In tema di preliminare di cessione di quote sociali subordinato alla condizione sospensiva della rinuncia alla prelazione statutaria, la clausola deve essere interpretata nel senso che l’efficacia del contratto dipende dal mancato esercizio effettivo della prelazione, e non dalla sola manifestazione espressa di rinuncia del socio prelazionario. Ne consegue che, ove lo statuto preveda che il trasferimento si perfezioni con la dichiarazione di esercizio della prelazione, la successiva stipulazione dell’atto formale di cessione non integra, di per sé, rinuncia tacita, neppure se conclusa a condizioni non del tutto coincidenti con quelle indicate nella denuntiatio, quando tali differenze rispondano all’esigenza di completare la disciplina negoziale o di adeguarla a sopravvenienze.
Le questioni relative alla simulazione dell’esercizio della prelazione o del successivo contratto con il socio prelazionario, se non proposte come autonome domande, possono essere esaminate solo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. La prova della simulazione o della rinuncia tacita richiede presunzioni gravi, precise e concordanti, non essendo sufficienti elementi equivoci o compatibili con diverse ricostruzioni dei fatti. In difetto di prova del verificarsi della condizione, non può essere dichiarata la risoluzione del preliminare per inadempimento dei promittenti venditori, né riconosciuta responsabilità risarcitoria.