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Inammissibilità della revoca cautelare ante causam dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c.
L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede...

L’art. 2476, comma 3, c.c. accorda al singolo socio la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità e, in tale ambito, prevede che il socio possa “altresì” chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori. Pertanto, deve ritenersi inammissibile la richiesta di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. che sia proposta ante causam.

Tale interpretazione appare preferibile anche alla luce del tenore della relazione ministeriale illustrativa della riforma del diritto societario sostanziale di cui al d.l.vo 6/2003, secondo cui, par. 11 “...da questa soluzione consegue coerentemente il potere di ciascun socio di promuovere l’azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell’amministratore in caso di gravi irregolarità”.

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Conflitto di interessi intra-gruppo e contenuto positivo della delibera consiliare
Per integrare il conflitto di interessi che imponga al soggetto di astenersi nelle delibere dirette a disciplinare i rapporti intra-gruppo...

Per integrare il conflitto di interessi che imponga al soggetto di astenersi nelle delibere dirette a disciplinare i rapporti intra-gruppo non è sufficiente la presenza del componente dell’organo amministrativo della controllante nell’organo amministrativo della controllata, ma occorre che venga dimostrata in concreto la sussistenza di un conflitto di interessi (nel senso che la delibera sia finalizzata a tutelare gli interessi dell’una a discapito di quelli dell’altra), dallo svolgimento del rapporto.

La delibera avente ad oggetto l'accoglimento della proposta di non procedere al recupero di un credito liquido ed esigibile ha contenuto positivo e, pertanto, deve ritenersi sussistente l’interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenerne l’annullamento ex art. 2475 ter c.c.

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L’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle sole condotte di mala gestio attuali
Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell’attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a...

Presupposto indefettibile della denuncia ex art. 2409 c.c. è rappresentato dal requisito dell'attualità dei comportamenti di mala gestio idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Lo natura dello strumento impedisce il suo utilizzo per censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

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La domanda cautelare di revoca dell’amministratore e l’intestazione fiduciaria di quote
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore...

In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.

Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.

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Diritto di consultazione del socio esercente attività concorrente
Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori...

Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’’. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata il diritto di cui all’articolo 2476, co. 2, c.c., ha natura di diritto potestativo, è esercitabile senza che sia necessario provarne l’utilità, è limitato soltanto dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza ed è tutelabile in via d’urgenza. L’esercizio da parte del socio ricorrente di attività in concorrenza con quella svolta dalla società non elide il suo diritto alla consultazione, potendo tuttalpiù incidere sulla portata e l’estensione soggettiva di tale diritto, anche attraverso il mascheramento dei dati sensibili o l’esclusione di estrazione delle copie.

Deve ritenersi ammissibile l’applicazione dell’art. 614 bis cod. proc. civ. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cod. proc. civ. e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

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Sequestro conservativo strumentale alla fruttuosità dell’azione di responsabilità ex art. 146 L.F.
Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita...

Ai fini dell’accoglimento del sequestro conservativo volto alla tutela della fruttuosità di un’azione di responsabilità ex art. 146 L.F. esperita dal fallimento di una società nei confronti dell’ex amministratore di questa, il fumus boni iuris è ravvisabile ove risultino gravi indizi di mala gestio consistenti nella consapevole prosecuzione dell’attività d’impresa per un periodo prolungato in presenza dell’integrale perdita del capitale sociale non tempestivamente rilevata, con conseguente aggravamento del dissesto, nonché laddove siano riscontrate ulteriori violazioni dei doveri gestori, mediante operazioni manifestamente irragionevoli (i.e. stipulazione prima della declaratoria di fallimento di un contratto di affitto d’azienda con una società in concordato preventivo), irregolarità e omissioni contabili (i.e. documentazione lacunosa, non aggiornata e non attendibile, mancato deposito dei bilanci per non rendere pubblica la perdita), condotte distrattive e illeciti fiscali.

Il periculum in mora può essere desunto, sotto il profilo soggettivo, dalla gravità e reiterazione delle condotte addebitate, idonee a denotare un patente disinteresse per i doveri imposti dalla legge ovvero un’assenza di consapevolezza circa il disvalore di comportamenti gravemente contrari a tali doveri, come può emerge dall’inerzia protrattasi per anni a fronte di una situazione di irreversibile dissesto; sotto il profilo oggettivo, esso è ravvisabile nella sproporzione tra il credito azionato e l’esiguità del patrimonio, ulteriormente avvalorata da condotte dispositive idonee a compromettere la garanzia patrimoniale del credito (i.e. alienazione dell’unico bene immobile in prossimità della proposizione del ricorso cautelare).

Qualora dal complessivo contenuto del ricorso per sequestro conservativo emerga che la domanda è proposta congiuntamente sia nell’interesse della società sia dei creditori sociali, l’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla sola azione dei creditori risulta priva di rilevanza; quanto all’azione sociale, il termine di prescrizione resta sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., fino alla cessazione dell’amministratore dalla carica.

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Intestazione fiduciaria: natura, struttura e causa del contratto
L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui...

L’intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria integra un’ipotesi di interposizione reale di persona, in cui l’intestatario fiduciario (a differenza che nel caso d'interposizione fittizia o simulata) acquista la titolarità effettiva dei beni, restando, tuttavia, obbligato, in forza del pactum fiduciae — rapporto interno di natura obbligatoria — a conformare il proprio comportamento agli accordi intercorsi con il fiduciante e a ritrasferire il bene al verificarsi dell’evento convenuto o alla cessazione del rapporto fiduciario.

Nell’ambito dell’intestazione fiduciaria, è escluso qualsiasi intento liberale, essendo la titolarità del fiduciario meramente provvisoria e strumentale al ri-trasferimento; ne consegue che l’effetto traslativo dell’atto non contrasta con la natura fiduciaria dell’operazione e che la provenienza della provvista dal fiduciante assume rilievo quale giustificazione dell’obbligo di retroversione, senza attribuire al fiduciario alcun diritto alla ripetizione del corrispettivo.

Il negozio fiduciario è ammissibile ai sensi dell’art. 1322 c.c. in quanto espressione dell’autonomia contrattuale delle parti nella conclusione di contratti atipici, nei limiti della meritevolezza degli interessi perseguiti e si configura come un’operazione di collegamento negoziale tra un negozio ad effetti reali e uno ad effetti obbligatori, diretta alla realizzazione di un programma fiduciario unitario nel quale si sostanzia la causa del contratto; l’operazione fiduciaria, infatti, pur articolandosi formalmente in una pluralità di negozi, presenta carattere causale unitario, dovendosi individuare la causa del contratto nella realizzazione del programma fiduciario che può consistere nel trasferimento della titolarità formale delle partecipazioni al fiduciario e nell’assunzione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di ritrasferirle al fiduciante a semplice richiesta.

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Compenso sproporzionato degli amministratori e criteri per valutarne la legittimità
A fronte dell’attribuzione all’amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la...

A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo e di correttezza, giacchè una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine aver riguardo, in primo luogo, alla natura e all'ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.

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Impossibilità di funzionamento dell’assemblea di una s.r.l. e nomina del liquidatore
La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che...

La continuata inattività dell’assemblea, che non riesce ad approvare gli ultimi bilanci né a sostituire l’amministratore dimissionario, rende necessario che la nomina del liquidatore avvenga ad opera del Tribunale. In particolare, la circostanza della mancata approvazione degli ultimi bilanci di esercizio rende opportuna la nomina di un soggetto terzo.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e azione individuale del terzo ex art. 2476, co. 7, c.c.: limiti
In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, l’azione individuale del terzo prevista dall’art. 2476, comma settimo, c.c....

In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, l’azione individuale del terzo prevista dall’art. 2476, comma settimo, c.c. presuppone la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore che integri un quid pluris rispetto al colpevole inadempimento della società alle obbligazioni contrattualmente assunte. La dazione di somme di denaro dal mandante al mandatario, determinando la confusione del denaro nel patrimonio della società, non comporta di per sé una distrazione imputabile all’amministratore, ove l’omesso riversamento delle somme al terzo si risolva nel solo inadempimento della società, la cui imputazione all’organo gestorio, in difetto di autonoma condotta illecita, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali.

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Diritto di ispezione del socio di s.r.l. e tutela cautelare
In tema di s.r.l., il socio non amministratore è legittimato a ottenere informazioni circa l’andamento della gestione e a consultare...

In tema di s.r.l., il socio non amministratore è legittimato a ottenere informazioni circa l’andamento della gestione e a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese; tuttavia, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. presuppone la prova di un perdurante ed ingiustificato diniego opposto dalla società all’esercizio di tale diritto.
Ove risulti che le richieste stragiudiziali del socio siano state riscontrate ed evase in tempi ragionevoli, ovvero che la società abbia manifestato e mantenuto la disponibilità a consentire l’accesso alla documentazione, deve escludersi la sussistenza del fumus boni iuris, non essendo provato un effettivo comportamento ostativo.

In mancanza di un indebito rifiuto all’accesso, difetta altresì il periculum in mora, non potendo il mero dissenso sulla completezza dell’ostensione o la successiva richiesta di ulteriori documenti fondare l’intervento cautelare.

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Gravi irregolarità gestorie: attualità delle condotte e irrilevanza dei contrasti tra soci
In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorso finalizzato alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria richiede...

In tema di procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorso finalizzato alla denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria richiede l’esistenza di condotte attuali, idonee a compromettere la continuità aziendale o a recare concreto pregiudizio al patrimonio sociale. Non costituiscono presupposto dell’azione i contrasti tra soci o le vicende personali degli stessi, né le scelte di merito dell’organo amministrativo che, pur non condivise dalla minoranza, risultino compatibili con l’ordinata gestione dell’impresa. L’intervento giudiziale non può fondarsi su fatti remoti, occasionali o privi di potenzialità lesiva, né sulla semplice flessione dei risultati economici, quando gli assetti societari risultano complessivamente adeguati alle dimensioni e alla natura dell’attività imprenditoriale. Nel caso di specie, la documentata esistenza di organigrammi, mansioni, sistemi di controllo contabile e di gestione, unitamente alla solidità economico-finanziaria della società, esclude la sussistenza dei presupposti per l’adozione dei provvedimenti richiesti ex art. 2409 c.c.

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