Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di far apparire, a partire da una parola chiave identica a tale marchio - che il concorrente ha scelto senza il consenso del detto titolare -, la propria pagina web o anche un annuncio all'interno della stessa. Il titolare del marchio può opporsi all'uso quale parola chiave di un segno identico al suo marchio qualora l'uso stesso possa compromettere una delle funzioni del marchio. Tale situazione di compromissione si verifica, in particolare, quando l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, oppure di una delle altri funzioni di quest'ultimo, quali quelle consistenti nel garantire la qualità di detto prodotto o servizio, oppure di comunicazione, investimento o pubblicità.
Anche nel campo della comunicazione telematica, va tenuto conto della circostanza che un marchio rappresenta spesso, oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi, uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.
In relazione alla violazione della fondamentale funzione di indicatore di origine, sussiste violazione della funzione di cui trattasi quando l'annuncio non consente o consente soltanto difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi a cui l'annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.
In particolare, il servizio di posizionamento a pagamento Adwords, fornito dai più comuni motori di ricerca, consente che si collochi un link tra quelli sponsorizzati, con la sostanziale conseguenza di forzare detta ricerca; ne consegue che l'inserimento di una o più parole chiave nel link pubblicitario, costituenti un segno distintivo altrui, può assumere il carattere d'illecito sotto il duplice profilo della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 e n. 3, cod. civ., comportando non solo un'indubbia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela, a danneggiare l'altrui azienda, ma anche una violazione del segno, con un conseguente concreto pericolo di confusione.
In ipotesi di attività concorrenziale interferente, il titolare di un diritto di proprietà industriale (quale il domain name) può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto.
Alla luce della natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria. Ed infatti lo sviamento di clientela, che rappresenta il tipico effetto dannoso dell'attività illecita, integra certamente [...] gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l'irreparabilità del danno deriva dall'obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall'impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all'immagine ed agli interessi della impresa pregiudicata.
In difetto di prova contraria, poiché gli ulteriori annunci correlati alla parola ricercata sono inseriti, a pagamento, da chi si avvale del servizio AdWords, il responsabile di tali annunci e delle parole chiave usate per la visualizzazione dei medesimi è l'inserzionista.
Il ricorso ex art. 2476, comma 3, c.c., volto alla revoca dell’amministratore di S.r.l. in sede cautelare, è inammissibile ove non ricorrano gravi irregolarità gestionali potenzialmente foriere di aggravamento del danno al patrimonio sociale. L’irregolare redazione o approvazione dei bilanci, in assenza di conseguenze lesive provate, non integra di per sé un danno attuale; allo stesso modo, il conflitto tra soci non può fondare il periculum in mora se non incide sull’integrità del patrimonio societario. L’eventuale dazione di somme da parte dell’amministratore non è qualificabile come conferimento, finanziamento o versamento postergato in mancanza di precisi elementi negoziali e contabili che ne determinino natura e causa. In assenza di prova rigorosa, è esclusa la possibilità di disporre la revoca cautelare, che resta misura eccezionale e strumentale alla sola azione risarcitoria ex art. 2476, comma 1, c.c.
Il curatore speciale della società volge una funzione di contenuto identico a quella del soggetto sostituito, e, quindi, sia pure nei limiti del particolare affare che ne ha imposto la nomina, rappresenta la società anche sotto il profilo processuale.
Il curatore speciale della società ha legittimazione processuale quanto ai giudizi che sorgono in relazione a tutti gli atti per cui sia stata disposta la nomina.
Il sequestro conservativo di cui all’art. 671 cpc è strumento predisposto a garanzia di crediti pecuniari attuali, ovverosia non ipotetici ed eventuali, tanto da risultare strumentale solo ad azioni di merito aventi ad oggetto domande di condanna al pagamento di somme di danaro, non essendo infatti ammissibile se finalizzato ad una domanda di mero accertamento.
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, in quanto tale condotta non causa un danno patrimoniale alla società, avendo invero il bilancio solo la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi ed in generale il mercato, la fotografia del quadro patrimoniale, finanziario ed economico della società in un dato momento.
L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
La nomina del curatore speciale, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., quando la relativa necessità sorga nel corso di un procedimento già instaurato, spetta al giudice che procede e non al Presidente del Tribunale.
Il disegno o modello comunitario, al pari di ogni altro diritto di privativa, attribuisce al titolare lo ius excludendi alios nei confronti di chiunque, indipendentemente dalla qualifica di imprenditore, ponga in essere atti di sfruttamento commerciale. L’elencazione di tali atti ha carattere esemplificativo e non tassativo, restando esclusi unicamente quelli compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali, nonché quelli effettuati a fini di sperimentazione, didattici o di citazione. Ne consegue che anche la pubblicazione sul proprio sito internet di un prodotto che incorpori il modello registrato integra una violazione dei diritti di esclusiva, trattandosi di un’attività svolta a scopo commerciale.
La rimozione delle immagini dal sito internet nelle more del cautelare non esclude il periculum di reiterazione dell’illecito, quando l’impresa dispone ancora dei mezzi per realizzare il modello oggetto di causa, con conseguente pregiudizio per la ricorrente in termini di sviamento della clientela, difficilmente risarcibile nel merito.
