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Sequestro giudiziario nell’ambito di una Srl: oggetto e presupposti
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene...

Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (dovendosi fare riferimento, in ipotesi, alla” quota societaria”) e non può essere disposto qualora il ricorrente non deduca alcuna controversia di tale natura, limitandosi a lamentare una gestione opaca e personalistica dell'amministratore nonché un pregiudizio derivante da una delibera di esclusione dalla compagine societaria asseritamente illegittima. Le doglianze relative a pregiudizi patrimoniali personali di natura diffamatoria e alla diminuzione del valore della partecipazione societaria per effetto della cattiva gestione dell'amministratore attengono a piani logici distinti e sarebbero semmai riconducibili, in astratto, alla diversa fattispecie del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a garanzia della fruttuosità di future azioni risarcitorie o di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Non è, tuttavia, possibile riqualificare d'ufficio la domanda di sequestro giudiziario in domanda di sequestro conservativo laddove il ricorrente abbia espressamente invocato l'art. 670 c.p.c. e individuato quale oggetto del sequestro la "società" (anziché il patrimonio del resistente).

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L’onere della prova nell’azione di responsabilità
L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex...

L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e dell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., consentendo di far valere congiuntamente le rispettive forme di tutela, nel rispetto dei distinti regimi sostanziali e probatori.

In relazione al profilo riconducibile all’art. 2393 c.c., di natura contrattuale, il curatore deve allegare l’inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e dimostrare il danno immediato e diretto arrecato alla società. Quanto al versante dell’art. 2394 c.c., qualificato come responsabilità extracontrattuale, egli è invece tenuto a provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso causale tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale rispetto ai crediti sociali.

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Sulla causa giustificatrice della risoluzione di un accordo fiduciario
Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente...

Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante. Le due dichiarazioni - di cui consta il negozio fiduciario - non si fondono unitariamente, trattandosi di negozi collegati, di disposizione l'uno e di obbligazione l'altro, ognuno dei quali produce gli effetti giuridici che gli sono  propri. All’effetto reale del trasferimento in favore del fiduciario si associa, dunque, l'effetto obbligatorio del pactum fiduciae, che si sostanzia anche nell’obbligo del fiduciario di retrocedere al fiduciante il diritto sul bene oggetto dell’accordo, entro il termine convenuto, o al verificarsi delle condizioni pattuite, o a semplice richiesta. In tal guisa, la dichiarazione con cui l’avente causa riconosce il carattere fiduciario dell’intestazione e si impegna al ritrasferimento è riconducibile alla promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.

La mancata retrocessione o il compimento da parte del fiduciario di atti che pregiudicano la retrocessione stessa integrano un inadempimento che, per la sua gravità, dà luogo a risoluzione del negozio.

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S.r.l. con due soci al 50%, esclusione del socio e applicabilità per analogia dell’art. 2287, comma 3, c.c.
In una S.r.l. la cui compagine societaria è composta da due soci in misura paritetica e nella quale l’esclusione di...

In una S.r.l. la cui compagine societaria è composta da due soci in misura paritetica e nella quale l’esclusione di uno dei due soci è deliberata con il voto dell'altro titolare del residuo 50% del capitale sociale, deve ritenersi applicabile analogicamente l’art. 2287, comma 3, c.c., dettato in materia di società di persone. La norma prevede che in caso di società composta da due soci l’esclusione di uno di loro debba essere pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro (e, dunque, non da quest’ultimo in sede assembleare). L’analogia è giustificata: a) dall'eventuale silenzio dello statuto in ordine alla disciplina dell’esclusione del socio in caso di società composta da due soci; b) dalla natura personalistica della s.r.l. composta da due soci.

 

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Allegazione tempestiva del danno nell’impugnazione di delibere consiliari assunte in conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., le delibere consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi...

Ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., le delibere consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi sono impugnabili soltanto ove idonee a cagionare un danno patrimoniale alla società; ne consegue che la domanda di annullamento è inammissibile ove tale danno non sia stato tempestivamente e specificamente allegato dalla parte attrice, non potendosi a tal fine tener conto di deduzioni svolte per la prima volta in comparsa conclusionale.

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Mala fede nella registrazione del marchio per conoscenza del pre-uso altrui
Deve ritenersi configurata la registrazione in mala fede di un marchio in capo a colui che abbia registrato un marchio che...

