L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit comportano la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente - di norma – proprio con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto, peraltro, dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il noto criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.
La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.
In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.
L’attività di liquidazione costituisce attività di impresa in senso proprio, sebbene con finalità più limitate rispetto a quella ordinaria, sicché l’esigenza di ripristino della corretta gestione dell’attività di impresa, alla quale è funzionalmente diretto l’istituto dell’art. 2409 c.c., è pienamente ravvisabile anche nella fase di liquidazione della società. Non ammettere il procedimento di controllo ex art. 2409 c.c. per le società in fase di liquidazione potrebbe rendere appetibile alla maggioranza la scelta di aprire la fase liquidatoria per coprire possibili atti di mala gestio compiuti dagli amministratori, frustrando le finalità proprie del sindacato giudiziario. Né l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. trova ostacolo nel disposto dell’art. 2487 ultimo comma c.c. in quanto la giusta causa di revoca non necessariamente coincide con il “fondato sospetto” di “gravi irregolarità” potenzialmente dannose di cui all’art. 2409 c.c.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.
L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.
Il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presuppone l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (dovendosi fare riferimento, in ipotesi, alla” quota societaria”) e non può essere disposto qualora il ricorrente non deduca alcuna controversia di tale natura, limitandosi a lamentare una gestione opaca e personalistica dell'amministratore nonché un pregiudizio derivante da una delibera di esclusione dalla compagine societaria asseritamente illegittima. Le doglianze relative a pregiudizi patrimoniali personali di natura diffamatoria e alla diminuzione del valore della partecipazione societaria per effetto della cattiva gestione dell'amministratore attengono a piani logici distinti e sarebbero semmai riconducibili, in astratto, alla diversa fattispecie del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a garanzia della fruttuosità di future azioni risarcitorie o di responsabilità nei confronti dell'amministratore. Non è, tuttavia, possibile riqualificare d'ufficio la domanda di sequestro giudiziario in domanda di sequestro conservativo laddove il ricorrente abbia espressamente invocato l'art. 670 c.p.c. e individuato quale oggetto del sequestro la "società" (anziché il patrimonio del resistente).
L’azione proposta dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula i presupposti dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e dell’azione dei creditori ex art. 2394 c.c., consentendo di far valere congiuntamente le rispettive forme di tutela, nel rispetto dei distinti regimi sostanziali e probatori.
In relazione al profilo riconducibile all’art. 2393 c.c., di natura contrattuale, il curatore deve allegare l’inadempimento degli amministratori ai doveri inerenti alla carica e dimostrare il danno immediato e diretto arrecato alla società. Quanto al versante dell’art. 2394 c.c., qualificato come responsabilità extracontrattuale, egli è invece tenuto a provare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa e il nesso causale tra tali condotte e l’insufficienza patrimoniale rispetto ai crediti sociali.
Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal trasferimento effettivo della proprietà, sia pure temporaneo o condizionato, mediante un atto dispositivo, avente efficacia davanti ai terzi, e da un'obbligazione, avente effetto nei soli rapporti interni tra le parti, la quale può atteggiarsi in maniera diversa e concretarsi nell'impegno del fiduciario di ritrasferire la cosa al fiduciante. Le due dichiarazioni - di cui consta il negozio fiduciario - non si fondono unitariamente, trattandosi di negozi collegati, di disposizione l'uno e di obbligazione l'altro, ognuno dei quali produce gli effetti giuridici che gli sono propri. All’effetto reale del trasferimento in favore del fiduciario si associa, dunque, l'effetto obbligatorio del pactum fiduciae, che si sostanzia anche nell’obbligo del fiduciario di retrocedere al fiduciante il diritto sul bene oggetto dell’accordo, entro il termine convenuto, o al verificarsi delle condizioni pattuite, o a semplice richiesta. In tal guisa, la dichiarazione con cui l’avente causa riconosce il carattere fiduciario dell’intestazione e si impegna al ritrasferimento è riconducibile alla promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c.
La mancata retrocessione o il compimento da parte del fiduciario di atti che pregiudicano la retrocessione stessa integrano un inadempimento che, per la sua gravità, dà luogo a risoluzione del negozio.
In una S.r.l. la cui compagine societaria è composta da due soci in misura paritetica e nella quale l’esclusione di uno dei due soci è deliberata con il voto dell'altro titolare del residuo 50% del capitale sociale, deve ritenersi applicabile analogicamente l’art. 2287, comma 3, c.c., dettato in materia di società di persone. La norma prevede che in caso di società composta da due soci l’esclusione di uno di loro debba essere pronunciata dal Tribunale, su domanda dell’altro (e, dunque, non da quest’ultimo in sede assembleare). L’analogia è giustificata: a) dall'eventuale silenzio dello statuto in ordine alla disciplina dell’esclusione del socio in caso di società composta da due soci; b) dalla natura personalistica della s.r.l. composta da due soci.
Ai sensi dell'art. 2475-ter c.c., le delibere consiliari adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi sono impugnabili soltanto ove idonee a cagionare un danno patrimoniale alla società; ne consegue che la domanda di annullamento è inammissibile ove tale danno non sia stato tempestivamente e specificamente allegato dalla parte attrice, non potendosi a tal fine tener conto di deduzioni svolte per la prima volta in comparsa conclusionale.
Deve ritenersi configurata la registrazione in mala fede di un marchio in capo a colui che abbia registrato un marchio che già sapeva impiegato da tempo, per il medesimo settore, da altro soggetto.
La natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore sociale consente alla società, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento, di allegare l’inadempimento dell’organo amministrativo nella gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico dell’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’utilizzazione dei beni nell’esercizio dell’attività d’impresa. Ne consegue che, in mancanza di una plausibile giustificazione circa la sorte dei beni acquistati dalla società e non rinvenuti dal curatore, può ritenersi provata la distrazione dei beni medesimi o del prezzo ricavato dalla loro alienazione.
Una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite, del denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'amministratore - resosi responsabile di truffa in danno a terzi - abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia poi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale.