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Annullabilità della delibera assembleare e prova dell’avvenuta convocazione del socio
Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti,...

Allorché la modalità di comunicazione con posta elettronica ordinaria sia stata pattuita come modalità di comunicazione ordinaria tra le parti, qualora la parte onerata della comunicazione abbia fornito la prova di avere inviato la predetta comunicazione all’indirizzo fornitole dalla parte destinataria, in caso di contestazione in ordine all’avvenuta ricezione dell’avviso, la prova di tale ricezione può avvenire non solo in modo diretto, mediante l’acquisizione della eventuale risposta a tale avviso da parte del destinatario, ma anche in via presuntiva. Infatti, in caso di spedizione di un messaggio su di una pluralità di indirizzi di posta elettronica, il sistema segnala in automatico la eventuale mancata ricezione del messaggio da parte dei destinatari utilizzatori di taluno di tali indirizzi da cui può ricavarsi, secondo l’id quod plerumque accidit, la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario.

 

 

 

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Azione di responsabilità e arbitrato
La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto...

La vertenza avente ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è compromettibile in arbitri visto il chiaro disposto degli artt. 2393, comma 6, c.c. e 2393 bis, comma 6, c.c. che espressamente disciplinano la possibilità sia per la società sia per i soci di rinunciare all’azione e quindi la piena disponibilità dei diritti.

La circostanza che una società, per la particolare conformazione della propria base sociale, non sia in grado di assumere una decisione in merito alla rinunzia all’azione di responsabilità intentata non muta la qualifica (in termini di disponibilità) del diritto, atteso che la natura disponibile o meno di un diritto è collegata alla natura dello stesso e al bene della vista dallo stesso garantito e tutelato.

La clausola arbitrale che individua un arbitro unico in una materia nella quale la competenza giudiziale è collegiale (nel caso di specie: giudizio di responsabilità dell’organo amministrativo) non è nulla, atteso che nessuna norma o principio impone di collegare il numero degli arbitri liberamente individuato dalle parti al numero dei componenti dell’organo giudiziario individuato dalla legge come competente alla decisione sulla vertenza se non compromessa in arbitrato.

E’ infondata l’eccepita non terzietà dell’ente associativo designato dallo statuto a nominare l’arbitro (nel caso di specie: l’Associazione dei Dottori Commercialisti) per essere uno dei componenti degli organi sociali (nel caso di specie: il Presidente del Collegio sindacale) associato a detta associazione, in quanto la circostanza non rende l’ente associativo “intraneo” all’organizzazione della società.

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Domanda riconvenzionale proposta contro il fallimento
Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo, l’eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto...

Nell’ambito di un’azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dei componenti dell’organo amministrativo, l’eventuale domanda riconvenzionale formulata dal convenuto è improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt. 92 ss. l. fall. per l’accertamento del passivo.

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Giusta causa di revoca dell’amministratore di S.r.l., indennizzo e quantificazione del danno: presupposti
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo...

La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.

Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.

Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.

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Inadempienze reciproche, comparazione dei comportamenti delle parti e legittimazione attiva del terzo nominato
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le...

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

In ogni caso, resta fermo che, in un’ottica di esecuzione del contratto secondo criteri di correttezza e buona fede, eventuali – e condivisibili – dubbi della parte venditrice in ordine alla idoneità della garanzia offerta dalla parte compratrice devono essere manifestati in sede di comparizione avanti al notaio, formulando le eventuali richieste modificative o integrative ritenute necessarie.

Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l'altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all'impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.

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Presupposti della revoca in via cautelare dell’organo amministrativo
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in...

Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.

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Il diritto d’informazione del socio di S.r.l.: presupposti e responsabilità
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest’ultimo per esercitare il proprio...

Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.

In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.

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Postergazione del finanziamento soci e inesigibilità del credito
I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di...

I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, destinata a permanere sino al superamento della situazione di difficoltà patrimoniale o finanziaria prevista dalla norma.

La restituzione, anche parziale, di tali finanziamenti, ove effettuata in assenza di fallimento della società, non costituisce pagamento indebito, essendo l’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2467 c.c. limitato ai rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

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Responsabilità dell’amministratore e del liquidatore per aggravamento del dissesto patrimoniale della società
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla...

La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.

In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.

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Violazione della buona fede e nullità virtuale delle clausole contrattuali
La violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, anche se derivante da norme imperative, non comporta, salvo espressa...

La violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale, anche se derivante da norme imperative, non comporta, salvo espressa previsione di legge, l’invalidità del negozio e, in particolare, la sua nullità, non interessando il contenuto strutturale del contratto stesso, ma potendo dar luogo, al più, a responsabilità contrattuale o precontrattuale.

La clausola che attribuisce al debitore la discrezionalità nella modulazione temporale dei pagamenti concerne unicamente le modalità esecutive dell’obbligazione, ha natura accessoria e non incide sul contenuto o sulla struttura del contratto, con conseguente insussistenza di una nullità virtuale.

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Scissione societaria e limiti della responsabilità solidale della società scissa
La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all’art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta “nei limiti...

La responsabilità solidale sussidiaria delle società coinvolte nella scissione di cui all'art. 2506-quater, comma 3 c.c. va circoscritta "nei limiti del valore effettivo" e non "del valore contabile" del patrimonio netto ad esse assegnato o rimasto e una revisione delle poste di bilancio al fine di individuare il "valore effettivo" può essere operata esclusivamente quando il patrimonio reale sia superiore a quello dichiarato in bilancio dato che, unicamente in tal caso, la limitazione dell'art. 2506-quater, ultimo comma c.c. finirebbe per ridurre la garanzia complessiva offerta ai creditori. Conseguentemente, posto che l'approvazione del bilancio di fusione ha valore confessorio, senza che siano invocabili i limiti della revocabilità posti dall'art. 2732 c.c., non è ammissibile una tale revisione quando il patrimonio netto reale sia inferiore al dichiarato, dovendo i creditori poter fare affidamento sui dati dichiarati in bilancio dalle società partecipanti alla scissione.

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Contratto di compravendita di quote sociali: quietanza di pagamento, simulazione e onere probatorio
L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell’atto...

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell'atto medesimo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziate non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione, la quale deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale - estendendo al pagamento il divieto ex art. 2722 c.c. di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale - esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio; quest'ultimo, infatti, essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali alla quietanza stessa e rispetto al quale opera il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.

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