anche alla luce di Cass. n. 24123/2022, contro quello che ritiene la domanda inammissibile per l’assenza di una norma che preveda la sostituzione giudiziale del liquidatore. Trattandosi di società priva di fondi per la liquidazione, è opportuno nominare liquidatori i rappresentanti dei soci, e dunque i due curatori, anziché un professionista esterno.

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Accertamento giudiziale della causa di scioglimento e nomina diretta del liquidatore quando i soci paritari non concordano
L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea previste dall’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. rilevano come cause di...

L’impossibilità di funzionamento e la continuata inattività dell’assemblea previste dall’art. 2484, primo comma, n. 3, c.c. rilevano come cause di scioglimento solo se irreversibili e tali da impedire le delibere essenziali per la vita della società, come l’approvazione del bilancio o la nomina degli organi, e non per la semplice conflittualità tra soci. L’inattività consiste nell’assenza prolungata di riunioni valide, l’impossibilità di funzionamento in una paralisi interna all’assemblea che, pur riunendosi, non riesce a formare maggioranze per contrasti insanabili tra i soci. L’accertamento del tribunale ai sensi dell’art. 2485, secondo comma, c.c., che presuppone l’inerzia degli amministratori, è sommario e incidentale, e ogni interessato può contestarne l’esito in un giudizio ordinario.

L’art. 2487, secondo comma, c.c. prevede due interventi camerali distinti, entrambi successivi alla pubblicità costitutiva della causa di scioglimento, cioè la convocazione dell’assemblea in caso di inerzia degli amministratori e la nomina dei liquidatori in caso di inerzia dell’assemblea convocata, potere quest’ultimo di carattere eccezionale rispetto a quello dei soci. Quando tuttavia tutti i soci, titolari di quote uguali, dichiarino in udienza di non concordare sulla scelta del liquidatore, il tribunale può accertare la causa di scioglimento e nominare direttamente il liquidatore, senza convocare un’apposita assemblea, la cui inutilità è manifesta.

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Convocazione dell’assemblea su richiesta della minoranza ex art. 2367 c.c.: soglia da mantenere fino alla decisione e soci receduti o esclusi
L’art. 2367 c.c. attribuisce ai soci titolari della quota minima di capitale prevista dalla legge o, se inferiore, dallo statuto...

L’art. 2367 c.c. attribuisce ai soci titolari della quota minima di capitale prevista dalla legge o, se inferiore, dallo statuto un diritto sociale di natura amministrativa, inderogabile e posto a tutela della minoranza esterna al gruppo di comando, di chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea; la soglia si calcola sul solo capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, poiché il diritto di chiedere la convocazione è strumentale al diritto di intervenire e votare in assemblea; spetta anche all’usufruttuario e al creditore pignoratizio, salvo patto contrario, e al solo custode in caso di sequestro delle azioni.

La legittimazione alla richiesta e al ricorso per la convocazione giudiziale presuppone la qualità di socio e il possesso della quota minima, che devono sussistere al momento del ricorso e per tutto il procedimento fino alla decisione, sicché la perdita della qualità di socio per recesso, esclusione o alienazione della partecipazione determina il rigetto del ricorso. Va quindi respinto il ricorso dei soci di una cooperativa che non raggiungano più il decimo dei voti, come quando, scomputati i soci esclusi per perdita dei requisiti ai sensi dell’art. 2533, primo comma, lett. c), c.c. e i receduti, i ricorrenti residui restino al di sotto di un decimo dei soci cooperatori: il recesso è efficace dal ricevimento della comunicazione, a prescindere dalla delibera del consiglio di amministrazione, e l’esclusione dal ricevimento del provvedimento; le esclusioni deliberate pochi giorni dopo il deposito del ricorso giustificano la compensazione delle spese.

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Delibera di s.r.l.: convocazione da parte dei soci titolari di un terzo del capitale e quorum costitutivo per ogni votazione
Nella s.r.l., escluse l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. e una legittimazione diffusa di ogni socio, il silenzio dell’art. 2479-bis c.c....

Nella s.r.l., escluse l’applicazione analogica dell’art. 2367 c.c. e una legittimazione diffusa di ogni socio, il silenzio dell’art. 2479-bis c.c. sulla legittimazione a convocare l’assemblea va colmato valorizzando la centralità del socio e il potere, riconosciuto dall’art. 2479, primo comma, c.c. ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, di sottoporre argomenti alla decisione dei soci; tali soci sono legittimati a convocare l’assemblea anche quando lo statuto riservi la convocazione all’organo amministrativo, trattandosi di regola di garanzia inderogabile, e la convocazione da parte loro non comporta di per sé una violazione del diritto di informazione.

Il verbale assembleare ha efficacia probatoria di quanto avvenuto in assemblea ma non fede privilegiata, sicché il socio che ne contesti la veridicità, per esempio sulla propria presenza all’inizio della riunione, deve dedurre mezzi di prova idonei a dimostrarne la difformità dalla realtà. Il quorum costitutivo deve sussistere al momento di ciascuna votazione, e non solo all’apertura della riunione: l’allontanamento di un socio che faccia scendere il capitale presente sotto la soglia legale o statutaria rende invalide le deliberazioni successivamente adottate, perché l’abbandono della seduta costituisce esercizio di una facoltà del socio, delle cui conseguenze non può non prendersi atto; ai fini dell’impugnazione il socio allontanatosi prima del voto va considerato assente.

È altresì annullabile la deliberazione che, nominando un consiglio di amministrazione di due membri laddove lo statuto preveda un amministratore unico o un consiglio di almeno tre membri, realizzi una modifica implicita dello statuto senza la maggioranza qualificata prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo; l’esecuzione della delibera non sospesa non determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione né la cessazione della materia del contendere.

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Denunzia ex art. 2409 c.c. nella s.r.l. familiare: caratteri delle gravi irregolarità e onere minimo di allegazione
Ai sensi dell’art. 2409 c.c. rileva soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio della gestione dell’impresa...

Ai sensi dell’art. 2409 c.c. rileva soltanto la violazione dei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio della gestione dell’impresa e a determinare un pericolo di danno, anche potenziale ma non puramente ipotetico, per la società o per le controllate, e non quella dei doveri organizzativi o relativi all’esercizio dei diritti dei soci. Le gravi irregolarità devono essere attuali, riguardare il complesso della gestione, valutata sotto il profilo della legittimità e non del merito delle scelte, e non consistere nell’illegittimità di singoli atti autonomamente impugnabili, stante la natura residuale del rimedio; il ricorrente, pur non tenuto a fornirne prova piena, ha un onere minimo di allegazione quanto all’individuazione delle specifiche operazioni denunciate e alla loro natura gravemente irregolare.

Non integrano gravi irregolarità il diniego di accesso ai documenti sociali, irregolarità informativa tutelabile in via d’urgenza, né il ricorso al maggior termine statutario di centottanta giorni per l’approvazione del bilancio. Le trascrizioni di riprese audiovisive tempestivamente e specificamente disconosciute ai sensi dell’art. 2712 c.c. perdono ogni valore probatorio, sicché va respinto il ricorso del socio di minoranza di una s.r.l. familiare che, su tali basi e senza supporto documentale, lamenti in termini generici locazioni a prezzi vili agli amministratori, confusione tra patrimoni, operazioni straordinarie depauperative e fatture per operazioni inesistenti.

La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, da accertare caso per caso in termini oggettivi sulla base degli atti e delle condotte processuali, e non può discendere automaticamente dall’infondatezza, anche manifesta, del ricorso; va comunque respinta la domanda generica che non specifichi a quale comma dell’art. 96 si riferisca e non alleghi il danno.

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Azione ex art. 146 l. fall. per distrazioni e rimborsi postergati: limiti del criterio dei netti patrimoniali
La notificazione a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario estratto dal registro INI-PEC e attivato per la sua attività professionale è...

