Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 (o 2476 comma 3 c.c. per la s.r.l.) e 2394 c.c. (o, adesso, 2476 comma 6 per la s.r.l.) a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. (ora art. 255 c.c.i.i.).
Inoltre, il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
La disciplina applicabile in punto di prescrizione si atteggia in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizionale dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall., il dies a quo è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l.fall. nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, oppure dell’azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.
Il termine di prescrizione decorrerà quindi:
1) per l’azione sociale, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società oggettivamente percepibile all’esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della stessa; il dies a quo, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica;
2) per l’azione dei creditori sociali, dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa.
La mera iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del consiglio di amministrazione della società, risultante da verbale notarile, con cui è stata manifestata - ai sensi dell’art. 152 l.f. allora in vigore, comma 2 e comma 3 l.f., richiamato dall’art. 161, comma 4 l.f., - la volontà della società di depositare una proposta di concordato (che è atto prodromico al deposito della domanda) è del tutto aspecifico rispetto alla valutazione della ricorrenza di una situazione di incapienza del patrimonio sociale, presupposto dell’azione di responsabilità dei creditori sociali. Costituisce invece indice rivelatore dell’incapienza patrimoniale l’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di ammissione alla procedura concordataria.
La decisione di costituire una società, conferendo nella stessa il proprio patrimonio, impone di seguire le regole che disciplinano l’attività di questa, trattandosi di ente che gode di autonomia patrimoniale perfetta. Non rileva con riguardo alla valutazione della regolarità dell’adempimento dei propri doveri da parte dell’amministratore nei confronti della società che i beni conferiti nella stessa fossero di esclusiva proprietà dell’amministratore e che la suddivisione delle quote societarie sia conseguenza di una ripartizione per una futura successione ma con la garanzia che la società potesse essere gestita, come meglio preferito, proprio dall’amministratore (originario proprietario di tutti i beni immobili conferiti).
L’azione del curatore fallimentare promossa ex art. 146 L. Fall. cumula in sé sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali ex art. 2476, commi 1 e 6, cod. civ..
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare solo la sussistenza delle violazioni contestate (nel caso di specie, l'illegittima sottrazione di somme della società) e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
La coincidenza tra l’unico socio di una società di capitali e l’unico amministratore non permette di superare la personalità della società, che deve deliberare nel rispetto delle forme di legge, proprio in quanto la suddetta unicità, se non adeguatamente regolamentata, potrebbe porsi quale meccanismo elusivo della responsabilità patrimoniale personale.
L'integrale perdita del capitale sociale di una s.r.l., accertata dall'assemblea straordinaria (con contestuale delibera di ricostituzione del capitale), impedisce l'accoglimento delle domande di trasferimento aventi ad oggetto una quota della medesima s.r.l., se la perdita è maturata anteriormente al momento dell'esercizio del diritto: l'oggetto immediato degli atti dispositivi sulle quote di partecipazione è la quota ideale del patrimonio netto della società che, nel caso di specie, era già integralmente perito prima della proposizione della domanda giudiziale.
Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la corretta qualificazione dei rapporti mutualistici nelle società cooperative, l’obbligo di conferimento, incombente sul socio di una cooperativa agricola di conferimento e di trasformazione, deve essere qualificato come oggetto di un separato ed autonomo contratto di scambio intercorrente tra il socio conferitario e la società cooperativa (c.d. tesi dualista) e non, invece, come una prestazione riconducibile al contratto sociale (c.d. tesi monista).
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.
In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.
Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.
Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.
La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.
Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.
La determinazione del compenso degli amministratori, anche quando risulti eccessiva o non proporzionata all’attività effettivamente svolta, non rientra nel perimetro applicativo del rimedio previsto dall’art. 2409 c.c. Ciò dipende dalla natura e dalla funzione stessa dell’istituto: la denuncia al tribunale presuppone l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione idonee a pregiudicare l’interesse della società e non meri conflitti interni tra soci o doglianze riferibili a posizioni individuali.
