L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento dell’effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, riservato al giudizio di concorrenza sleale; la tutela è configurabile solo tra prodotti identici o affini, cioè appartenenti allo stesso genere in relazione alla loro natura, alla clientela e ai bisogni che soddisfano, affinità che implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti e non la mera appartenenza a un medesimo ambito culturale o di costume, e che non è vincolata all’inclusione nella stessa classe merceologica.
Integra contraffazione, e insieme concorrenza sleale per appropriazione di pregi ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c., la prosecuzione dell’uso del marchio da parte dell’ex licenziatario di un centro di snellimento dopo la risoluzione del contratto di licenza per clausola risolutiva espressa, tanto più quando il segno sia affiancato a metodologie e macchinari concorrenti, perché il marchio rinomato è usato in funzione di richiamo della clientela, che è indotta a credere nell’esistenza di un rapporto di affiliazione, e il rischio di confusione comprende il rischio di associazione; l’inserimento del marchio altrui nella propria denominazione sociale per un’attività identica o affine comporta automaticamente il rischio di confusione e legittima l’ordine di eliminare la parola dalla denominazione. Sussistendo il fumus, nel diritto industriale il periculum in mora è in re ipsa, stante la difficoltà di quantificare il danno per equivalente; l’inibitoria può essere assistita dalla penale ex art. 131 c.p.i., con decorrenza differita per i tempi tecnici di rimozione, e dalla pubblicazione del dispositivo su quotidiani nazionali a spese della resistente contumace.
Ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, negli illeciti commessi a mezzo internet il danneggiato può agire non solo davanti al giudice dello Stato in cui è stabilito l’autore della pubblicazione, quale luogo del fatto generatore, ma anche davanti al giudice del luogo in cui si trova il centro principale dei propri interessi e in qualsiasi altro luogo in cui il danno si è verificato; il principio, affermato dalla Corte di giustizia per la lesione dei diritti della personalità online, si estende alla violazione dei diritti patrimoniali d’autore, con la precisazione che il giudice dello Stato membro dell’autore leso è competente a decidere limitatamente al danno cagionato nel proprio territorio. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria proposta, con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità ex reg. (CE) n. 861/2007, dall’impresa italiana contro la società straniera che abbia riprodotto sui propri profili social immagini asseritamente protette.
Chi invoca la tutela autorale di rendering di arredi ha l’onere di identificare specificamente l’opera, di produrre le elaborazioni grafiche di cui rivendica la paternità e di allegare gli elementi costitutivi dell’originalità e della creatività; ove inquadri l’opera nel disegno industriale di cui all’art. 2, n. 10, l.d.a., deve allegare e provare anche il valore artistico, desumibile dal riconoscimento collettivo dell’opera (inclusione in collezioni museali, premi di design, pareri di esperti, citazioni in riviste specializzate). Il rinvio a un link che raffigura una pluralità indistinta di fotografie non soddisfa tali oneri.
Il lucro cessante da violazione del diritto d’autore va liquidato ai sensi dell’art. 158, comma 2, l.d.a. in via preferenziale tenendo conto degli utili realizzati dall’autore della violazione e, solo in via sussidiaria, in via forfettaria secondo il prezzo del consenso; il costo di produzione dell’opera non è un criterio valido di liquidazione, e la domanda va rigettata quando l’attore non alleghi né provi gli utili del convenuto, non ne chieda l’esibizione della contabilità e non documenti i parametri tariffari invocati per il prezzo del consenso.
Il brevetto richiede per la sua validità, oltre alla novità intrinseca o originalità, anche il requisito formale della descrizione chiara e completa, cosicché la mancanza nell'ambito della descrizione dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.
L’art. 82 c.p.i. riserva la tutela del modello di utilità ai nuovi modelli che sono atti a conferire particolare efficacia, in virtù ad esempio di loro particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti. L'insistito uso dell'attributo "particolare" denota la volontà del legislatore di porre un filtro di accesso alla tutela ulteriore a quello della mera novità, filtro che seppur su un piano qualitativamente differente, cioè quello più specifico dell'efficacia di impiego, rispecchia quello dell’attività inventiva; il modello di utilità opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, mentre l’invenzione si fonda sulla soluzione di un problema tecnico non ancora risolto.
Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse e anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva, il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili.
La fattispecie di responsabilità extracontrattuale ex art. 2598, n. 2 c.c., tanto nella forma della denigrazione altrui quanto in quella dell'appropriazione di pregi, tutela la funzione di promozione dell'impresa e, quanto alla denigrazione, mira ad evitare che un concorrente sia posto in cattiva luce.
L'invio di diffide a tutela di un brevetto che ha superato la fase di esame europeo, anche se ne è stata successivamente accertata la nullità, costituisce esercizio in buona fede del diritto, trovando fondamento nella ragionevole convinzione di validità del brevetto [nella specie, diffida inviata alla piattaforma di e-commerce che distribuiva il prodotto del concorrente, con conseguente sospensione temporanea delle vendite]; in ogni caso il danno da concorrenza sleale non può essere liquidato in via equitativa se l’attore non alleghi gli elementi di quantificazione di cui può ragionevolmente disporre, quali le quantità vendute sul canale, il prezzo e la durata della sospensione.
La tutela del segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i. prescinde dagli accordi di riservatezza tra le parti, e la risoluzione consensuale del contratto di subfornitura non la esclude di per sé; spetta però a chi lamenta la violazione provare l’esistenza di informazioni tutelabili, la loro consegna al subfornitore e la loro utilizzazione, prova che non è data quando il subfornitore contesti di avere ricevuto altro che lo stampo di produzione e un diario delle sue manutenzioni e il prodotto sia commercializzato da numerose imprese. Le dichiarazioni scritte di terzi e la perizia stragiudiziale hanno valore meramente indiziario, e il patto di non concorrenza, per il quale l’art. 2596 c.c. richiede la prova scritta, cessa con la risoluzione consensuale per iscritto del contratto che lo prevedeva.
Ai fini della tutela triennale del disegno o modello comunitario non registrato ex art. 11 reg. CE 6/2002, affinché vi sia divulgazione al pubblico è necessario che il modello sia stato esposto, usato in commercio o comunque reso conoscibile negli ambienti specializzati del settore, non essendo sufficiente la diffusione tra coloro che fanno parte della catena distributiva, perché la divulgazione deve avere una proiezione esterna rispetto alla realtà aziendale di appartenenza; decorso il triennio dalla prima divulgazione, il titolare che non disponga di un valido titolo di privativa non può impedire la riproduzione delle caratteristiche del prodotto se non nei limiti della concorrenza sleale per imitazione servile, che non può creare o perpetuare situazioni di monopolio di fatto oltre quelle fondate su titoli brevettuali.
La tutela prevista dall’art. 2598, n. 1, c.c. contro l’imitazione servile è subordinata all’individuazione degli elementi ritenuti indebitamente ripresi nei prodotti dell’imitatore e dotati di per sé di un’apprezzabile e determinata capacità distintiva idonea cioè a ricondurre i prodotti alla loro specifica origine. Da tale riscontro vanno epurati: 1) elementi consolidati nella tradizione, acquisiti al gusto collettivo dominante nel mercato e dunque non nuovi in sé; 2) soluzioni formali che assumono per di più un sostanziale ed esclusivo valore ornamentale che possono trovare tutela solo mediante lo strumento del disegno e del modello.
In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l'originalità del prodotto imitato integra uno degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che l'attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato "fedelmente" da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello. Non assolve tale onere il ricorrente che si limiti ad allegare, senza riscontri, di aver ideato il prodotto, a fronte della documentata presenza sul mercato di altri prodotti con le medesime caratteristiche formali, né vale a provarne l’originalità la documentazione relativa agli stampi di produzione e alle loro modifiche.
Va rigettato il ricorso cautelare ante causam per descrizione, sequestro e inibitoria ai sensi degli artt. 129 e 131 c.p.i. e 161 e 163 l.d.a. con cui l’ex preponente lamenti la conservazione, da parte dell’ex agente, di dati sui clienti e sulla rete distributiva, quando non siano allegati né i requisiti di segretezza, valore economico e protezione delle informazioni richiesti dall’art. 98 c.p.i., né gli elementi costitutivi di una banca dati tutelabile, creativa o protetta dal diritto sui generis, che presuppone un investimento rilevante e autonomo rispetto all’attività principale del costitutore. Non integra uso abusivo, né estrazione o reimpiego, né concorrenza sleale, la produzione, nel giudizio pendente per l’indennità di fine rapporto, di dati legittimamente acquisiti dall’agente durante il rapporto o trasmessigli dalla stessa preponente, e gli obblighi contrattuali di riservatezza cedono di fronte alla necessità di tutelare i propri diritti in giudizio.
La condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi primo e secondo e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale. Il discrimine tra esercizio e abuso del diritto processuale risiede nella mala fede o nella colpa grave, non potendo la sanzione discendere da una responsabilità oggettiva per l’esito sfavorevole del processo. Costituisce condotta connotata da colpa grave il deposito di un ricorso cautelare, con richiesta di provvedimenti anche inaudita altera parte, manifestamente generico in punto di allegazione e di prova degli elementi costitutivi degli illeciti invocati, che imponga una defatigante attività difensiva alla controparte e al giudice, e la somma va determinata equitativamente in proporzione ai compensi medi liquidabili.
L’azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall’art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tanto che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie sia con riferimento ai presupposti dell’azione sociale, che ha natura contrattuale, sia con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale.
L’azione sociale di responsabilità, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni, con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno, manifestandosi nella sfera patrimoniale della società; termine il cui decorso rimane, peraltro, sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.
Per l’azione extracontrattuale di responsabilità dei creditori sociali, la prescrizione decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 cod. civ.), non corrisponde allo stato d’insolvenza di cui all’art. 5 della legge fall., derivante, in primis, dall’impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all’amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.
La irregolare tenuta delle scritture contabili non comporta automaticamente un danno risarcibile in capo al fallimento ma è onere del curatore indicare specificamente la causa del danno stesso direttamente correlato.
Nella quantificazione del danno per indebita continuazione dell'attività di impresa successiva allo scioglimento della società per la perdita del capitale non vanno computati i crediti che, benché ipoteticamente sussistenti, non sono stati oggetto di ammissione al passivo del fallimento.
Non può costituire valida allegazione di una condotta foriera di danno la violazione del generale obbligo di diligente gestione della società, posto che – per quanto tale obbligo sia indubbiamente gravante sull’amministratore secondo il canone di diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176, comma secondo, c.c. – ai fini che qui interessano occorre la puntuale allegazione di fatti specifici che abbiano costituito fattore causale del danno lamentato.
Il rimborso a sé stesso, da parte dell’amministratore socio, del finanziamento erogato alla società non è fonte di responsabilità se il curatore non allega e dimostra che, alla data del versamento, la società versasse nella situazione di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o di ragionevolezza di un conferimento che rende operante la postergazione ex art. 2467 c.c. Quando la società fallita sia stata costituita al solo fine di proseguire, nei medesimi locali e con i medesimi fornitori, l’attività di un’impresa già insolvente, il deficit accertato in sede concorsuale non può essere addossato per intero all’amministratore, non risultando dimostrato che una gestione diligente avrebbe condotto a esiti diversi; l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle entrate, fondato su criteri presuntivi a fini fiscali, non può essere assunto a parametro del danno.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, e in particolare quelli divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio e quelli costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o da indicazioni descrittive di specie, qualità, quantità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche del prodotto o servizio. L’enumerazione contenuta in tale ultima lettera ha carattere meramente esemplificativo e in essa sono ricomprese tutte le parole ed espressioni adoperate per magnificare i prodotti e i servizi cui vengono riferiti attraverso la sottolineatura di livello superiore delle relative caratteristiche, della raffinatezza dell’utente cui sono destinati e del prestigio che conferiscono a chi se ne avvale
La giurisprudenza ha precisato che anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere.
I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva. La qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva.
La definizione di marchio forte è speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall’utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato
La debolezza di un marchio importa che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte. La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione – anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell’“attitudine individualizzante” del segno) – sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all’interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l’azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte.