La notificazione a mezzo PEC all’indirizzo del destinatario estratto dal registro INI-PEC e attivato per la sua attività professionale è valida anche per atti estranei a quell’attività, e la sua inclusione nel registro è sufficientemente attestata dal difensore ai sensi dell’art. 3-bis, quinto comma, l. n. 53/1994, gravando sul destinatario la prova contraria. Può essere autorizzato il deposito, in allegato alla comparsa conclusionale, del fascicolo del procedimento penale per i medesimi fatti, quando il curatore ne abbia ottenuto l’accesso, quale persona offesa, soltanto dopo la scadenza dei termini istruttori.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula le azioni della società e dei creditori sociali e non costituisce un tertium genus; il curatore può fondare le proprie pretese sui presupposti dell’una o dell’altra, ma, operata la scelta per ciascuna questione, ne sopporta anche gli aspetti sfavorevoli quanto a prescrizione, onere della prova e danni risarcibili. La mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, né può applicarsi il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, terzo comma, c.c. quando il curatore non alleghi e provi specificamente il verificarsi della causa di scioglimento e l’indebita prosecuzione dell’attività non conservativa.

Il danno va invece commisurato alle somme fatte uscire dalle casse sociali mediante bonifici e prelievi in favore dell’amministratrice unica, delle società da essa amministrate e dell’ex coniuge, con causali generiche e prive di riscontro documentale, dei quali la convenuta, rimasta contumace e inadempiente all’obbligo di consegnare la documentazione al curatore, non abbia fornito alcuna giustificazione. La restituzione di finanziamenti ai soci eseguita in violazione dell’art. 2467 c.c. integra ulteriore fonte di responsabilità, perché la postergazione opera anche durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea che l’organo gestorio deve verificare attraverso adeguati assetti organizzativi. Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dall’apertura della procedura fino alla sentenza, da cui decorrono gli interessi legali, e l’imposta di registro sulla sentenza, prenotata a debito, grava sul solo convenuto ai sensi dell’art. 59, primo comma, lett. d), d.p.r. n. 131/1986 quando i fatti siano astrattamente riconducibili a fattispecie di reato.

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Delibera assembleare e patto parasociale: distinzione strutturale ed effetti giuridici
La deliberazione assembleare con cui i soci definiscono criteri o indirizzi per l’esercizio futuro dei diritti sociali, ancorché adottata all’unanimità...

La deliberazione assembleare con cui i soci definiscono criteri o indirizzi per l’esercizio futuro dei diritti sociali, ancorché adottata all’unanimità e contenente impegni di voto, non integra un patto parasociale, ma costituisce espressione della volontà dell’organo societario, soggetta alla disciplina delle delibere e quindi liberamente modificabile secondo le maggioranze di legge.

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Equo premio dell’inventore dipendente chiesto al legale rappresentante della datrice fallita: impegno come espromissione o accollo
Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la...

Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la domanda proposta contro il legale rappresentante della società datrice, poi fallita, sul presupposto che egli si sia personalmente obbligato al pagamento, attiene a un rapporto obbligatorio tra le parti ed esula dalle materie devolute alla sezione specializzata dagli artt. 134 c.p.i. e 3 d.lgs. n. 168/2003. Poiché il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale integra una questione di ripartizione interna degli affari e non di competenza, la causa può essere decisa dal giudice in composizione monocratica anche se il rilievo intervenga in fase decisoria.

Le preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio, sicché sono inammissibili i documenti prodotti dal convenuto costituitosi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., quando la citazione sia stata ritualmente notificata presso la sua residenza e il temporaneo domicilio altrove non ne abbia impedito la conoscibilità.

L’impegno del legale rappresentante a pagare personalmente l’equo premio dovuto dalla società non può qualificarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che deve riguardare una pregressa obbligazione dello stesso promittente, e non integra una fideiussione in difetto di elementi che ne rivelino la causa di garanzia; esso va inquadrato nell’espromissione ex art. 1272 c.c. o nell’accollo esterno ex art. 1273 c.c., la cui prova incombe sul creditore. Non la forniscono le dichiarazioni generiche o valutative dei testimoni, come quella secondo cui il convenuto avrebbe detto che della questione «si sarebbero occupati loro», che esprime al più la volontà di regolarla in futuro, né la provenienza della telefonata dallo stesso convenuto, che trattava con il sindacato quale legale rappresentante della società, né elementi dai quali non emergano i termini dell’accordo e i criteri di determinazione del quantum.

