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La liquidazione delle spese: valore indeterminabile in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306, comma 3,...

Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, quando le spese di lite devono essere poste a carico della parte la cui domanda di condanna al pagamento di somme o al risarcimento del danno sia stata respinta, il valore della controversia — da determinarsi in base al valore della domanda inziale presentata in giudizio — deve qualificarsi come indeterminabile ogniqualvolta, pur essendo stata domandata la condanna della controparte al pagamento di un importo specifico, tale richiesta sia accompagnata dalla formula (come nel caso di specie, nelle conclusioni dell’atto di citazione) “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, o da espressioni analoghe.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 c.c., norma applicabile anche all’interpretazione degli atti processuali di parte, non è possibile ritenere ex ante che tale clausola costituisca una mera formula di stile priva di effetti, dovendosi invece presumere che l’attore abbia inteso indicare un valore meramente orientativo della propria pretesa, rimettendo al successivo accertamento giudiziale la sua effettiva quantificazione

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Società cooperativa e clausola compromissoria
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri,...

Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e onere probatorio
L’azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e...

L'azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che le operazioni compiute siano giustificate o la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Pertanto, parte attrice è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incombenti a tutela del patrimonio, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere proposta dalla società anche in assenza di una previa delibera assembleare. Infatti, nell’ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l’applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all’azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l’azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

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Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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Requisiti per la sospensione cautelare della cessione di quote e inopponibilità della cessione
Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui...

Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.

La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari

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Annullabilità della delibera assembleare e prova dell’avvenuta convocazione del socio
Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti,...

Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti, qualora la parte onerata della comunicazione abbia fornito la prova di avere inviato la predetta comunicazione all’indirizzo fornitole dalla parte destinataria, in caso di contestazione in ordine all’avvenuta ricezione dell’avviso, la prova di tale ricezione può avvenire non solo in modo diretto, mediante l’acquisizione della eventuale risposta a tale avviso da parte del destinatario, ma anche in via presuntiva. Infatti, in caso di spedizione di un messaggio su di una pluralità di indirizzi di posta elettronica, il sistema segnala in automatico la eventuale mancata ricezione del messaggio da parte dei destinatari utilizzatori di taluno di tali indirizzi da cui può ricavarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

 

 

 

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Azione di responsabilità e arbitrato
La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto...

La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto degli artt. 2393, comma 6, c.c. e 2393 bis, comma 6, c.c. che espressamente disciplinano la possibilità sia per la società sia per i soci di rinunciare all’azione e quindi la piena disponibilità dei diritti.

La circostanza che una società, per la particolare conformazione della propria base sociale, non sia in grado di assumere una decisione in merito alla rinunzia all’azione di responsabilità intentata non muta la qualifica (in termini di disponibilità) del diritto, atteso che la natura disponibile o meno di un diritto è collegata alla natura dello stesso e al bene della vista dallo stesso garantito e tutelato.

La clausola arbitrale che individua un arbitro unico in una materia nella quale la competenza giudiziale è collegiale (nel caso di specie: giudizio di responsabilità dell’organo amministrativo) non è nulla, atteso che nessuna norma o principio impone di collegare il numero degli arbitri liberamente individuato dalle parti al numero dei componenti dell’organo giudiziario individuato dalla legge come competente alla decisione sulla vertenza se non compromessa in arbitrato.

E’ infondata l’eccepita non terzietà dell’ente associativo designato dallo statuto a nominare l’arbitro (nel caso di specie: l’Associazione dei Dottori Commercialisti) per essere uno dei componenti degli organi sociali (nel caso di specie: il Presidente del Collegio sindacale) associato a detta associazione, in quanto la circostanza non rende l’ente associativo “intraneo” all’organizzazione della società.

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Domanda riconvenzionale proposta contro il fallimento
Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo, l’eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto...

Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo, l’eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 92 ss. l. fall. per l’accertamento del passivo.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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Inadempienze reciproche, comparazione dei comportamenti delle parti e legittimazione attiva del terzo nominato
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In ogni caso, resta fermo che, in un’ottica di esecuzione del contratto secondo criteri di correttezza e buona fede, eventuali – e condivisibili – dubbi della parte venditrice in ordine alla idoneità della garanzia offerta dalla parte compratrice devono essere manifestati in sede di comparizione avanti al notaio, formulando le eventuali richieste modificative o integrative ritenute necessarie.

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

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Presupposti della revoca in via cautelare dell’organo amministrativo
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in...

Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.

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Il diritto d’informazione del socio di S.r.l.: presupposti e responsabilità
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest’ultimo per esercitare il proprio...

Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.

In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.

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