In caso di inadempimento dell’obbligazione di stipulare il contratto per l’acquisizione di partecipazioni azionarie, è ammissibile la tutela in forma specifica prevista dall’art. 2932 c.c., che consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, subordinando il prodursi dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo, con conseguente condanna al relativo pagamento.