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Ricorso d’urgenza del restauratore contro il Ministero della cultura: strumentalità, giurisdizione e condanna ex art. 96 c.p.c.
I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria,...

I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. hanno natura cautelare e funzione provvisoria e strumentale, e presuppongono la prova sommaria, a carico del ricorrente, sia del diritto di cui si invoca la tutela sia del pregiudizio imminente e irreparabile che lo minaccerebbe nel tempo necessario a farlo valere in via ordinaria; l’omessa indicazione dell’azione di merito da cautelare rende inammissibile il ricorso, non essendo verificabile la strumentalità, e il periculum non è integrato dalla prospettazione di un danno esclusivamente patrimoniale.

Va rigettato il ricorso d’urgenza con cui la restauratrice incaricata dalla parrocchia, lamentando la violazione del diritto d’autore sui propri progetti utilizzati dall’architetto cui è stato poi affidato il restauro, chieda nei confronti del Ministero della cultura la sospensione dei lavori di restauro affidati ad altri, l’annullamento del nulla osta della Soprintendenza, l’approvazione dei propri progetti e l’erogazione dei contributi ministeriali: difetta la legittimazione passiva del Ministero, estraneo a qualsiasi rapporto con la ricorrente, perché le autorizzazioni e i contributi sono chiesti dal proprietario del bene culturale e le doglianze andavano rivolte alla curia o all’architetto; il contributo spetta al proprietario che lo abbia richiesto, l’annullamento di un provvedimento amministrativo appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e la domanda risarcitoria è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare.

Il ricorso palesemente inammissibile integra abuso dello strumento processuale e giustifica la condanna d’ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., sanzione pubblicistica che non richiede dolo o colpa grave ma una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, determinata equitativamente anche alla luce delle tabelle milanesi in circa un terzo dei compensi liquidabili, nonché, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

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Azione sociale contro l’amministratore di s.r.l.: prescrizione in caso di conferma nella carica e allegazione del danno
Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’atto di citazione deve individuare i comportamenti asseritamente contrari ai doveri legali o statutari da...

Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’atto di citazione deve individuare i comportamenti asseritamente contrari ai doveri legali o statutari da cui l’attore desume il diritto risarcitorio; la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c. ricorre però soltanto quando tali elementi siano del tutto omessi o assolutamente incerti, perché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere formalistica, e resta distinta dalla questione della prova degli elementi costitutivi della responsabilità.

La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore è in carica, e l’art. 2393, quarto comma, c.c. ne consente l’esercizio entro cinque anni dalla cessazione; la sospensione opera senza soluzione di continuità quando l’amministratore, nella stessa assemblea in cui sostiene di essere cessato, sia stato confermato nella carica e nominato amministratore delegato per un ulteriore mandato.

La responsabilità contrattuale dell’amministratore di s.r.l. verso la società presuppone la specifica deduzione e prova di inadempimenti ai doveri di legge, di statuto o di diligenza, del danno concreto al patrimonio sociale per ciascuna condotta e del nesso causale, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’illegittimità dell’intera gestione, l’indicazione di un danno complessivo non riferito ai singoli addebiti o la doglianza sui risultati negativi delle scelte gestorie, insindacabili nel merito salvo che risultino, ex ante, manifestamente irragionevoli o assunte senza le cautele e le informazioni normalmente richieste; sono tardive le allegazioni sul danno introdotte per la prima volta con la perizia di parte depositata con la seconda memoria ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.

Per l’omesso pagamento di tributi e canoni il danno risarcibile non è l’imposta, che la società avrebbe comunque dovuto sostenere, ma l’importo di sanzioni, interessi e aggi, e l’amministratore ne risponde solo se la società era in grado di pagare o se, a capitale perduto, abbia indebitamente proseguito l’attività; la sentenza penale non irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità ai sensi dell’art. 651 c.p.p. La mera infondatezza e genericità della domanda non integra di per sé la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

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Brevetto europeo di procedimento in sede cautelare: presunzione di validità, prosecution history ed equivalenti
Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità rafforzata che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio...