Il divieto di comunicazioni commerciali previsto dall’art. 21, comma 10, d.lgs. n. 6/2016 ha portata ampia e ricomprende qualunque messaggio diffuso tramite i servizi della società dell’informazione – inclusi siti web, piattaforme di e-commerce e social network – che abbia lo scopo o l’effetto, anche indiretto, di promuovere sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica, indipendentemente dal contenuto nicotinico dei prodotti. Rientrano nel divieto non solo le forme esplicite di pubblicità, ma anche pratiche quali sconti, promozioni, coupon, indicazioni di vantaggi economici, immagini evocative dell’atto di fumare, recensioni entusiaste e raffronti di prezzo, ove idonei a incentivare l’acquisto. È invece consentita la mera titolarità di siti internet e canali social, purché non utilizzati in funzione promozionale.
In ossequio all’approccio restrittivo imposto dalla direttiva 2014/40/UE a tutela della salute, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2016 ha effetto abrogativo, anche implicito, delle precedenti norme che consentivano talune modalità di comunicazione commerciale relativa a liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina e che sostanzialmente si limitavano a proteggere la fascia dei soggetti minori di età.
L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, restando altrimenti esclusa la competenza arbitrale con riguardo alla controversia decisa in giudizio.
La competenza arbitrale, fondandosi sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, co. 3, c.p.c., essendo consentito alle parti, con condotte processuali convergenti, escluderla mediante instaurazione del giudizio ordinario e mancata proposizione dell’eccezione.
In applicazione dell’art. 819ter, co. 2, c.p.c. – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 223/2013) – è applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, tanto quando il giudice ordinario declini la competenza in favore degli arbitri quanto nell’ipotesi inversa.
La regola di cui all’art. 38, co. 2, c.p.c., relativa all’adesione all’indicazione del giudice territorialmente competente, non risulta applicabile all’eccezione di competenza arbitrale. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali limiti alla compromettibilità in arbitri della controversia, anche rilevabili d’ufficio.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri “qualunque controversia” tra società e amministratori, relativa a rapporti riferibili alla vita sociale, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’amministratore unico, ove inerenti al rapporto sociale e a diritti disponibili.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia accolta l’eccezione di compromesso e dichiarata la competenza arbitrale, la decisione deve essere assunta con sentenza, e non con ordinanza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto per ragioni di rito (quale la declaratoria di competenza arbitrale) comporta la soccombenza dell’opposto, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. L’eventuale adesione dell’opposto all’exceptio compromissi rileva, al più, ai fini della quantificazione delle spese, ma non incide sull’an della soccombenza.
In tema di nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c., qualora l’esigenza della nomina sorga nel corso di un giudizio già pendente, la relativa istanza deve essere proposta al giudice davanti al quale il giudizio pende e non al Presidente dell’Ufficio Giudiziario.
L’art. 80 c.p.c. deve, infatti, essere interpretato nel senso che il potere del Presidente dell’Ufficio Giudiziario è circoscritto all’ipotesi in cui la causa sia ancora “da proporre” e non anche a quella in cui il giudizio sia già instaurato.
Ne consegue che, qualora il giudizio penda innanzi a un collegio arbitrale, la competenza a provvedere sulla nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. spetta agli arbitri, trattandosi di questione attinente alla regolarità del contraddittorio.
La mancata nomina del curatore speciale in presenza di un conflitto di interessi integra un vizio del rapporto processuale idoneo a determinare la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione.
Il controllo notarile di legalità delle deliberazioni di modifica dello statuto ex art. 2436 cod. civ. si sostanzia in un’analisi di carattere rigorosamente documentale, volta a verificare la conformità della deliberazione assembleare alle caratteristiche tipologiche previste dalla disciplina di legge. Rientrano nel perimetro di controllo preventivo demandato al notaio non soltanto i profili contenutistici della delibera, ma altresì la regolarità del procedimento formativo della stessa (con la precisazione che la verifica notarile non può fermarsi a rilevare i vizi che determinano la nullità della deliberazione, ma deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci).
Il notaio è tenuto a rifiutare l’iscrizione nel registro delle imprese di una deliberazione che non risulti aderente al modello tipologico previsto dall’ordinamento, ogniqualvolta tale difformità emerga in modo chiaro sul piano documentale. Egli deve, invece, procedere all’iscrizione in tutte le ipotesi in cui il vizio – sia esso sostanziale o procedimentale – non risulti nei termini sopra indicati e richieda, per essere accertato, un’indagine destinata a tradursi in un giudizio di merito. In tali evenienze, infatti, il legislatore demanda la decisione al giudice attraverso l’impugnazione dell’atto che si assume viziato, proposta successivamente alla sua iscrizione nel registro delle imprese.
Fermo restando che sono invalide le clausole statutarie che, in via generale, prevedono esercizi sociali di durata diversa dall’anno, è pacifico che il principio dell’annualità dell’esercizio sociale - e il correlato obbligo di redigere il bilancio su base annuale - debba essere contemperato, da un lato, con il diritto della società di determinare liberamente la data di inizio dell’esercizio (che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza) e, dall’altro, con la facoltà della società stessa di variare successivamente tale data mediante apposita modifica statutaria.
L’esercizio straordinario di passaggio può assumere durata sia infra-annuale sia ultrannuale, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto. In particolare, il ricorso a un esercizio ultrannuale risulta giustificato qualora il periodo infra-annuale di transizione non sia idoneo a fornire una rappresentazione significativa e attendibile della gestione sociale (nel caso di specie, è stata ritenuta corretta la previsione, in sede di prima applicazione della modifica statutaria, di un esercizio della durata di quindici mesi, mentre un esercizio limitato a soli tre mesi è stato considerato scarsamente significativo ai fini della rappresentazione dei risultati conseguiti, anche in ragione della marcata stagionalità dell’attività svolta dalla società, operante nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento).
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.
L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.
Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.
In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.
Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.