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Inerzia consapevole nell’attivazione della procedura cautelare industriale e assenza di periculum in mora
Il fatto che la norma dell’art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si...

Il fatto che la norma dell'art. 131 c.p.i. non preveda un termine per l’attivazione della procedura cautelare e che si riferisca espressamente a “violazioni in atto” o anche solo al pericolo di “ripetizione” non abilita a ritenere il tempo di reazione del tutto irrilevante o rilevante solo allorquando la condotta da inibire abbia già prodotto effetti irreversibili, tali da rendere ormai inutile l’intervento. L’inerzia, invero, pur non rilevando in quanto tale, può, in presenza di determinate circostanze, rappresentare indice dell’assenza di periculum in mora. La mancata proposizione della domanda cautelare per un prolungato lasso di tempo (di regola superiore all’anno) in caso di consapevolezza da parte del titolare e della violazione in atto e dell’autore dell’illecito è idonea ad escludere il periculum in mora, ciò a maggior ragione laddove il lasso temporale trascorso sia addirittura pari alla durata media di un giudizio di merito. Diversamente si tradirebbe la funzione stessa della tutela cautelare inibitoria, anche industriale, che è quella appunto - strumentale - di evitare che, nel tempo necessario a ottenere l’accertamento pieno del proprio diritto, si manifesti o aggravi la lesione.

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Uso di segni distintivi patronimici, rischio di confondibilità ed elementi di differenziazione
Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi...

Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri tipografici e modalità tali da aumentare il pericolo di confusione. Ne consegue che l’anteriorità dell’uso del segno distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno della facoltà dell’omonimo imprenditore concorrente di usare l’identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento del proprio segno distintivo, salva l’attuazione di una differenziazione tale da evitare la - altrimenti presunta - confondibilità tra imprese e relativi prodotti.

La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla differenza qualitativa tra gli stessi, dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio siano più costosi e raffinati di quelli del contraffattore o dal fatto che tale marchio goda di maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del contraffattore, così come non costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi, il differente target di clientela, l’aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto.

È doveroso assicurare la tutela del segno distintivo all’intera zona territoriale potenzialmente raggiungibile, anche ove non ancora attinta dall’attività promozionale dell’impresa, in presenza di elementi tali da far razionalmente prevedere sviluppi dell’azienda in detta area.

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Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e azione di regresso in surrogazione
In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il...

In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica), causalmente contribuito al realizzarsi del danno. Il vincolo obbligatorio solidale scaturisce essenzialmente dall’unicità del fatto dannoso, intesa unicamente in relazione al danneggiato e non come identità delle norme giuridiche violate, secondo la regola di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere qualora a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma c.c. secondo tale criterio, l’aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.

Non è d’impedimento all’azione di regresso svolta in surrogazione del proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza che l’assicurato non abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l’assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione dell’azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.

L’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell’esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l’intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. L’azione di regresso presuppone, in altri termini, che un’ipotesi di concorso nell’illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l’attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto versato in eccedenza - appunto - della propria quota interna di responsabilità. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

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Decadenza di marchio per mancato utilizzo e nuova registrazione di marchio
Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato...

Il deposito di una nuova registrazione di marchio non può “sanare” le conseguenze della decadenza già maturata per il mancato utilizzo del segno nel quinquennio. Tale circostanza inoltre non implica automaticamente la sussistenza di una malafede nella registrazione del nuovo marchio, identico a quello oggetto di decadenza. Il titolare del marchio decaduto ben può ricominciarne l'utilizzazione nell’ipotesi in cui il segno non sia stato nel frattempo registrato o utilizzato da altri. Coerentemente, egli potrà provvedere a effettuare validamente una nuova registrazione dello stesso.

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Preuso di marchio di marchio di fatto e tutela dello stesso
In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all’uso esclusivo del segno da...

In tema di proprietà industriale, il preuso di un marchio di fatto comporta il diritto all'uso esclusivo del segno da parte del preutente. Anche nel caso di marchio non registrato e nei limiti del preuso il preutente può impedire l’uso di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi affini se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e i prodotti possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

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La natura della denunzia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
Lo strumento di cui all’art. 2409 c.c. – avente natura latu sensu cautelare e di urgenza – è apprestato dall’ordinamento...

Lo strumento di cui all'art. 2409 c.c. - avente natura latu sensu cautelare e di urgenza - è apprestato dall'ordinamento per una pronta reazione a gravi irregolarità degli organi sociali, dotate di attualità e potenzialità lesiva.

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La tutela delle informazioni aziendali tra concorrenza sleale e segreto industriale
In tema di tutela delle informazioni aziendali riservate, le informazioni tutelabili come “segreti commerciali” ex art. 98 c.p.i. devono possedere,...

In tema di tutela delle informazioni aziendali riservate, le informazioni tutelabili come "segreti commerciali" ex art. 98 c.p.i. devono possedere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di "valore economico in quanto segrete"); c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

In tema di segreti commerciali, l’avverbio "ragionevolmente", di cui all’art. 98, lett. c), c.p.i., impone di attribuire carattere relativo al requisito, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso; la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e database provvisti di password e username), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione - data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni - in ordine al carattere riservato e alla necessità che venga mantenuto tale. Tale informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.

Configura atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda, il fraudolento impiego di informazioni o documenti indebitamente rimasti in possesso di soggetto che, già impiegato presso l’impresa danneggiata, sia passato alla concorrenza. In tema di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., qualificate come "riservate" le informazioni aziendali di parte attrice, in presenza di elementi tali da far fondatamente ritenere che le stesse siano state impiegate per la realizzazione anche dei prodotti del concorrente, l’imputabilità di tale impiego al terzo convenuto, in tanto può essere riconosciuta in quanto risulti allegato e provato il suo coinvolgimento nella indebita sottrazione e nell’illecito sfruttamento, quanto meno in termini di approfittamento consapevole.

Nel processo civile, le scritture private provenienti da un terzo estraneo alla lite sono prove atipiche con un valore probatorio meramente indiziario, la cui data, quando non sia certa, può essere verificata con qualsiasi mezzo di prova ai sensi dell’art. 2704 c.c.; le prove, tuttavia, non sono ammesse se ricadenti su un atto proprio della stessa parte interessata alla prova (Cass. n. 38805/2021).

In tema di concorrenza sleale, è considerata contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite; va, invece, ritenuto fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. Rappresenta, infatti, il normale effetto della concorrenza l’attività di proposizione e promozione dei prodotti aziendali che sia volta (anche) ad acquisire parte della clientela già servita dal concorrente, in quanto sorretta dalla finalità di procurarsi un vantaggio competitivo e non di arrecare al concorrente un ingiusto nocumento.

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Arbitrato societario: nullità della clausola compromissoria in caso di collegio arbitrale non nominato da soggetto terzo estraneo alla società
Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non...

Ove la clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, risulti stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2003, qualora non sia stata oggetto di adeguamento, con particolare riferimento al disposto dell'art. 34, comma 2, la stessa risulterà affetta da nullità rilevabile anche d'ufficio. Ai fini del rispetto dell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5/2003, è necessario che l’organo arbitrale sia interamente nominato da un soggetto terzo estraneo alla società. Ne consegue che è nulla la clausola compromissoria statutaria che rimetta la nomina degli arbitri alle parti contendenti o ai medesimi arbitri dalle stesse nominati, e non a un soggetto estraneo alla società.

La disciplina speciale dettata dall’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 per l’arbitrato societario è più rigorosa rispetto al diritto comune, non potendosi accogliere la tesi del c.d. “doppio binario”, secondo cui la clausola nulla per arbitrato endosocietario si convertirebbe in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l’art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione.

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Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e obbligo di conservazione del patrimonio sociale
Gli amministratori, in quanto responsabili della conservazione del patrimonio sociale, sono tenuti a controllare che non vengano effettuate operazioni totalmente...

Gli amministratori, in quanto responsabili della conservazione del patrimonio sociale, sono tenuti a controllare che non vengano effettuate operazioni totalmente estranee all'oggetto sociale.

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Convocazione giudiziale dell’assemblea e abuso del diritto nella richiesta del socio
Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo...

Ai fini dell’intervento sostitutivo del tribunale nella convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., il rifiuto dell’organo amministrativo può ritenersi giustificato solo ove diretto a prevenire un concreto pregiudizio per l’interesse sociale. Non è configurabile abuso del diritto nella richiesta del socio di maggioranza volta a modificare la struttura dell’organo gestorio da monocratico a collegiale, trattandosi di scelta rientrante nella fisiologica espressione del potere della maggioranza di determinare la governance della società. La natura fiduciaria dell’intestazione della partecipazione sociale non incide sulla legittimazione del socio formalmente intestatario ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società e dei terzi.

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Deadlock societario e scioglimento ex art. 2484 c.c.: rilevanza dell’assetto statutario e partecipativo
Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante...

Integra la causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3, c.c. la situazione di paralisi decisionale derivante dalla combinazione tra assetto partecipativo paritario e clausole statutarie che impediscano, in concreto, l’adozione di deliberazioni tanto in sede assembleare quanto nell’organo amministrativo. In presenza di un conflitto radicale e strutturale tra i soci, tale da determinare l’impossibilità di funzionamento degli organi sociali, il tribunale deve accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina di un liquidatore terzo, risultando inopportuna la designazione di uno dei soggetti coinvolti nel contrasto

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Responsabilità degli amministratori per indebita prosecuzione dell’attività sociale: criterio dei netti patrimoniali
L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit...

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit comportano la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente - di norma – proprio con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto, peraltro, dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il noto criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

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