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La competenza arbitrale: eccezione di compromesso, limiti di arbitrabilità e translatio iudicii
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale – giusta quanto stabilito dall’art. 38,...

L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale - giusta quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. - deve essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

In caso di eccezione di competenza arbitrale, non trova applicazione la regola dell’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., relativa all’adesione delle parti all’indicazione del giudice territorialmente competente. Tale norma, infatti, presuppone che la scelta del giudice rientri integralmente nella disponibilità delle parti, circostanza che non ricorre in materia di competenza arbitrale (la quale incontra dei limite oggettivi, quali quelli derivanti dall’arbitrabilità della lite).

In applicazione dell’art. 819-ter, comma 2, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013), in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza in favore di quella dell’arbitro (o anche nell’ipotesi inversa), trova applicazione la “translatio iudicii” di cui all’art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che nel giudizio proseguito davanti al giudice competente devono ritenersi salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.

Le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni societarie aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, attengono a diritti indisponibili e, come tali, non sono compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.

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Sulla nomina giudiziale dei liquidatori
L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione...

L’art. 2487, II comma, c.c. prevede due tipi di intervento camerale del Tribunale: (i) il primo è per la convocazione dell'assemblea dei soci finalizzata alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei criteri di liquidazione (art. 2487 comma 1 c.c.), e presuppone che vi sia un'inerzia degli amministratori dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale previsto dall’art. 2485 com ma II c.c.); (ii) il secondo intervento camerale del Tribunale è previsto per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione e presuppone un'inerzia dell'assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti (per determinazione dell'organo amministrativo o per l'intervento surrogatorio del Tribunale), dopo che sia stata realizzata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento (per effetto della dichiarazione degli amministratori o del provvedimento surrogatorio del Tribunale). Da tale ricostruzione, rispondente non solo al dato letterale e sistematico delle disposizioni richiamate, ma anche al dato teleologico della volontà del legislatore di creare una scissione tra l'accertamento giudiziale della causa di scioglimento e la nomina giudiziale dei liquidatori al fine di garantire la prevalenza della volontà dei soci, risulta evidente che non è ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria in assenza di uno dei presupposti appena sopra citati.

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Morte del socio nelle società di persone con due soli soci: effetti, termine semestrale di ricostituzione e diritto degli eredi tra liquidazione della quota e quota di liquidazione
In via generale, si può affermare che nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del...

In via generale, si può affermare che nelle società di persone alla morte di un socio consegue lo scioglimento del vincolo sociale che legava il socio alla società, ma non lo scioglimento della società stessa, con la conseguente necessità di definire i rapporti patrimoniali tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto, attraverso il meccanismo di liquidazione previsto dall’art. 2289 c.c. Al verificarsi della morte del socio, i suoi eredi acquisiscono, infatti, il diritto alla liquidazione della quota spettante al de cuius, ossia un diritto di credito ad una somma di denaro rappresentativa del valore della quota del defunto.

L’art. 2284 c.c. riconosce, tuttavia, ai soci superstiti la possibilità di evitare la liquidazione della quota optando invece per lo scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, oppure per la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, e ciò entro sei mesi dal decesso del socio. In seguito alla morte del socio si aprono, quindi, tre alternative ai soci superstiti: liquidare la quota agli eredi, sciogliere la società ovvero continuarla con i successori stessi. La scelta spetta esclusivamente ai soci superstiti, sicché nel caso in cui i soci superstiti optino per addivenire allo scioglimento della società e porla in liquidazione, il diritto degli eredi ha per oggetto la distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 2282 c.c. (il c.d. diritto alla quota di liquidazione e non già il c.d. diritto alla liquidazione della quota), ed essi non possono interferire con tale decisione, dovendo subire, al contrario, la relativa conseguenza di non vedersi liquidata la quota del loro dante causa nel termine di sei mesi dalla sua morte, attendendo la conclusione delle operazioni di liquidazione della società per poter partecipare alla divisione dell’attivo eventualmente residuato.

Quando l’evento morte riguardi una società di persone costituita da due soli soci, si è, tuttavia, posto il problema del coordinamento dell’art. 2284 c.c. con l’art. 2272 n. 4 c.c. (secondo cui la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita). Il problema è stato risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente nel senso che nell’ipotesi di scioglimento disciplinata dall’art. 2272 n. 4 c.c. ci si trova di fronte ad una tipica fattispecie a formazione progressiva costituita da due elementi: la morte di uno dei due soci e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi dalla sua morte, sicché non è la sola morte di uno dei due soci a determinare lo scioglimento della società, bensì la sua morte quando essa è seguita dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale. Quest’ultimo elemento determina, quindi, il perfezionamento della fattispecie estintiva della società, quale prevista dall’art. 2272 n. 4 c.c. e quindi con effetti ex nunc. Pertanto, poiché la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto è priva di efficacia retroattiva, in difetto di ricostituzione di tale pluralità lo scioglimento della società si produce solo alla scadenza del semestre di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., in quanto in pendenza di detto termine, il socio superstite, oltre a poter optare per la ricostituzione della pluralità di soci, può avvalersi della scelta tra le tre diverse soluzioni contemplate dall’art. 2284 c.c. (scelta che rientra nell’esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi i quali, finché non sia scaduto il termine di cui all’art. 2272 n. 4 c.c., possono soltanto aderire alla eventuale proposta di continuazione della società). Ne discende che, se nel termine di sei mesi dalla morte di uno dei soci, interviene la delibera di scioglimento della società e l’avvio della fase liquidatoria, gli eredi che, non essendo divenuti soci, subiscono la scelta del socio superstite di sciogliere anticipatamente la società, parteciperanno alla distribuzione del netto ricavo della liquidazione del patrimonio della società, e cioè avranno diritto ad una quota di liquidazione e non più alla liquidazione della quota del de cuius.

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Responsabilità dell’amministratore per violazione della par condicio creditorum: fondamento, presupposti e legittimazione attiva
In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai...

In una situazione di dissesto societario, il pagamento preferenziale a favore di alcuni creditori può arrecare danno non solo ai singoli creditori rimasti insoddisfatti, ma anche alla società, in quanto la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare. Il danno che connota l’illecito è dunque danno alla par condicio creditorum, perciò alla massa dei creditori e non ad uno od alcuno di essi in particolare, e si configura come danno da mancata falcidia del credito pagato per intero ovvero da maggiore falcidia dei crediti ammessi, essendo dunque pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta fallimentare, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.

Il curatore fallimentare è legittimato ad esperire, in sede civile, azione per il danno derivante dal pagamento preferenziale in quanto lesivo dell’obbligo di conservazione dell’integrità patrimoniale che grava sugli amministratori. L’interesse del curatore ad agire ha natura procedimentale, in quanto inteso ad attuare il pari concorso dei creditori, e va accertato con riferimento al momento della proposizione della domanda, perché si fonda sul già dichiarato stato di insolvenza del debitore, non sui prevedibili esiti della procedura concorsuale. È onere del curatore che agisce in giudizio dedurre la natura del credito soddisfatto, l’esistenza di crediti di pari grado o di grado poziore rimasti insoddisfatti, dimostrare che la reale intenzione dell'amministratore era quella di favorire alcuni dei creditori a scapito degli altri, nonché determinare l'ammontare del danno cagionato. Poiché la dannosità dei pagamenti va rapportata alla lesione della par condicio creditorum (e non alla lesione del patrimonio sociale della fallita), nessun rilievo può assumere il fatto che le prestazioni remunerate con i pagamenti preferenziali abbiano apportato dei benefici alla società fallita. Né l'eventuale non revocabilità del pagamento vale a renderlo legittimo e non preferenziale.

