Nell’ambito delle azioni di responsabilità grava su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori.
Il criterio del deficit fallimentare, ossia la valutazione equitativa del danno consistente nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare, è applicabile ove sia stata già data prova di condotte di mala gestio astrattamente causative di un danno patrimoniale alla società.
Dalla sola omessa o irregolare tenuta della contabilità non può derivare la conseguenza che il danno si identifichi nella differenza tra il passivo e l’attivo accertati in sede fallimentare.