L’art. 669 duodecies cod. proc. civ.- inserito tra le norme che disciplinano il procedimento cautelare uniforme- dispone che l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, il quale ne determina le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito. L’espressione “giudice che ha emesso il provvedimento cautelare”, con la quale l’art. 669 – duodecies cod. proc. civ. attribuisce la competenza per l’attuazione delle misure cautelari, è riferibile non al giudice persona fisica che ha pronunciato la misura cautelare, bensì all’ufficio giudiziario, di cui egli fa parte.
Quando si tratta di attuare ordini di consegna o rilascio, e più in particolare obblighi di fare o non fare, il ricorso al processo esecutivo per l’attuazione del provvedimento cautelare è estraneo alla logica della cautela. Infatti, il significato dell’art. 669 duodecies c.p.c. consiste nel fatto che l’attuazione dei provvedimenti cautelari del contenuto prima indicato non dà luogo ad un processo di esecuzione forzata (art. 669 duodecies cod. proc. civ.), bensì ad un’ulteriore fase del procedimento cautelare, che si svolge sotto il controllo del giudice che ha adottato il provvedimento (in deroga a quanto previsto dall’art. 26 c.p.c.), giudice cui spetta determinare le modalità di attuazione dell’ordine. Secondo la logica sottesa alla norma in esame, infatti, ciò può conseguirsi in modo più efficace se si lascia al giudice della cautela il compito di disporre per l’attuazione della misura data, se del caso modificandola, o tornando ad intervenire per contrastare ostacoli frapposti dall’obbligato dopo la prima attuazione, attraverso la possibilità di un continuo adeguamento delle necessità di cautela del diritto alla situazione di fatto ed ai suoi mutamenti.
L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni.