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Azione di responsabilità del curatore fallimentare: natura e onere della prova
L’azione del curatore fallimentare promossa ex art. 146 L. Fall. cumula in sé sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione...

L’azione del curatore fallimentare promossa ex art. 146 L. Fall. cumula in sé sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2476, commi 1 e 6, cod. civ..

L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare solo la sussistenza delle violazioni contestate (nel caso di specie, l'illegittima sottrazione di somme della società) e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.

La coincidenza tra l’unico socio di una società di capitali e l’unico amministratore non permette di superare la personalità della società, che deve deliberare nel rispetto delle forme di legge, proprio in quanto la suddetta unicità, se non adeguatamente regolamentata, potrebbe porsi quale meccanismo elusivo della responsabilità patrimoniale personale.

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Obbligo di trasferimento di quota di s.r.l. e integrale perdita del capitale sociale
L’integrale perdita del capitale sociale di una s.r.l., accertata dall’assemblea straordinaria (con contestuale delibera di ricostituzione del capitale), impedisce l’accoglimento...

L'integrale perdita del capitale sociale di una s.r.l., accertata dall'assemblea straordinaria (con contestuale delibera di ricostituzione del capitale), impedisce l'accoglimento delle domande di trasferimento aventi ad oggetto una quota della medesima s.r.l., se la perdita è maturata anteriormente al momento dell'esercizio del diritto: l'oggetto immediato degli atti dispositivi sulle quote di partecipazione è la quota ideale del patrimonio netto della società che, nel caso di specie, era già integralmente perito prima della proposizione della domanda giudiziale.

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Società cooperative: qualificazione giuridica dei rapporti mutualistici
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta qualificazione dei rapporti mutualistici nelle società cooperative, l’obbligo di conferimento, incombente sul...

Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta qualificazione dei rapporti mutualistici nelle società cooperative, l’obbligo di conferimento, incombente sul socio di una cooperativa agricola di conferimento e di trasformazione, deve essere qualificato come oggetto di un separato ed autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa (c.d. tesi dualista) e non, invece, come una prestazione riconducibile al contratto sociale (c.d. tesi monista).

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Presupposti per l’impugnazione della delibera relativa al compenso degli amministratori
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione –...

Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.

In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.

Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.

Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.

La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.

Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.

 

 

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Denunzia ex art. 2409 c.c.
La determinazione del compenso degli amministratori, anche quando risulti eccessiva o non proporzionata all’attività effettivamente svolta, non rientra nel perimetro...

La determinazione del compenso degli amministratori, anche quando risulti eccessiva o non proporzionata all’attività effettivamente svolta, non rientra nel perimetro applicativo del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. Ciò dipende dalla natura e dalla funzione stessa dell’istituto: la denuncia al tribunale presuppone l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione idonee a pregiudicare l’interesse della società e non meri conflitti interni tra soci o doglianze riferibili a posizioni individuali.

Il parametro di valutazione richiesto dall’art. 2409 c.c. è oggettivo e societario: l’irregolarità deve essere tale da compromettere la corretta amministrazione dell’ente, la sua integrità patrimoniale o il regolare funzionamento degli organi sociali. Non è sufficiente che un atto di gestione sia inopportuno, discutibile o potenzialmente pregiudizievole per un singolo socio.

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Omessa vigilanza del collegio sindacale
Deve essere affermata la responsabilità dei sindaci che non abbiano rilevato tempestivamente l’illiceità di un’operazione che presenti significativi elementi di...

Deve essere affermata la responsabilità dei sindaci che non abbiano rilevato tempestivamente l'illiceità di un'operazione che presenti significativi elementi di anomalia (quali, nella specie, l'estraneità all'oggetto sociale, la realizzazione in prossimità della chiusura dell’esercizio di imposta e non corredata da idonea documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento).

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La competenza del giudice ordinario sulle misure cautelari ante causam ex art. 818 c.p.c.
In tema di misure cautelari ante causam, la competenza del giudice ordinario permane anche quando la cognizione sul merito sia...

In tema di misure cautelari ante causam, la competenza del giudice ordinario permane anche quando la cognizione sul merito sia devoluta agli arbitri, ai sensi dell’art. 818 c.p.c., salvo che la clausola compromissoria contenga una deroga espressa. Inoltre, qualora l’azione di merito prospettata abbia natura anche risarcitoria ex art. 2394 c.c., spettante ai creditori sociali, la clausola compromissoria non può essere loro opposta, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice statuale sulla domanda cautelare.

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La liquidazione delle spese: valore indeterminabile in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell’estinzione del processo ai sensi dell’art. 306, comma 3,...

Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, quando le spese di lite devono essere poste a carico della parte la cui domanda di condanna al pagamento di somme o al risarcimento del danno sia stata respinta, il valore della controversia — da determinarsi in base al valore della domanda inziale presentata in giudizio — deve qualificarsi come indeterminabile ogniqualvolta, pur essendo stata domandata la condanna della controparte al pagamento di un importo specifico, tale richiesta sia accompagnata dalla formula (come nel caso di specie, nelle conclusioni dell’atto di citazione) “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, o da espressioni analoghe.

Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 c.c., norma applicabile anche all’interpretazione degli atti processuali di parte, non è possibile ritenere ex ante che tale clausola costituisca una mera formula di stile priva di effetti, dovendosi invece presumere che l’attore abbia inteso indicare un valore meramente orientativo della propria pretesa, rimettendo al successivo accertamento giudiziale la sua effettiva quantificazione

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Società cooperativa e clausola compromissoria
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri,...

Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. e onere probatorio
L’azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell’art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e...

L'azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che le operazioni compiute siano giustificate o la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Pertanto, parte attrice è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incombenti a tutela del patrimonio, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere proposta dalla società anche in assenza di una previa delibera assembleare. Infatti, nell’ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l’applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all’azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l’azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.

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Prova dell’inadempimento, obbligo di concludere il contratto preliminare di cessione quote e tipicità delle forme di tutela costitutiva per l’annullamento delle delibere assembelari
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. Dunque, chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto. Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione.

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed in ipotesi di compravendita immobiliare, la disposizione di cui all'art. 2932, secondo comma, cod. civ. - che subordina l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso alla realizzazione del presupposto dell'offerta della controprestazione - non richiede che l'offerta sia reale o per intimazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 cod. civ., potendo essere sufficiente un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 cod. civ. e, in definitiva, un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere; ne consegue che integra il presupposto di legge anche l'offerta della prestazione formulata con l'atto di citazione del promissario acquirente, sottoscritto dal procuratore. Tale criterio è applicabile anche al preliminare di cessione quote, dal momento che ciò che rileva ai sensi del secondo comma dell’art. 2932 c.c. è che il contratto abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, sia essa immobile o mobile.

Gli effetti sostanziali che la domanda di declaratoria di inefficacia della delibera assembleare coincidono con gli effetti tipici dell’annullamento di tale delibera, conseguibili soltanto con l’esperimento degli appositi mezzi tipici di tutela predisposti dall’ordinamento. Infatti, a norma dell’art. 2908 c.c. la tutela costitutiva è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (principio di tipicità delle forme di tutela costitutiva) e, nel caso di delibere assembleari viziate, trova esclusiva attuazione nelle forme tipiche di impugnazione delle delibere per ragioni di nullità o annullamento.

Nel fenomeno fiduciario, come noto, l'intestazione del bene comporta che gli effetti reali del patto si producano realmente nei confronti del fiduciario, ancorché in via provvisoria e strumentale al ritrasferimento in favore del fiduciante, in forza degli obblighi assunti con il pactum fiduciae. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante.

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Requisiti per la sospensione cautelare della cessione di quote e inopponibilità della cessione
Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui...

Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.

La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari

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