Deve ritenersi configurata la registrazione in mala fede di un marchio in capo a colui che abbia registrato un marchio che già sapeva impiegato da tempo, per il medesimo settore, da altro soggetto.

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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di beni sociali e somme di provenienza illecita
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare...

La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare l’inadempimento dell’organo amministrativo nella gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione dei beni nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che, in mancanza di una plausibile giustificazione circa la sorte dei beni acquistati dalla società e non rinvenuti dal curatore, può ritenersi provata la distrazione dei beni medesimi o del prezzo ricavato dalla loro alienazione.

Una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite, del denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'amministratore - resosi responsabile di truffa in danno a terzi - abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia poi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale.

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L’azione individuale del socio e del terzo ex artt. 2395 e 2476, comma 7, c.c.: presupposti e limiti della responsabilità dell’amministratore
Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce,...

Le azioni individuali del socio e del terzo (previste dall’art. 2395 c.c. in ambito di s.p.a. e attualmente, si ribadisce, dall’art. 2476, comma 7 c.c. in ambito di s.r.l.) consentono di far valere la responsabilità dell’amministratore soltanto per danni da quest’ultimo arrecati alle loro ragioni in via immediata, e dunque non per danni riflessi, che siano cioè conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale discendente dalla mala gestio. L’esercizio dell’azione individuale di risarcimento del danno diretto necessita l’allegazione specifica: a) del soggetto che fa valere la pretesa (socio o terzo); b) della condotta colposa o dolosa dell’amministratore, integrante mala gestio; c) del danno direttamente incidente sulla sfera patrimoniale del socio o del terzo; d) del nesso sussistente tra condotta e danno.

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Delega di voto: conflitto di interessi del delegato
In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio...

In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Il conflitto di interessi tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sulla rappresentanza, che consentono solo al primo di dolersene (e non anche a terzi: cfr. artt. 1394 e 1395 c.c.). Tale conflitto va quindi tenuto distinto da quello regolato dall’art. 2373 c.c., a norma del quale la delibera è annullabile su richiesta del socio assente/dissenziente/astenuto, quando è stata adottata con il voto determinante «di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».

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Gravi inadempienze e adempimenti formali ai fini dell’esclusione del socio nella società di persone
Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c.,...

Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.

Ai fini della sussistenza del grave inadempimento del socio ai sensi dell'art. 2286 c.c. primo comma, non è necessario che esso impedisca il raggiungimento dello scopo sociale, ma che egli con le sue azioni incida negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficoltoso il perseguimento dei fini comuni e questo può rilevarsi sia nell'inadempimento dell'obbligo del socio di contribuire pro quota alle passività sociali sia nella condotta del socio che, dopo aver prestato per anni attività professionale in favore della società senza mai richiedere un compenso, decida di autoliquidarsi e cedere a terzi un credito professionale mai previamente rivendicato, esponendo la società – specie in situazione di crisi finanziaria – al rischio di azioni monitorie per importi non verificati o in parte prescritti.

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi ha diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; tuttavia, qualora il patrimonio netto rettificato abbia valore negativo, il valore della quota assume parimenti valore negativo e può essere portato a zero ai fini della stima, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione.

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Compromettibilità in arbitri della impugnativa di delibera di aumento di capitale sociale
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003...

Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.

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Azione sociale ex art. 2393 bis c.c. e contratti conclusi in conflitto di interessi
L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex...

L’azione esercitata dalla minoranza ha la medesima natura dell’azione sociale di responsabilità, dal momento che il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell’art. 81 c.p.c., perché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la decisione sfavorevole al sostituto, perché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell’iniziativa del sostituto.

La norma che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione nei confronti degli amministratori per tutto il tempo in cui sono in carica non si applica ai sindaci, in quanto previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo.

Il compimento, da parte del singolo componente del C.d.A., di atti di competenza del medesimo organo amministrativo, deve essere regolata sulla base della disciplina generale di cui all’art. 1394 c.c., costituendo il divieto di agire in conflitto di interessi con la società rappresentata un limite derivante da una norma di legge.

Il conflitto di interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione di un utile per un soggetto mediante il sacrificio per l’altro.

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