Il brevetto europeo concesso gode di una presunzione di validità rafforzata che opera anche nel giudizio cautelare e, nel giudizio prognostico sulla sussistenza del diritto, costituisce un riferimento privilegiato rispetto ai pareri pro veritate prodotti dalla parte che eccepisce la nullità; in presenza di allegazioni generiche sulla mancanza di attività inventiva e sull’insufficiente descrizione non occorre disporre consulenza tecnica sulla validità del titolo, che sarebbe esplorativa.

La presunzione di contraffazione prevista dall’art. 67 c.p.i. per i brevetti di procedimento presuppone la tempestiva allegazione e prova della novità del prodotto ottenuto e può essere superata dall’accertamento tecnico della diversità sostanziale del procedimento impiegato dal terzo. La consulenza tecnica fondata sui documenti individuati in contraddittorio tra le parti non è nulla quando il ricorrente non ne abbia tempestivamente contestato la selezione.

Allorché il procedimento industriale del terzo, asseritamente in contraffazione di un brevetto di procedimento, non attui la fase che rappresenta il cuore inventivo del procedimento brevettato, individuato alla luce delle limitazioni introdotte nel corso della procedura di concessione davanti all’Ufficio europeo dei brevetti, deve escludersi l’appropriazione dell’idea caratterizzante l’altezza inventiva e va negata la contraffazione letterale; è il caso del metodo agronomico per vegetali a residuo zero di fitofarmaci il cui nucleo inventivo, secondo gli esaminatori, consiste nell’esecuzione delle analisi entro ventiquattro ore dal prelievo dei campioni, quando il terzo esegua un solo controllo e analisi sempre successive a quel termine. La contraffazione per equivalenti è parimenti esclusa quando il procedimento del terzo coincida con la tecnica già nota dell’agricoltura di precisione, rispetto alla quale gli esaminatori hanno circoscritto l’apporto inventivo del brevetto.

Non integra concorrenza sleale per appropriazione di pregi o per violazione di norme pubblicistiche la commercializzazione di prodotti presentati come ottenuti con produzione integrata e a residuo zero, quando il concorrente rispetti effettivamente le linee guida e i disciplinari cui si è vincolato e che dichiara al pubblico, e minime discrasie rispetto alle dichiarazioni pubbliche non assumono rilievo.

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Inefficacia del sequestro conservativo per inesistenza del credito: provvedimenti ripristinatori ex art. 669-novies c.p.c.
Il sequestro conservativo perde efficacia ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. quando la sentenza di merito, anche non passata in giudicato,...

Il sequestro conservativo perde efficacia ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. quando la sentenza di merito, anche non passata in giudicato, accerti l’inesistenza del credito cautelato, sia che lo escluda interamente sia che lo riconosca in misura inferiore a quella ipotizzata nella misura cautelare, per la parte eccedente, come quando la domanda del curatore ai sensi dell’art. 2486 c.c., cautelata dal sequestro, sia respinta e l’amministratore sia condannato per i soli ammanchi di cassa. I provvedimenti ripristinatori e restitutori vanno adottati d’ufficio dal giudice che ha accertato l’insussistenza del diritto; ove la sentenza non vi abbia provveduto, possono essere disposti con ordinanza, su ricorso della parte interessata, dal giudice che ha emesso la misura cautelare.

La cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo su beni immobili richiede un provvedimento giurisdizionale che ordini al conservatore dei registri immobiliari di provvedervi, non potendo l’effetto essere prodotto da una dichiarazione di volontà del creditore sequestrante. Quanto al sequestro di crediti presso terzi, eseguito nelle forme degli artt. 513 ss. e 547 c.p.c., l’inefficacia della misura ne impedisce la conversione in pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c., ma la dichiarazione di improseguibilità ed estinzione del relativo processo esecutivo spetta al giudice dell’esecuzione, e non al giudice della cautela. La contumacia del creditore sequestrante, che non si oppone alla cancellazione, esclude la pronuncia sulle spese.

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