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Nullità della delibera di bilancio per violazione del principio di verità: crediti verso i soci fondati su patti di manleva tra soci estranei alla società
È nulla, per violazione del principio di verità di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., la delibera di approvazione del...

È nulla, per violazione del principio di verità di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., la delibera di approvazione del bilancio di esercizio che iscriva nello stato patrimoniale, ancorché con integrale svalutazione, un credito della società nei confronti di alcuni soci fondato esclusivamente su una scrittura privata di ricognizione di debito o manleva intercorsa soltanto tra i soci: l’impegno assunto da alcuni soci a tenere indenni gli altri dalle esposizioni debitorie e dalle perdite derivanti da determinate operazioni è un accordo tra privati che non coinvolge la sfera giuridica della società e, in difetto di prova dell’acquisto del credito da parte dell’ente, la società resta estranea alla pattuizione e non può vantare alcuna pretesa creditoria diretta verso i soci firmatari, con conseguente obbligo di espungere la posta dal bilancio e di adeguare il fondo svalutazione crediti. L’accertamento in tal senso compiuto da un lodo arbitrale tra le stesse parti su un bilancio precedente, in assenza di prova della sua impugnazione, può essere condiviso dal giudice della successiva impugnazione.

L’impugnazione della delibera che riapprovi i bilanci di esercizi precedenti già annullati in sede arbitrale non può essere accolta quando l’attore non produca la delibera impugnata nel testo integrale comprensivo dei bilanci riapprovati, non potendo il giudice svolgere alcuna disamina sul loro contenuto; il parziale accoglimento della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese anche nei confronti del convenuto contumace.

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Avviamento fittizio in bilancio e indebita prosecuzione dell’attività: danno da aggravamento del dissesto, transazione con i coobbligati e registrazione a debito
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il...

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta illecita: l’irregolare tenuta delle scritture contabili e l’inesatta rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale integrano violazioni dei doveri degli amministratori potenzialmente idonee a fondare la responsabilità, ma non sono necessariamente produttive di danno, poiché la violazione delle regole di redazione del bilancio non determina di per sé un pregiudizio al patrimonio sociale. Tali irregolarità possono piuttosto rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. e consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria dopo la perdita del capitale; in tal caso il danno risarcibile non è la misura del falso, ma l’effetto patrimoniale delle condotte che grazie al falso sono state occultate o consentite [nella specie, iscrizione per più esercizi di un avviamento macroscopicamente fittizio che ha celato l’integrale perdita del capitale, con prosecuzione dell’attività per un quinquennio e aggravamento del dissesto].

La transazione stipulata dal fallimento con alcuni dei coobbligati solidali comporta la riduzione del debito residuo dei condebitori rimasti in causa in misura pari alla quota ideale di responsabilità dei transigenti; la riduzione resta tuttavia assorbita quando la pretesa azionata sia stata limitata a un importo inferiore alla stessa quota ideale imputabile ai convenuti non transigenti.

La sentenza che condanna amministratori e sindaci al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto, cagionato dalla consapevole prosecuzione dell’attività a capitale integralmente perso e resa possibile dall’iscrizione in bilancio di un avviamento fittizio, va registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986, poiché i fatti posti a fondamento della domanda sono astrattamente sussumibili nel reato di bancarotta semplice di cui all’art. 224, n. 2, l. fall., senza che occorra la pendenza o l’esito di un procedimento penale.

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Responsabilità precontrattuale del terzo intermediario e contatto sociale qualificato: il fondo di private equity che promuove il co-investimento dei manager
La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è configurabile anche in capo al...

La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è configurabile anche in capo al terzo non contraente che, in virtù di uno status professionale qualificato e di un interesse economico rilevante nella trattativa, induca un soggetto alla conclusione di un contratto di investimento svantaggioso mediante l’erogazione di informazioni inesatte o rassicurazioni prive di fondamento circa la sicurezza e la redditività dell’operazione. Quando il terzo agisca come intermediario proponente e consulente di fatto, la fattispecie assume i connotati della responsabilità da contatto sociale qualificato, fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., da cui derivano specifici doveri di protezione e informazione volti a preservare l’affidamento del potenziale investitore nel corretto dispiegarsi dell’iter formativo del negozio.

Risponde ai sensi dell’art. 1337 c.c. il fondo di private equity che, nell’ambito dell’acquisizione del controllo di un gruppo, abbia promosso e intermediato il co-investimento di manager e dipendenti in azioni di società veicolo da esso stesso costituite – dalla proposta alla predisposizione dei contratti sino alla gestione dei pagamenti – ingenerando, anche in ragione della propria qualità di operatore professionale internazionale, l’affidamento nel buon esito dell’operazione con rassicurazioni non coerenti con la reale situazione del gruppo [nella specie, prospettazione dell’investimento come sicuro e remunerativo, con garanzia di rimborso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, e comfort letter alle banche finanziatrici seguite dalla mancata esecuzione della ricapitalizzazione promessa], così addossando agli investitori un rischio non prospettato. Non è configurabile un concorso di colpa degli investitori, stante l’asimmetria informativa tra chi conosceva o doveva conoscere le condizioni delle società partecipate e i dipendenti indotti a investire, in taluni casi quale condizione per la permanenza del rapporto di lavoro.

Accertata l’incidenza causale della condotta omissiva o fuorviante del terzo sulla determinazione al consenso, il medesimo è tenuto al risarcimento dell’integrale pregiudizio patito, consistente nella perdita totale del capitale investito, da liquidarsi quale debito di valore comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla data della perdita [nella specie, la dichiarazione di fallimento della società veicolo].

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Sequestro conservativo a tutela dell’azione di responsabilità verso l’amministratore: difetto di fumus per credito già garantito da ipoteca e crediti incerti
In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela...

In tema di sequestro conservativo [nella specie, richiesto sui beni dell’amministratore e socio di maggioranza di una s.r.l. a tutela dell’instauranda azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2395 c.c.], difetta il requisito del fumus boni iuris sia quando il credito dedotto risulti già assistito da idonea garanzia reale opponibile ai terzi, come l’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla trascrizione dell’atto di alienazione dell’immobile da parte della società debitrice, sia quando gli ulteriori crediti azionati siano, allo stato, incerti nell’an e nel quantum [nella specie, la quota di utili di un’associazione in partecipazione e i danni da vizi dell’immobile, ancora da accertare]. In tale ipotesi la domanda cautelare deve essere rigettata anche a fronte di condotte del resistente oggettivamente dirette a svuotare il patrimonio della società, che possono tuttavia giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

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Scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea
Configura la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. per la continuata inattività...

Configura la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c. per la continuata inattività dell’assemblea il dissidio insanabile tra i soci titolari di partecipazioni paritetiche tale da precludere il funzionamento dell’organo assembleare in considerazione dell’incapacità di formare una maggioranza idonea, in base allo statuto, ad assumere le decisioni essenziali per la vita della società; la contrapposizione attesta indirettamente la sopravvenuta mancanza d’interesse all’esercizio dell’impresa sociale, richiedendo, al contrario, detto esercizio la sopravvivenza di una indispensabile reciproca fiducia.

Non merita accoglimento la richiesta di nomina di un curatore speciale della società ex art. 78 comma 2 c.p.c. in assenza in capo al socio legale rappresentante di un interesse contrario a quello della società, non potendo considerarsi tale l’interesse a cedere la propria quota al miglior prezzo possibile nemmeno ove tale risultato fosse stato posto quale condizione per la partecipazione e il voto in assemblea.

Nell’ambito del procedimento per l’accertamento dell’intervenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, contraddittori necessari sono i soci e l’organo amministrativo cui sia imputato l’omesso tempestivo adempimento degli obblighi ex art. 2485 comma 1 c.c. e non la società che non è titolare di un autonomo interesse alla propria permanenza operativa distinto da quello dei soci.

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Impugnazione di delibera assembleare di Srl: bilancio, convocazione e compensi degli amministratori
Ove l’avviso di convocazione dell’assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto...

Ove l'avviso di convocazione dell'assemblea di S.r.l. indichi una prima e una seconda convocazione e la deliberazione sia assunta soltanto in seconda convocazione, il rispetto del termine statutario di preavviso va verificato con riguardo alla data di effettiva celebrazione dell'assemblea; è dunque regolare la convocazione quando tra l'invio dell'avviso e la data della seconda convocazione sia comunque rispettato il termine statutario e, in conformità allo statuto, l'assemblea deliberi in prima e in seconda convocazione con le stesse maggioranze.

La società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. non è tenuta a fornire tutte le informazioni previste dall'art. 2427 c.c. per il bilancio ordinario; qualora, tuttavia, gli amministratori inseriscano volontariamente informazioni non obbligatorie, queste devono comunque rispondere ai requisiti di chiarezza, correttezza e prudenza ex art. 2423 c.c. L'obbligo informativo sulla continuità aziendale ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c. è assolto ove la nota integrativa dichiari che l'azienda opera in continuità e che nessuna deroga consentita dalla normativa emergenziale pandemica è stata applicata. Le valutazioni prospettiche su andamento dell'attività, concorrenza, rischi di mercato e investimenti rientrano nella discrezionalità degli amministratori e, pur potendo non essere condivise, non integrano di per sé violazioni di legge o di principi contabili.

Integra violazione dei principi di chiarezza e correttezza del bilancio l'omessa indicazione in nota integrativa delle quote di ammortamento ordinarie e ridotte e della sospensione degli ammortamenti consentita dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 60, commi 7-bis – 7-quinquies, D.L. "Agosto"), ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c. e del principio contabile OIC 16; tale violazione è tanto più rilevante ove, senza la riduzione degli ammortamenti, il bilancio avrebbe chiuso in perdita anziché in utile. Parimenti, l'art. 2425, comma 1, c.c. prevede che alla voce A4) del conto economico siano iscritti "gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" senza distinguere tra realizzazione di nuovi beni e lavori su beni preesistenti, sicché le manutenzioni straordinarie eseguite con risorse aziendali su un cespite preesistente vanno evidenziate in tale voce; non è conforme ai principi legali e contabili la capitalizzazione diretta a cespite senza transito dal conto economico, anche qualora il bene sia stato ceduto nel medesimo esercizio.

Le materie consequenziali e accessorie a quelle indicate nell'ordine del giorno che possono essere trattate dall'assemblea pur senza specifica indicazione sono quelle collegate da consequenzialità necessaria alle materie espressamente indicate. Pertanto, ove lo statuto preveda che l'assemblea "possa" assegnare l'indennità, senza imporne l'attribuzione né la contestualità rispetto alla nomina, la delibera di nomina e quella di assegnazione dell'indennità sono legate da un mero rapporto di consequenzialità logica ma non da un rapporto di accessorietà o consequenzialità necessaria. La delibera di quantificazione del compenso all'amministratore, inoltre, non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore-socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un interesse personale, non comporta di per sé un pregiudizio all'interesse sociale - pregiudizio che deve essere specificamente allegato e provato, non essendo sufficiente una prospettazione meramente ipotetica e generica.

Non consegue all'accoglimento dell'impugnativa di bilancio la cancellazione dal registro delle imprese della sua pubblicazione; la pubblicità della decisione sulla impugnazione del bilancio è, infatti, garantita dal disposto dell'art. 2378, ultimo comma, c.c., che onera gli amministratori della richiesta di iscrizione, nel registro delle imprese, del dispositivo della decisione.

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Segreto Industriale: permanenza e adeguatezza delle misure di sicurezza
La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato...

La ricorrenza dei presupposti ex art. 98 c.p.i. deve essere apprezzata con riferimento all’intera “vita” dell’informazione, non potendo essere tutelato come segreto commerciale ciò che in precedenza non lo era (i requisiti ex art. 98 c.p.i., infatti, nel corso del tempo possono, al più, venir meno, ma non “sopravvenire”).

La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali è una misura di sicurezza del tutto ordinaria, diffusa come opzione di base per qualunque dispositivo elettronico: ciò premesso, è ragionevole attendersi che la segretezza di informazioni commerciali di centrale importanza per il know-how della società, archiviate su un server aziendale, venga garantita dall’adozione di misure tecniche maggiormente specifiche, la cui adeguatezza può essere predicata in ragione della capacità di scongiurare il pericolo che si verifichi l’evento. La predisposizione di un sistema di autenticazione mediante inserimento di credenziali, del resto, è funzionale a impedire l’accesso a soggetti terzi non autorizzati, ma, intrinsecamente, non ha alcuna efficacia nell’impedire l’esportazione di informazioni ad opera del soggetto autorizzato ad accedervi – ovvero la casistica maggiormente ricorrente in fattispecie di concorrenza sleale perpetrata mediante l’ex dipendente.

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Danno da mala gestio dell’amministratore e applicabilità del criterio del “differenziale dei netti patrimoniali” ai giudizi in corso
In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, il...

In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto.

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La descrizione: natura e presupposti
La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da...

La descrizione, quale strumento volto all’acquisizione della prova della violazione del diritto di proprietà industriale, svolge una funzione tale da assimilarla ai provvedimenti di istruzione preventiva, rivolti non tanto - o non solo - alla tutela di un diritto sostanziale, quanto piuttosto alla salvaguardia del diritto processuale alla prova.

Non è contestabile la natura cautelare della descrizione, viepiù a seguito della riforma del 2010, natura della quale, come da tempo affermato dalla stessa Corte Costituzionale, partecipano anche i provvedimenti di istruzione preventiva.
Le menzionate caratteristiche si riflettono sui presupposti necessari alla concessione del provvedimento, dovendo, secondo l’orientamento tradizionale, il fumus boni iuris essere apprezzato, in via diretta, in relazione al diritto processuale alla prova - ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito - e, in via indiretta, in relazione al diritto sostanziale di cui s’invoca tutela, e dovendo il periculum in mora essere individuato nell’esigenza di non disperdere la prova, oltre che nella probabile sopravvenienza di un pericolo di danno imminente e irreparabile alla situazione sostanziale fatta valere, pregiudizio alla cui neutralizzazione è - in via mediata - finalizzato il provvedimento cautelare richiesto.

La verifica della sussistenza di titoli di privativa e della verosimiglianza della violazione deve essere effettuata alla luce degli elementi che parte ricorrente, secondo diligenza, può acquisire nella sua posizione di extraneus alle attività produttive e commerciali di controparte. La verifica dell’esistenza del fumus boni iuris presuppone - con un grado di approfondimento proporzionato alla natura e alla specificità delle allegazioni ed eccezioni delle parti - l’accertamento sommario della validità della privativa e dell’interferenza del trovato messo in circolazione con il diritto del ricorrente, onde evitare che la misura venga richiesta allo scopo di eludere l’onere della prova gravante sul ricorrente o di arrecare danno al concorrente.
La ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 121 c.p.i. deve ritenersi operante anche nell’ambito del procedimento cautelare, non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione. Nulla impedisce che, anche nell’ambito del procedimento cautelare, pur con le peculiarità di una cognizione sommaria, sia possibile, per chi vi ha interesse, eccepire la nullità del titolo e fornire elementi di prova a sostegno dell’eccezione.

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Sulla sospensione cautelare delle delibere assembleari
Deve escludersi la facoltà di proporre ante causam la richiesta cautelare di sospensione di una delibera assembleare. Le ragioni di...

Deve escludersi la facoltà di proporre ante causam la richiesta cautelare di sospensione di una delibera assembleare. Le ragioni di tale interpretazione si fondano non solo sulla lettera dell’art. 2378 c.c. (che prevede che la sospensione dell’esecuzione di una deliberazione possa essere chiesta “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione…”), ma anche su argomentazioni di carattere sostanziale, dal momento che una decisione, quale quella in esame, che incide così fortemente sull’autonomia della società, può essere adeguatamente valutata solo successivamente alla instaurazione del procedimento di merito dal Giudice competente anche per questo.

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Sulla determinazione dei compensi degli amministratori di società di capitali
Nelle società di capitali, laddove manchi una disposizione dell’atto costitutivo in tema di compenso degli amministratori (e relativa misura) o...

Nelle società di capitali, laddove manchi una disposizione dell’atto costitutivo in tema di compenso degli amministratori (e relativa misura) o l’assemblea ometta/si rifiuti di stabilirlo, sussiste il potere del giudice di determinarlo anche in via equitativa, purché sussistano elementi a riprova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi.

L’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica una “ratifica” dei compensi percepiti dagli amministratori che non risultino specificamente deliberati o siano comunque superiori a quelli iscritti in bilancio.

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: legittimazione attiva e passiva
Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in...

Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell’ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell’organo amministrativo, egli abbia precedentemente contribuito all’approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che non è prevista, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione; inoltre la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire “contra factum proprium”, promuovendo, in caso di vizio di nullità, un’azione che, ai sensi dell’art. 2379 c.c., spetta a chiunque vi abbia interesse.

Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall’assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell’impugnazione. I singoli soci - che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all’impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale - non sono legittimati a resistere all’azione, potendo al più intervenire in giudizio in posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all’autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d’altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all’art. 2479-ter ult.co. c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell’annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta.

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