Tra la società e il soggetto incaricato di operare sui conti correnti intrattenuti dalla società con le banche (nel caso di specie, un collaboratore della società a cui viene contestata la qualifica di amministratore di fatto) intercorre un rapporto di mandato, pertanto il mandatario risponde nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c. della corretta e diligente esecuzione del mandato ricevuto. Ne consegue che, a fronte della prova dei prelievi dai conti correnti, gravante sulla società, il mandatario ha l’onere di provare, sulla base dei rendiconti dallo stesso comunicati alla società, ai sensi dell’art. 1713 c.c., ovvero sulla base della contabilità della società, l’utilizzo delle somme secondo le direttive dell’amministratore o nell’interesse della società, con conseguente obbligo restitutorio in difetto di tale prova.