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Tribunale di Ancona, 19 Novembre 2024, n. 1988/2024

Azione ex art. 2467 c.c. e relativo onere probatorio

Tribunale di Ancona, 19 Novembre 2024, n. 1988/2024
Azione ex art. 2467 c.c. e relativo onere probatorio

Nell’ambito delle diverse ricostruzioni interpretative dell’azione art. 2467 c.c. e, in particolare, tra quella che, facendo leva sul dato letterale, qualifica la stessa come azione di ripetizione dell’indebito e quella che, richiamandosi ai principi del diritto concorsuale, la qualifica come un’azione revocatoria di carattere speciale – trattandosi di un’inefficacia ex lege del rimborso supportata da una presunzione assoluta della scientia decotionis – deve ritenersi preferibile quest’ultima impostazione.

Il curatore che agisca ai sensi dell’art. 2467 c.c. è tenuto a provare non solo che il rimborso dei finanziamenti effettuati sia intervenuto nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento, ma anche che detti finanziamenti presentino i requisiti previsti di cui al secondo comma della norma – secondo il quale devono intendersi finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi in un momento in cui, anche avuto riguardo al tipo di attività svolta dalla società, sussista un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, ovvero una situazione finanziaria della società tale da rendere maggiormente ragionevole un apporto a titolo di conferimento.

Ai fini dell’azione proposta ex art. 2467 c.c., la contabilità sociale esaminata dagli ex soci, da questi mai contestata ed espressamente approvata fa prova nei loro confronti ai sensi dell’art. 2709 c.c., sia con riferimento ai versamenti effettuati a titolo di finanziamento, sia con riguardo ai relativi rimborsi.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/11/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Pompetti
Relatore: Maria Federica Minervini
Registro: RG 1656 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2026
Massima a cura di: Ilaria Porro
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