In difetto di un’ostensione spontanea della documentazione sociale da parte dell’amministratore della società, il socio è tenuto a ottenere un provvedimento giudiziale che gli consenta l’ispezione della stessa, non potendo arbitrariamente e indebitamente consultare i documenti della società.
È ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere e che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condanna la società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente nel caso in cui questo sia volto a censurare non la mera liquidazione delle spese, bensì la valutazione di soccombenza formulata all’esito del giudizio sulla fondatezza della domanda proposta. Sussiste l’interesse della società a proporre il reclamo avverso l’ordinanza di cessazione della materia del contendere qualora sia stata pronunciata nei suoi confronti la condanna alle spese.
Nel caso di azione proposta ai sensi dell’art. 2476, c. 2, c.c., qualora venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, è possibile disporre la compensazione delle spese di lite sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel giudizio. Tra questi rilevano, in particolare, la mancata contestazione del diritto del socio a consultare la documentazione sociale, la tempestiva adozione di misure volte a consentire tale consultazione e l’elevato livello di conflittualità tra le parti.