Il parametro di valutazione richiesto dall’art. 2409 c.c. è oggettivo e societario: l’irregolarità deve essere tale da compromettere la corretta amministrazione dell’ente, la sua integrità patrimoniale o il regolare funzionamento degli organi sociali. Non è sufficiente che un atto di gestione sia inopportuno, discutibile o potenzialmente pregiudizievole per un singolo socio.
Deve essere affermata la responsabilità dei sindaci che non abbiano rilevato tempestivamente l'illiceità di un'operazione che presenti significativi elementi di anomalia (quali, nella specie, l'estraneità all'oggetto sociale, la realizzazione in prossimità della chiusura dell’esercizio di imposta e non corredata da idonea documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento).
In tema di misure cautelari ante causam, la competenza del giudice ordinario permane anche quando la cognizione sul merito sia devoluta agli arbitri, ai sensi dell’art. 818 c.p.c., salvo che la clausola compromissoria contenga una deroga espressa. Inoltre, qualora l’azione di merito prospettata abbia natura anche risarcitoria ex art. 2394 c.c., spettante ai creditori sociali, la clausola compromissoria non può essere loro opposta, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice statuale sulla domanda cautelare.
Per quanto attiene la liquidazione delle spese di lite, a seguito dell'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell’individuazione dello scaglione applicabile per la liquidazione degli onorari dell’avvocato, quando le spese di lite devono essere poste a carico della parte la cui domanda di condanna al pagamento di somme o al risarcimento del danno sia stata respinta, il valore della controversia — da determinarsi in base al valore della domanda inziale presentata in giudizio — deve qualificarsi come indeterminabile ogniqualvolta, pur essendo stata domandata la condanna della controparte al pagamento di un importo specifico, tale richiesta sia accompagnata dalla formula (come nel caso di specie, nelle conclusioni dell’atto di citazione) “ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”, o da espressioni analoghe.
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1367 c.c., norma applicabile anche all’interpretazione degli atti processuali di parte, non è possibile ritenere ex ante che tale clausola costituisca una mera formula di stile priva di effetti, dovendosi invece presumere che l’attore abbia inteso indicare un valore meramente orientativo della propria pretesa, rimettendo al successivo accertamento giudiziale la sua effettiva quantificazione
Una clausola compromissoria contemplata nello statuto di una società cooperativa che, al fine di identificare le controversie devolute ad arbitri, sia formulata in modo ampio senza uno specifico riferimento ai "rapporti sociali" abilita a ritenere ricomprese nell'ambito di operatività della stessa tanto le fattispecie che traggono causa nel rapporto sociale strettamente inteso, quanto quelle derivanti dal rapporto mutualistico.
L'azione sociale di responsabilità, anche qualora sia promossa dai soci ai sensi dell'art. 2476, comma 3 c.c., contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che le operazioni compiute siano giustificate o la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Pertanto, parte attrice è onerata di allegare che sono state effettuate delle operazioni non connesse all'oggetto sociale o comunque all'attività della società, con ciò allegando l'inadempimento dell'amministratore ai doveri sullo stesso incombenti a tutela del patrimonio, il danno e il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere proposta dalla società anche in assenza di una previa delibera assembleare. Infatti, nell’ambito della disciplina della s.r.l., non è riprodotta una disposizione analoga a quella di cui all’art. 2393 comma I cod. civ. e non pare possibile l’applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a. alle s.r.l., a fronte delle differenze anche strutturali tra i due tipi di società e della scelta legislativa di differenziare le due discipline. Sul punto deve rilevarsi, che, essendo ciascun socio della s.r.l. legittimato all’azione di responsabilità sociale, senza alcuna limitazione in merito alla percentuale di quote possedute, sarebbe incoerente con tale disciplina imporre alla società, diretta danneggiata, di promuovere l’azione sociale sole previa delibera assunta con le maggioranze previste dal codice o dallo statuto.