La prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949, comma primo, c.c. deve essere interpretata restrittivamente, nel senso di essere applicata soltanto in relazione ai diritti riconducibili all’organizzazione derivante dal contratto di società e dallo svolgimento del rapporto sociale. Segnatamente, i rapporti sociali soggetti alla prescrizione breve di cui all’art. 2949 c.c. si riferiscono a quei diritti che sorgono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e a quelle situazioni giuridiche determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d’essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, va ritenuto certamente incluso nei crediti attinenti al contratto di società il diritto alla ripartizione degli utili in capo ai soci e il corrispondente diritto della società a ripetere quanto indebitamente percepito dal socio a tale titolo, costituendo la ripartizione degli utili la finalità sottesa al contratto di società, secondo la definizione che ne dà l’art. 2247 c.c. Sotto altro rilevante profilo, giova considerare che, nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, l’art. 2935 c.c. attribuisce rilievo unicamente alla possibilità giuridica di far valere il diritto, restando, invece, del tutto irrilevanti eventuali impedimenti soggettivi o l’impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto.