Non è giuridicamente configurabile l’azione di simulazione relativa dell’atto costitutivo di società di capitali con cui si faccia valere l’interposizione fittizia dei soci che risultano aver sottoscritto il capitale sociale della società e ciò in ragione dell’inderogabile principio della tutela dei terzi di fronte alla apparenza del diritto come risulta dal sistema di pubblicità legale costituito dal registro delle imprese. Il contratto sociale, infatti, non è mero atto interno tra soci, ma è destinato ad incidere nella sfera dei terzi estranei contraenti e, pertanto, dopo l’iscrizione di un ente dotato di autonoma personalità giuridica non può avere rilevanza alcuna divergenza tra la reale volontà dei contraenti e le risultanze della pubblicità legale. L’eventuale pactum fiducia tra il socio e un terzo ha rilevanza solo tra detti soggetti, ma solo il fiduciario può essere considerato socio. In ogni caso, la domanda volta all’accertamento dell’interposizione fittizia è diversa da quella volta all’accertamento dell’interposizione reale in quanto fondata su fatti differenti e il giudice non può pronunciarsi sulla seconda ove non sia stata proposta tempestivamente.
La descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto di cui si afferma la lesione ed è, quindi, sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito, cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso.
Le contestazioni relative alla validità dei titoli di privativa e alle rivendicazioni azionate o alla diversità del prodotto esulano dal thema decidendum tipico del procedimento di descrizione e costituiscono delle deduzioni proponibili nell’eventuale giudizio di merito, al fine di resistere all’accertamento degli illeciti denunciati dalla ricorrente, nonché oggetto del processo a cognizione piena.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ., va inquadrato nella figura del mandatario ovvero di colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altro soggetto, con la conseguenza che le ipotesi di mancato diligente espletamento dell’incarico da parte del rappresentante comune (ad es. per il voto non conforme alle istruzioni ricevute dai compartecipanti alla comunione della quota o per eventuali inadempimenti rispetto alle indicazioni ricevute dai contitolari della quota) troveranno sanzione in un giudizio di responsabilità ex mandato.
La circostanza che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune. Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione.
La nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l’acquisto mortis causa della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ., richiamati dall’art. 2468 cod. civ.