L’istituto del secondary meaning ricorre quando un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trova ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico.
È nullo per difetto di capacità distintiva il marchio denominativo costituito da termini inglesi basilari immediatamente comprensibili al pubblico di riferimento [nella specie, “Bi-Bag” per borse, ossia “doppia borsa”], poiché nel settore della moda la conoscenza dell’inglese deve presumersi e la parola descrive la tipologia stessa del prodotto; il titolare che invochi il secondary meaning ha l’onere di provare, con ogni mezzo, lo slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico, non desumibile dalle sole fatture di vendita. L’uso da parte del concorrente della medesima espressione in caratteri standard, in funzione meramente descrittiva di una caratteristica del prodotto e in posizione subordinata rispetto al proprio marchio preminente, non integra contraffazione né agganciamento, e la dichiarata nullità travolge le domande di inibitoria, risarcimento e pubblicazione.
In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale “petitum” sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.
Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ai sensi dell’art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società, perché il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti.
Chi abbia incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto ha l’onere di provarne l’impiego, e in mancanza è tenuto a restituirle al solvens, come per la quota di capitale versata in misura inferiore a quella ricevuta. Va invece respinta la domanda nei confronti della società, costituita dopo la scrittura e mai destinataria delle somme, e quella relativa ai bonifici che il solvens abbia eseguito, per sua specifica disposizione, a favore di un’altra società amministrata dallo stesso convenuto, per ripianarne i debiti come condizione per l’ingresso nella nuova iniziativa. In mancanza di domanda non sono dovuti gli interessi.
La violazione degli obblighi imposti dalla legge in ordine all'esatta e veritiera tenuta della fiscalità sociale costituisce atto di cattiva gestione societaria ex art. 2476 c.c.
Il danno derivante dal mancato pagamento delle imposte dovute dalla società fallita, concretamente riferibile alla condotta colposa dell’amministratore, non coincide con l’importo dell’imposta il cui pagamento sia stato omesso ma può essere ravvisato esclusivamente nelle sanzioni e negli interessi irrogati alla società a seguito dell’accertamento fiscale compiuto dagli enti competenti.
L'amministratore convenuto è tenuto a dimostrare l’adempimento o la non imputabilità ex art 1218 c.c. per essersi trovata la società nell’impossibilità di versare i tributi dovuti per incapienza patrimoniale o incapacità finanziaria, con ciò escludendo una sua responsabilità per omissione.
Il professionista incaricato dalla società per gli adempimenti fiscali può concorrere nell’illecito dell’amministratore.
Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c. non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, in caso di pluralità di azioni o omissioni -pur se autonome e temporalmente distinte- essendo sufficiente che ciascuno di essi abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento ovvero l’unico danno. E' l'unicità del fatto dannoso che rileva, non già l'identità delle condotte lesive, che ben possono essere non solo diverse tra loro, ma altresì prive di collegamento psicologico.
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art.2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Alla luce dell’opzione legislativa per l’atipicità delle irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 2409 c.c., il requisito della gravità delle condotte degli amministratori postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge – e segnatamente delle norme civili, penali, amministrative e tributarie – e dello statuto nonché, in virtù del richiamo di cui all’art. 2392, comma 1, c.c., delle regole generali di gestione diligente nell’interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori. Non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo, doloso o colposo, di amministratori e sindaci, poiché il procedimento non è direttamente collegato all’esercizio dell’azione di responsabilità, ma è volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria ed è privo di finalità sanzionatoria.
Quando l’ispezione giudiziale abbia confermato le gravi irregolarità denunciate [nella specie, perdita della continuità aziendale con attività di fatto interrotta, totale assenza di assetti organizzativi e amministrativi, mancata redazione del bilancio], in violazione dei doveri gestori oggi predicati dall’art. 2086 c.c., e l’organo amministrativo persista nell’inerzia rispetto alle verifiche dell’ispettore e alla tempestiva adozione dei rimedi, si impone l’adozione della misura più grave prevista dall’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, che può essere individuato nello stesso ispettore in ragione della conoscenza già acquisita della vicenda societaria; la convocazione dell’assemblea disposta dagli amministratori il giorno prima dell’udienza e non comunicata a tutti i soci non vale a escludere la misura.