L’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore per pagamenti preferenziali si differenzia dall’azione revocatoria fallimentare: benché entrambe conducano ad un risultato pratico equivalente dal punto di vista della massa dei creditori (i.e. la restituzione al concorso dei creditori dei pagamenti preferenziali effettuati), esse differiscono sul piano della direzione soggettiva, dei presupposti e del fondamento logico, con la conseguenza che la non esperibilità dell’una non esclude l’esercizio dell’altra.

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La responsabilità degli amministratori di fatto
Le regole che disciplinano l’attività degli amministratori regolano il corretto svolgimento dell’amministrazione della società e sono quindi applicabili non solo...

Le regole che disciplinano l'attività degli amministratori regolano il corretto svolgimento dell'amministrazione della società e sono quindi applicabili non solo a coloro che sono stati immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratore, ma anche a coloro che si sono ingeriti nella gestione della società senza aver ricevuto da parte dell'assemblea alcuna investitura, neppure irregolare o implicita. Pertanto, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni: ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società è sufficiente l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società.
Ne consegue che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale, quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni dai medesimi concretamente esercitate.

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La nomina dei liquidatori impedisce la prosecuzione del giudizio ex art. 2409 c.c. pendente
L’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di nomina dei liquidatori ex artt. 2487-2489 c.c. determina la cessazione dalla carica...

L’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di nomina dei liquidatori ex artt. 2487-2489 c.c. determina la cessazione dalla carica dei precedenti amministratori e rende improcedibile il giudizio ex art. 2409 c.c. pendente, non sussistendo più l’interesse a garantire la corretta amministrazione della società, che è scopo precipuo, autonomo e complementare, rispetto agli altri mezzi previsti dall’ordinamento giuridico a tutela della cattiva amministrazione, del procedimento di denuncia al Tribunale.

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Obbligo di difesa tecnica nel procedimento ex art. 2485 c.c.
È inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della causa di scioglimento della s.r.l. per scadenza del termine non comunicata...

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere l’accertamento della causa di scioglimento della s.r.l. per scadenza del termine non comunicata al Registro delle Imprese da parte dell’organo amministrativo ex art. 2485 c.c., se presentato dalla parte in proprio e senza la difesa tecnica di un avvocato, trattandosi di procedimento plurilaterale.

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Clausola compromissoria statutaria, competenza del giudice ordinario e giudizio monitorio
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio e formulata con ampio tenore testuale nel senso di devolvere al...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio e formulata con ampio tenore testuale nel senso di devolvere al giudizio degli arbitri qualunque controversia tra soci o soci e società va interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa e, quindi, va ricompresa nella competenza arbitrale l'azione volta a far valere crediti derivanti dal recesso della società consorziata, trattandosi di diritti inerenti i rapporti tra la società e i soci e attinenti proprio all’esecuzione della disciplina statutaria. La presenza della clausola statutaria non eslcude, però, la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, laddove però, in sede di opposizione, il debitore ingiunto eccepisca la competenza arbitrale, il giudice ordinario deve rimettere la controversa agli arbitri

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Rimedi avverso la delibera di esclusione del socio di cooperativa illegittima: opposizione e invalidità
La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai...

La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2533 c.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione che deve essere idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e consentirgli di difendersi. La società nel giudizio di opposizione resta vincolata ai fatti dedotti nella delibera che, per giustificare l’esclusione, devono essere connotati da colposità e gravità ed essere idonei ad arrecare pregiudizio alla società; in assenza di specifiche fattispecie delineate nello statuto spetterà al giudice la valutazione della specifica gravità del comportamento del socio e del concreto pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. In questo quadro, va considerata illegittima l’esclusione del socio che abbia reso testimonianza in un giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della cooperativa laddove detta testimonianza non sia risultata rilevante nel giudizio e, comunque, non sia stata accertata come falsa in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza la delibera di esclusione del socio è invalida e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa deve essere ripristinato ex tunc.

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Elementi e criteri di valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora nel sequestro conservativo
In materia di sequestro conservativo, sussiste il requisito del fumus boni iuris in presenza di elementi che consentano di ritenere...

In materia di sequestro conservativo, sussiste il requisito del fumus boni iuris in presenza di elementi che consentano di ritenere probabile l’esistenza della pretesa in contestazione. Al riguardo, il Giudice deve accertare - con un’indagine sommaria che può anche limitarsi all’esame della documentazione esibita dalla parte istante - la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. La cognizione del fumus boni iuris deve essere circoscritta a un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali.

Il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Non è necessario che tali elementi siano simultaneamente presenti.

In particolare, costituisce elemento oggettivo, per valutare il pericolo nel ritardo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e il presunto ammontare del credito da tutelare. Nella valutazione di tale profilo occorre tener conto che non basta la sussistenza dell’idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga sino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso. Inoltre, nella valutazione quantitativa della consistenza del patrimonio del debitore e della sua composizione occorre aver riguardo anche all'attività economica in cui eventualmente lo stesso si innesti; occorre cioè avere riguardo alla situazione economica generale del debitore.

Quanto all’elemento soggettivo, può assumere rilievo anche il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni. In ogni caso, il mero rifiuto di adempiere o di risolvere in via bonaria la controversia, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, tra cui l’opinione soggettiva, pur se non fondata, di non essere obbligato, non è indice - di per sé solo - di una situazione di pericolo e non giustifica, quindi, la concessione del sequestro.

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Diritto di accesso ex art. 2476, secondo comma, c.c. del socio concorrente
Qualora il socio ricorrente ex art. 2476, secondo comma, c.c. che non partecipa all’amministrazione sia anche concorrente della società, e...

Qualora il socio ricorrente ex art. 2476, secondo comma, c.c. che non partecipa all’amministrazione sia anche concorrente della società, e lo svolgimento di attività concorrenziale sia sostanzialmente pacifico e attuale, la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale deve essere configurata in termini più stringenti, circoscrivendo l’accesso a quei soli documenti rispetto ai quali il reclamante dimostri uno specifico proprio interesse alla consultazione e nelle modalità più idonee ad evitare ulteriori momenti di conflitto, dovendosi realizzare un contemperamento tra il diritto del socio ad essere informato e le esigenze della società meritevoli di tutela (anche in termini di riservatezza), alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di società. Ne consegue che i soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti, essendo illegittimi i comportamenti del socio rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi e potendo l’amministratore negare l’accesso o adottare misure di protezione dei dati sensibili.

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Cause di scioglimento: tra impossibilità assoluta, paralisi assembleare e poteri suppletivi del Tribunale
La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile...

La causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea ricorre solo in presenza di una paralisi stabile e irreversibile dell’organo assembleare sulle delibere essenziali. L'impossibilità di funzionamento si verifica tutte le volte in cui l’assemblea, pur essendo attiva, non riesca ad approvare l’adozione delle delibere essenziali e indispensabili, come l'approvazione del bilancio o la nomina degli organi sociali. La continuata inattività dell’assemblea si riferisce, invece, al caso in cui vi sia inerzia dell’organo assembleare e quindi un disinteressamento dei soci alla vita della società.

La causa di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale richiede un’impossibilità di natura giuridica o materiale, riguardante lo svolgimento dell’attività in cui l’oggetto stesso consiste. Lo scioglimento della società presuppone una cessazione definitiva dell’impresa, mentre mere situazioni temporanee di difficoltà non rendono evidente in modo assoluto l‘irreversibilità della situazione e l’inutilità e la dannosità derivante dalla permanenza del vincolo sociale. Le difficoltà economiche - per quanto gravi - non possono essere ritenute di per sé sufficienti ad integrare la causa di scioglimento, non essendo configurabile una sorta di impossibilità “economica” di conseguimento dell’oggetto sociale.

L’intervento sostitutivo del Tribunale per la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione ha carattere eccezionale - presupponendo una inerzia della assemblea convocata per l'adozione di tali provvedimenti - ed è ammissibile solo dopo la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento.

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