Il decreto di revoca degli amministratori e di nomina dell’amministratore giudiziario è immediatamente efficace, anche se reclamabile, in forza dell’art. 92, comma 1, disp. att. c.c., che priva l’imprenditore dell’amministrazione della società dalla data del decreto, e dell’art. 103 disp. att. c.c., disposizioni speciali rispetto all’art. 741 c.p.c. e coerenti con la natura cautelare del provvedimento; quando l’intero consiglio di amministrazione di una s.p.a. è revocato, gli atti degli organi revocati, comprese la redazione e l’approvazione dei progetti di bilancio e la convocazione dell’assemblea, sono inefficaci.
Le spese dell’ispezione sono a carico della società quando il ricorso ex art. 2409 c.c. sia stato presentato dal collegio sindacale, e a carico della società sono sempre le spese dell’amministrazione giudiziaria, da liquidarsi all’esito dell’incarico ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.c.; l’ispettore giudiziario rientra tra gli ausiliari del giudice di cui all’art. 68 c.p.c. e il suo compenso si liquida secondo gli artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c., mentre le spese del procedimento seguono la soccombenza degli amministratori revocati.
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma - quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali –, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non della natura giuridica e dei presupposti delle due azioni, che rimangono diversi ed indipendenti. Ne discende che la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale non determina la sua nullità per indeterminatezza, ma fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente entrambe le azioni.
La responsabilità dell'amministratore di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale con la conseguenza che quest'ultima - o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 I. fall. - può limitarsi, in applicazione della regola di cui all’art. 1218 c.c., ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, dovendo solo provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Con riferimento alla violazione degli obblighi dell’amministratore, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, la parte che agisce in giudizio ha l’onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società, ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio. Il divieto sancito dall’art. 2486 c.c. è riferito a quei rapporti giuridici che, svincolati dalle necessità inerenti alla conservazione del patrimonio della società in funzione della liquidazione del relativo patrimonio, sono costituiti dagli amministratori in vista del conseguimento di utili d'impresa con assunzione di ulteriori vincoli per la società. In presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori sono pertanto esposti a una duplice e distinta responsabilità patrimoniale: per i danni derivanti dal ritardo o dall'omissione nell'accertamento della causa di scioglimento e nel deposito della relativa dichiarazione nel registro delle imprese, e per i danni arrecati per gli atti o le omissioni compiute in violazione del predetto divieto. La perdita di capitale sociale rilevante ai fini dell'applicazione degli articoli 2482-bis e 2482-ter c.c. è solo quella che si determina detraendo da essa la riserva legale, le riserve statutarie, i fondi appostati al passivo, gli utili degli esercizi precedenti e quelli c.d. "di periodo".
In tema di responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell’attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, l’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, d.lgs. n. 14/2019, ha natura latamente processuale, in quanto non incide sulla condotta inadempiente dell’amministratore, sull’an della responsabilità o sul diritto al risarcimento, ma si limita a codificare un criterio di liquidazione equitativa del danno già elaborato dalla giurisprudenza. La disposizione, pertanto, si applica anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, trattandosi di norma diretta a stabilire un criterio valutativo del danno e non un nuovo criterio di riparto degli oneri probatori. In particolare, l’art. 2486, comma 3, c.c. individua nel criterio dei netti patrimoniali il parametro ordinario di liquidazione equitativa, salvo che siano allegati e provati elementi di fatto idonei a rendere maggiormente aderente alla concreta fattispecie un diverso criterio; il criterio del deficit fallimentare resta utilizzabile quando i netti patrimoniali non siano determinabili per mancanza, irregolare tenuta delle scritture contabili o altre ragioni, purché il ricorso a tale parametro sia logicamente plausibile rispetto al caso concreto. In entrambi i casi, la norma opera quale criterio di valutazione del danno ex art. 1226 c.c., presupponendo l’accertamento della responsabilità dell’amministratore.
A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione.
Ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non risulta decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. La caratteristiche principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita, fondamentalmente, nella circostanza che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 c.c.